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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.12.2000 52.2000.187

4 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,340 parole·~7 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00187  

Lugano 4 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  11 luglio 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 21 giugno 2000 (n. 2588) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente 8 aprile 2000 avverso la deliberazione 27 marzo 2000 con cui il consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 565'000.-- per il rifacimento della fognatura comunale nella parte bassa di via __________;

viste le risposte:

-    17 luglio 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;

-    20 luglio 2000 del municipio di __________;

-    27 luglio 2000 di __________, Presidente del Consiglio Comunale di __________;

-    30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;

vista la replica 22 settembre 2000 e le dupliche:

-    29 settembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;

-    3 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;

-    5 ottobre 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nella seduta del 27 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha, tra l'altro, accolto all'unanimità, il messaggio n. 5/2000 dell'8 febbraio 2000, con cui il municipio ha domandato la concessione di un credito di fr. 565'000.-- per il rifacimento della fognatura comunale lungo la parte bassa di via __________, tra la __________ e l'impianto consortile. Il finanziamento avrebbe avuto luogo conformemente a quanto previsto nel piano generale di smaltimento delle acque (PGS): 20% tramite sussidio del Cantone ed il rimanente suddiviso in ragione del 70% a carico dei proprietari, attraverso l'imposizione dei contributi di costruzione degli impianti di evacuazione e depurazione, e del 30% a carico del comune.

                                  B.   a) __________, cittadino attivo di __________, ha impugnato la menzionata deliberazione innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. In sintesi il ricorrente ha sostenuto che non era provata la necessità di un rifacimento della fognatura e che, inoltre, il suo finanziamento tramite l'imposizione dei contributi di costruzione delle opere di canalizzazione non era certo. A giudizio del ricorrente bastavano degli interventi di manutenzione, da finanziare mediante l'imposizione delle tasse d'uso e d'allacciamento.

b) Con risoluzione 21 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure e, con ciò, il gravame.

                                  C.   Con ricorso 11 luglio 2000 __________ è insorto innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo, del quale postula l'annullamento insieme a quello della deliberazione del legislativo che esso ha tutelato. L'insorgente ribadisce gli argomenti già sottoposti all'esame dell'istanza inferiore.

Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. La sezione degli enti locali ed il presidente del legislativo hanno rinunciato a formulare osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   L'insorgente contesta innanzitutto la necessità del rifacimento del tratto di fognatura in rassegna. Questa censura appare, invero, irricevibile, in quanto non sostanziata. Il ricorrente non può difatti limitarsi a sostenere genericamente che basterebbe effettuare degli interventi di manutenzione della canalizzazione in luogo del suo rifacimento. Egli non offre nemmeno un indizio atto ad invalidare o a far dubitare della bontà della scelta operata dal legislativo. Ad ogni buon conto tale censura andrebbe respinta. L'esigenza di sostituire le vecchie fognature lungo via __________, eseguite parzialmente ancora in beole posate a forma di canale una sessantina di anni orsono, era già stata avvertita in sede di adozione del piano generale di smaltimento delle acque (PGS), approvato dalla sezione della protezione dell'acqua e dell'aria del dipartimento del territorio l'11 febbraio 1997, che le aveva assegnato il grado di priorità di intervento 1 (cfr. relazione tecnica del PGS, pag. 49). Tale esigenza era oltretutto stata preventivamente ed accuratamente accertata mediante ispezione con telecamera, le cui risultanze sono state versate agli atti dal municipio. Erra pertanto il ricorrente quando sostiene che il progetto di massima del PGS, in scala 1:2000, non contempla la sostituzione del tratto di canalizzazione in rassegna: esso cataloga invece il tratto dal punto PGS 126 al punto PGS 130 (via __________) nella categoria "da sostituire o risanare"; l'allacciamento (dal punto PGS 130) alla camera di chiarificazione __________ è invece addirittura previsto come nuova tratta. La necessità di sostituzione della canalizzazione, sollevata di recente in modo pressante dall'ufficio tecnico comunale per poterne garantire un corretto funzionamento, ha infine spinto il municipio a proporre al consiglio comunale il controverso stanziamento di credito, dopo che l'ufficio delle canalizzazioni del dipartimento del territorio aveva approvato, il 19 dicembre 1999, i relativi progetti in applicazione dell'art. 53 LALIA, tra l'altro, in vista del loro sussidiamento da parte del Cantone.

                                         Invano il ricorrente eccepisce l'incompletezza del PGS. In sede di approvazione di tale strumento, che ha avuto luogo - come detto - l'11 febbraio 1997, la sezione della protezione dell'acqua e dell'aria aveva difatti fissato al comune un termine di 6 mesi per allestire un documento di lavoro che permettesse di distinguere immediatamente, per le canalizzazioni in cattivo stato, il tipo e il genere di intervento previsto, senza dover ricorrere alla consultazione di altri atti, come aveva suggerito l'ufficio delle canalizzazioni. Il municipio non ha tuttavia voluto allestire tale documento, ritenendolo troppo dispendioso e non strettamente indispensabile. Questa omissione, a dispetto di quanto crede il ricorrente, non pregiudica minimamente la validità del PGS. Al più l'autorità cantonale potrà pretendere il rispetto dell'onere imposto al comune. La circostanza secondo cui non lo abbia fatto sino ad oggi e anzi abbia approvato il controverso progetto senza richiamare, in quella sede o con altro atto, tale obbligo, depone semmai a favore della tesi di una rinuncia implicita ad esigerne il rispetto, conformemente a quanto auspicato dal municipio.

                                   3.   Il ricorrente mette in discussione, in secondo luogo, il finanziamento dell'opera prospettato nel messaggio alla base della deliberazione impugnata, nella misura in cui prevede il recupero del 70% dei costi non sussidiati tramite l'imposizione, a carico dei privati, dei contributi di costruzione degli impianti di evacuazione e di depurazione. A torto, tuttavia. Difatti la menzionata percentuale di imposizione dei contributi per la costruzione degli impianti contemplati - come nel concreto caso - dal PGS è stata votata dal consiglio comunale contestualmente all'adozione di quest'ultimo strumento, nella seduta del 16 settembre 1996, in applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LALIA. La circostanza, addotta dall'insorgente, secondo cui sono pendenti presso il Tribunale d'espropriazione dei ricorsi contro l'imposizione dei menzionati tributi, frattanto avviata dal municipio, non permette di mutare questa conclusione. L'obbligo legale del comune di finanziare le costruzioni degli impianti di evacuazione e di depurazione tramite la menzionata percezione non può difatti essere minimamente intaccato dei ricorsi inoltrati contro l'imposizione dei singoli contributi.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto. Il ricorrente chiede che non gli venga caricata la tassa di giudizio prevista all'art. 28 PAmm, asserendo di aver agito per far chiarezza sull'oggetto. Contrariamente a quanto egli crede, il fatto di agire nel solo interesse generale non permette però di sollevare totalmente dal pagamento di quel tributo chi soccombe in una procedura ricorsuale (RDAT 1983 n. 31, ove è stata abbandonata la prassi contraria pubbl. in RDAT 1977 n. 32; inoltre STA inedite 29 novembre 1999 in re P. C. e S. C., consid. 6, 24 gennaio 1995 in re D. e C., consid. 4, 28 gennaio 1988 in. re I. M. e lc, consid. 5.4.). La prassi tiene semmai adeguatamente conto di questa circostanza nell'ambito della commisurazione della tassa.

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 42, 208, 209 LOC, da 18 a 23, 53, 96 LALIA;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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