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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.11.2000 52.2000.205

22 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,212 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00205  

Lugano 22 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 luglio/30 agosto 2000 di

__________ __________ __________    

contro  

la risoluzione 18 luglio 2000 (n. 3052) del Consiglio di Stato che, in accoglimento dei ricorsi 29 maggio 2000 della Sezione __________ di __________, __________, __________ e __________ ha annullato le deliberazioni 15 maggio 2000 con cui il consiglio comunale di __________ ha nominato i qui ricorrenti delegati del comune nell'associazione per l'assistenza e la cura a domicilio del comprensorio __________, nel consorzio __________ e affluenti da __________ a __________ e nell'ente regionale di protezione civile di __________ rispettivamente;

viste le risposte:

-    13 settembre 2000 del Consiglio di Stato;

-    18 settembre 2000 della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali;

-    27 settembre 2000 della Sezione __________ di __________;

-    27 settembre 2000 di __________;

-    27 settembre 2000 di __________;

-    27 settembre 2000 di __________;

-    20 ottobre 2000 del municipio di __________;

-    20 ottobre 2000 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il consiglio comunale di __________ è stato convocato in seduta costitutiva il giorno 15 maggio 2000 per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei membri delegati dal comune in vari enti pubblici e privati cui esso partecipa (trattanda n. 11).

b) Trattandosi di nominare un delegato ed un supplente del comune in seno all'associazione per l'assistenza e la cura a domicilio del comprensorio __________ il capogruppo __________, __________, ha proposto quale delegato __________ e quale supplente __________. La capogruppo GITT (gruppo indipendente __________), __________, ha proposto quale delegato __________. Il capogruppo PPD (partito popolare democratico), __________, ha infine proposto, quale supplente, __________. In votazione sono risultati eletti __________, quale delegato, e __________ quale supplente.

c) Trattandosi di nominare un delegato ed un subentrante del comune nel consorzio __________ ed affluenti da __________ a __________ il capogruppo PLR ha proposto quale delegato __________ e quale subentrante __________. La capogruppo GITT ha proposto quale delegato __________ e quale subentrante __________. In votazione sono risultati eletti i candidati proposti dal GITT.

d) Trattandosi di nominare un delegato, un subentrante ed un supplente del comune nell'ente regionale di protezione civile il capogruppo PLR ha proposto quale delegato __________ e quale supplente __________. La capogruppo GITT ha proposto quale delegato __________ e quale subentrante __________. In votazione è risultato eletto, quale delegato, __________. Il legislativo ha indi preso atto - senza votazione - della designazione di __________ quale subentrante e di __________ quale supplente.

                                  B.   La sezione del partito __________ ticinese di __________ (impropriamente definitasi ne___________________, __________ e __________ hanno impugnato le menzionate nomine, limitatamente a quelle effettuate su votazione, con ricorso 29 maggio 2000 innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarle per violazione del sistema proporzionale di elezione sancito all'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC. Con risoluzione 18 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso.

                                  C.   Con ricorso datato 29 luglio 2000, ma spedito il 30 agosto successivo, __________, __________ e __________ hanno impugnato davanti a questo Tribunale il giudicato governativo, del quale chiedono l'annullamento. In sostanza i ricorrenti, di cui appare assai difficile riassumere le censure, chiedono una verifica dell'avversata risoluzione alla luce del nuovo diritto, entrato in vigore il 1 gennaio 2000.

Il Consiglio di Stato ed i ricorrenti dinanzi a quest'ultimo hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il municipio di Torricella-Taverne ed il presidente del legislativo ne hanno invece postulato l'accoglimento. La sezione degli enti locali ha comunicato al Tribunale di non formulare osservazioni. __________ non ha presentato una risposta.

                                  D.   Con istanza 3 novembre 2000 i ricorrenti hanno domandato di poter replicare. Il Tribunale non accede tuttavia a questa richiesta (art. 49 cpv. 3 PAmm).

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 LOC). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, testo modificato in vigore dal 1 gennaio 2000, l'assemblea nomina con il sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato cui il comune è parte, riservati i casi di competenza municipale. La nomina, che si estende per tutta la durata del quadriennio amministrativo, deve avere luogo nel corso della seduta costitutiva (art. 15 cpv. 2 lett. b LOC). Nei comuni dove è stato istituito il consiglio comunale, tale competenza viene esercitata da quest'ultimo (art. 42 cpv. 2 LOC).

2.2. La nomina, da parte del legislativo, dei delegati del comune in seno ai vari enti cui esso partecipa secondo il sistema proporzionale è stata introdotta mediante modifica 3 febbraio 1999, in vigore dal 1. gennaio 2000, dell'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC. In precedenza tale elezione aveva luogo - di principio - a maggioranza semplice; il sistema proporzionale era riservato ai soli casi in cui la legge lo prevedeva (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. p LOC testo previgente). La modifica legislativa in esame è stata proposta, discussa e decisa direttamente in sede granconsigliare: essa non è difatti contemplata né nel messaggio governativo 27 agosto 1997, né nel rapporto della commissione della legislazione 15 gennaio 1999.

2.3. Prima del 1 gennaio 2000, il caso più ricorrente di nomina di delegati comunali secondo il sistema proporzionale era costituito dall'elezione dei membri del consiglio consortile dei consorzi di comuni (art. 13 cpv. 1 lett. o LOC e 15 LCCom). Nel caso di nomina da parte del consiglio comunale l'art. 15 cpv. 2 LCCom dichiarava applicabile per analogia e lo dichiara a tutt'oggi, dal momento che questa regolamentazione non è mutata dopo il 1. gennaio 2000 - l'art. 73 LOC, che regolamenta la rappresentanza proporzionale in seno alle commissioni del consiglio comunale. In precedenza il rinvio era riferito agli art. 56 dell'or abrogata LOC 1950 e 6 cpv. 3 e 4 del relativo decreto di applicazione, corrispondenti ai capoversi 1, 2 e 5 dell'art. 73 LOC.

                                         2.4. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LOC nelle commissioni del consiglio comunale devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio. I membri delle commissioni sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale (art. 73 cpv. 6 LOC). La giurisprudenza di questo Tribunale relativa all'applicazione di queste disposizioni ha avuto modo di spiegare, ripetutamente, che la nomina, in sede di consiglio comunale, dei membri di una commissione dello stesso e dei membri del consiglio consortile avviene di conseguenza, di principio, senza votazione (RDAT II-1997 n. 12 consid. 3.3. relativamente all'applicazione dell'art. 73 LOC; RDAT 1976 n. 10, pag. 8; 1979 n. 6 pag. 10, 1981 n. 25, pag. 44; STA inedita 15.12.1986 in re P. e llcc, consid. B relativamente all'applicazione dell'art. 56 LOC 1950; cfr. inoltre il rapporto della commissione della legislazione del 14 gennaio 1987, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1986, vol. 3, pag. 1820). La designazione di detti membri spetta infatti ai gruppi rappresentati in consiglio comunale: la funzione di quest'ultimo consesso si esaurisce pertanto, su questo oggetto, nel prendere atto dei nominativi dei prescelti annunciati dai rispettivi capigruppo. Una votazione da parte del consiglio comunale è necessaria solo quando il numero dei membri designati dai singoli gruppi cui spetta il diritto di essere rappresentati differisca, per eccesso o per difetto, da quello dei seggi che spettano agli stessi (art. 73 cpv. 6 2.a frase LOC).

2.5. La procedura di nomina, da parte del consiglio comunale, dei delegati del comune in seno ai vari enti cui esso partecipa secondo il sistema proporzionale, introdotta a titolo generalizzato mediante modifica 3 febbraio 1999, in vigore dal 1 gennaio 2000, dell'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, non è specificatamente regolamentata nella LOC.

Sotto l'aspetto sostanziale, per poter assicurare il pieno rispetto del principio della nomina secondo il sistema proporzionale, è comunque imprescindibile di adottare, quale base di ripartizione, i criteri fissati nella pertinente legislazione elettorale ed applicati per la determinazione dei seggi in occasione dell'elezione del consiglio comunale chiamato a designare i delegati, com'è del resto espressamente specificato all'art. 73 cpv. 5 LOC, che concerne la nomina dei membri delle commissioni del consiglio comunale e di quelli del consiglio consortile: criteri che questo Tribunale aveva altresì ritenuto di dover applicare, durante la vigenza della LOC 1950, alla nomina dei delegati di un comune in seno ad un'associazione di cui questo era membro (RDAT 1981 n. 25 consid. D pag. 44 seg.). Giusta l'art. 93 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), in vigore dal 2 giugno 1999, per l'elezione del consiglio comunale la ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente elettorale, costituito dalla somma dei voti conseguiti dai singoli gruppi, divisa per il numero dei seggi (cpv. 1). Ciascun gruppo ha diritto ad avere tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti da esso conseguito (cpv. 2). I seggi non assegnati per quoziente intero vengono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni (cpv. 4). In caso di parità di frazioni la precedenza spetta al gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di frazione e di voti, decide la sorte (cpv. 5).

Una volta assodati i principi di ripartizione numerica delle cariche di delegato spettanti a ciascun gruppo, si impone dal lato formale, quale logica e coerente conseguenza, l'applicazione analogetica dell'art. 73 cpv. 6 LOC, che regolamenta la nomina, in sede di consiglio comunale, dei membri delle sue commissioni e dei membri del consiglio consortile: la designazione dei nominativi dei delegati spetta esclusivamente al gruppo che vi ha diritto. Una votazione del consiglio comunale appare pertanto necessaria solo qualora il numero dei delegati designati da quest'ultimo differisse da quelli che gli spettano.

I principi suenunciati devono trovare applicazione anche per la designazione dei subentranti e dei supplenti.

                                   3.   3.1. Nel concreto caso, in occasione delle elezioni del consiglio comunale del 16 aprile 2000, composto di 30 membri, il PLR ed il GITT hanno conseguito 10 seggi ciascuno, il PPD 6 seggi e i socialisti e verdi 4 seggi. Tutti i seggi del PLR e del GITT sono stati assegnati per quoziente intero. Rispetto all'attribuzione per quoziente intero il PLR ha tuttavia accumulato una ulteriore frazione di 252 voti, il GITT di 132 voti: e questo per il motivo che il PLR aveva raccolto 13'092 voti di partito a fronte dei 12'972 voti di partito conseguiti dal GITT.

3.2. Trattandosi di nominare un delegato ed un supplente del comune in seno all'associazione per l'assistenza e la cura a domicilio del comprensorio __________, un delegato ed un subentrante del comune nel consorzio __________ ed affluenti da __________ a __________, un delegato, un subentrante ed un supplente del comune nell'ente regionale di protezione civile, in ossequio alle testé illustrate regole l'occupazione di tutte queste cariche spettava pertanto al PLR. Nella misura in cui, come si è effettivamente avverato, il capogruppo __________ ha notificato un solo nominativo per carica, il Legislativo non doveva essere chiamato a votare, poiché il Presidente del consiglio comunale non doveva dare alcun seguito alle rivendicazioni sottopostegli dagli altri gruppi. Le persone designate dal capogruppo __________ dovevano invece essere dichiarate elette nelle funzioni loro assegnate conformemente all'annuncio del capogruppo stesso. L'impugnata decisione del Governo di annullare la deliberazione attraverso la quale il consiglio comunale di __________ ha proceduto all'elezione alle cariche in discussione mediante votazione - con il risultato che non sono state nominate le persone notificate dal capogruppo __________ - appare pertanto corretta e deve, di conseguenza, essere tutelata.

3.3. L'obiezione, sollevata dagli insorgenti, secondo cui __________ del GITT è stato eletto nel comitato dell'associazione per l'assistenza e la cura a domicilio del comprensorio __________ sino al giugno 2004 (art. 21, norma transitoria dello statuto della detta associazione), non permette di mutare questa conclusione. Il delegato del comune rappresenta difatti quest'ultimo nell'organo supremo dell'associazione, ossia l'assemblea, ove eserciterà - a titolo esclusivo - i voti spettanti al comune (art. 11 cpv. 1 dello statuto).

3.4. Il consiglio comunale di __________ dovrà pertanto procedere, nella prossima seduta, alla nomina dei delegati del comune - e dei relativi subentranti e supplenti - nei tre enti in rassegna rispettando le regole dianzi illustrate. Fa eccezione la designazione alle cariche di subentrante e di supplente nell'ente regionale di protezione civile, per le quali il legislativo ha preso atto, senza votazione, della designazione di __________ (subentrante, notificato dal GITT) e di __________ (supplente, notificato dal PLR): l'elezione a queste due cariche non è difatti stata (volutamente) impugnata nei ricorsi 29 maggio 2000, per cui non poteva - di conseguenza essere annullata.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico degli insorgenti in solido (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 15, 73, 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 46, 49 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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