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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.18

31 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,459 parole·~7 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00018  

Lugano 31 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 gennaio 2000 della

__________  

contro  

la decisione 7 dicembre 1999 (no. 5330) del Consiglio di Stato che nega all'insorgente il permesso di dissodare temporaneamente 1'900 mq di superficie boschiva a __________ (part. n. __________ e __________ RF);

viste le risposte:

-    14 febbraio 2000 del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente;

-      7 marzo 2000 della __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel 1993 l'impresa __________ ha ottenuto il permesso di eseguire una ripiena nella valletta che dal nucleo di __________ scende verso il piano (part. n. __________, __________, __________ e __________ RF). Il 17 aprile 1999 la stessa ditta ha chiesto al municipio il permesso di estendere il riempimento verso valle, su fondi posti fuori della zona edificabile (part. n. __________ e __________ RF). Essendo questi fondi parzialmente ricoperti di vegetazione, il 6 maggio 1999 l'impresa __________ ha chiesto al Consiglio di Stato il permesso di dissodare temporaneamente una superficie di 1'900 m.

Alla domanda si sono opposti il __________ e la LSPN, obiettando che l'intervento non rispondeva al requisito dell'ubicazione vincolata.

Il 27 maggio 1999 il Dipartimento del territorio si è opposto alla domanda di costruzione. Quella di dissodamento è stata a sua volta preavvisata negativamente dalla Sezione della pianificazione urbanistica (SPU), dall'Ufficio protezione della natura (UPN) e dalla Sezione forestale con argomenti che saranno ripresi e discussi nei considerandi di diritto.

                                  B.   Con decisione 7 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di dissodamento. Dopo aver illustrato i principi che reggono la materia, il Governo ha in sostanza ritenuto che il previsto colmataggio non rispondesse né al requisito dell'ubicazione vincolata, né alle condizioni poste dalla pianificazione del territorio. La capacità delle discariche per inerti del Mendrisiotto sarebbe sufficiente per far fronte alle attuali ed alle future esigenze. L'interesse alla conservazione della foresta, composta da specie pregiate (frassini, tigli e querce) prevarrebbe inoltre chiaramente su quello della richiedente ad ampliare, con il pretesto di consolidare le scarpate del ruscello, la discarica autorizzata in precedenza sui fondi vicini.

                                  C.   Contro la predetta risoluzione governativa, l'impresa __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio del permesso rifiutato. Posta in evidenza la natura temporanea del dissodamento, l'insorgente rileva che l'intervento è dettato dalla necessità di consolidare le scarpate del ruscello, prevenendone l'erosione, come auspicato dal municipio, a sua volta sollecitato ad intervenire dai proprietari dei fondi circostanti. Lo scopo principale del dissodamento, soggiunge, non sarebbe quello di realizzare una deponia, ma quello di porre freno al progressivo deterioramento delle scarpate.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento del territorio, per conto del Consiglio di Stato, nonché il __________ e la LSPN, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno ripresi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 cpv. 2 LCFo. La legittimazione attiva della ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalla domanda di costruzione tuttora pendente davanti al municipio, richiamata da questo tribunale al fine di garantire un minimo di quella coordinazione, prescritta dal diritto federale (art. 25a LPT), che l'ordinamento delle competenze decisionali in materia edilizia e forestale rende difficile attuare.

                                   2.   Giusta l'art. 3 LFo, I'area forestale non va diminuita. La foresta deve essere conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 lb 327 consid. 2).

I dissodamenti sono di conseguenza vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Per dissodamento si intende ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo).

Allo scopo di attenuare il rigore della legge, I'art. 5 cpv. 2 LFo prevede nondimeno la possibilità di concedere deroghe al divieto di dissodamento in casi del tutto eccezionali ed a determinate condizioni. Giusta I'art. 5 cpv. 2 LFo, una deroga può essere concessa se il richiedente dimostra l'esistenza di gravi motivi, di natura pubblica e/o privata, prevalenti sull'interesse alla conservazione della foresta e se sono inoltre adempiute le condizioni seguenti: a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto; b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio; c) il dissodamento non comporta seri pericoli per I'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi gli interessi finanziari, come uno sfruttamento più redditizio del suolo o I'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5, cpv. 3 LFo). Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

Affinché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato. Particolare attenzione va invece rivolta alla dimostrazione che i motivi del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). La decisione di dissodamento, permesso o rifiutato, è quindi il risultato di un'accurata ponderazione degli interessi pubblici e privati in giuoco che non consideri unicamente il dissodamento in quanto tale, ma anche l'opera che verrà costruita sull'area disboscata ed il suo impatto (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1988 a sostegno della LFo in FF 1988 III pp. 1555, 156; DTF 117 Ib 325 c. 2, 112 Ib 564 e ss.; Stefan M. Jaissle, "Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung", 1994, pp. 134 e ss.).

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha ritenuto che i motivi addotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di dissodamento non prevalessero sull'interesse alla conservazione del bosco. L'asserita necessità di consolidare le scarpate del ruscello sarebbe in sostanza un semplice pretesto per ampliare la discarica realizzata a monte.

Le deduzioni dell'autorità cantonale sfuggono alla critica della ricorrente. Il referto geologico dell'ing. __________, risalente al 1992, indica infatti che il terreno naturale è compatto e stabile, che le sponde non subiscono una particolare erosione e che non sussiste una particolare necessità di procedere ad un consolidamento. A maggior ragione non è dato un motivo che faccia apparire prevalente l'interesse al dissodamento su quello alla conservazione del bosco se si considera che la modica erosione delle scarpate denunciata dall'insorgente è da ricondurre alla ripiena effettuata a monte. Il problema, semmai sussiste, può infine essere risolto con accorgimenti tecnici di tipo conservativo. Anche un profano è in grado di capire che non occorre procedere ad una ripiena di alcune decine di migliaia di metri cubi di inerti per rimediare all'erosione delle sponde provocata da un rigagnolo che scorre soltanto in occasione dei temporali.

Il previsto rimboschimento con piante di maggior valore non giustifica una diversa conclusione.

Già per questo motivo, il ricorso va respinto.

3.2. Alla stessa conclusione si perviene se si considera che la ripiena prevista dalla ricorrente non risponde alle condizioni della pianificazione del territorio. L'autorizzazione alla formazione di una discarica presuppone infatti che la sua necessità appaia comprovata e che figuri nel piano di gestione dei rifiuti (art. 25 cpv. 1 OTR). Anche se si ammettesse che adempie il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT), rimarrebbe comunque insoddisfatto il presupposto dell'assenza di interessi ostativi preponderanti (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT). L'esigenza di proteggere il quadro naturale del paesaggio prevale anche sulla necessità di contenere l'erosione delle scarpate del ruscello (art. 5 cpv. 2 lett. b LFo). L'intubazione del corso d'acqua disattende oltre tutto il divieto sancito dall'art. 38 LPAc.

Come giustamente rileva il Dipartimento del territorio, il dissodamento sopprimerebbe infine il collegamento naturale tra la zona agricola e l'area forestale del __________, tutelato dagli art. 18 LPN e 15 OPN.

Nemmeno da questo profilo sono quindi date le premesse per concedere il dissodamento.

                                   4.   Sulla base delle considerazioni che precedono, la decisione del Consiglio di Stato va di conseguenza confermata siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 5 LFo; 42 LCFo; 38 LPAc; 24, 25a LPT; 18 LPN; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente che rifonderà identico importo alle resistenti.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario