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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.09.2000 52.2000.178

28 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,862 parole·~9 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00178  

Lugano 28 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4/5 luglio 2000 di

__________  

contro  

la decisione 14 giugno 2000 (n. 2453) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 20 aprile 2000 dell'insorgente avverso alcune deliberazioni adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 3 e 4 aprile 2000;

viste le risposte:

-    17 luglio 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;

-    26 luglio 2000 del Presidente del consiglio comunale di __________;

-    03 agosto 2000 del municipio di __________;

-    30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nella seduta del 3 e 4 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha accolto, tra l'altro, i tre seguenti messaggi:

-  n. 907, del 1/3 febbraio 2000, concernente l'aggiornamento del PR;

-  n. 909, del 24/31 agosto 1999, proponente l'adozione dell'inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili;

-  n. 931, del 21 dicembre 1999/10 gennaio 2000, relativo allo stanziamento di un credito di fr. 780'000.-- per la realizzazione, in compartecipazione con il comune di __________, di una passerella ciclabile-pedonale sul fiume __________.

In applicazione dell'art. 74 LOC il presidente del consiglio comunale ha pubblicato le relative deliberazioni all'albo comunale il 5 aprile 2000.

                                  B.   Con ricorso 20 aprile 2000 __________, cittadino attivo di __________, ha impugnato le menzionate deliberazioni innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarle. Per quanto concerneva il messaggio n. 907, relativo all'aggiornamento del PR, l'insorgente ha sostenuto che non gli era stata concessa la possibilità di esprimersi sugli oggetti decisi poiché non era stata svolta una procedura di informazione della popolazione corretta ed oggettiva. Egli ha inoltre rilevato che l'esame preliminare effettuato dal dipartimento del territorio era parziale ed inoltre che quest'autorità dissentiva da talune soluzioni proposte, rispettivamente adottate. L'insorgente ha pertanto lamentato una violazione degli art. 32 e 33 LALPT. Egli ha infine sostenuto che l'informazione e la partecipazione della popolazione fosse venuta meno anche per quanto concerneva i messaggi 909 e 931.

                                  C.   Con risoluzione 14 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Trattandosi di ricorso inoltrato in sede di prima pubblicazione del PR, ovvero di quella effettuata dal presidente del legislativo subito dopo le deliberazioni, esso ha considerato premature e quindi irricevibili le censure di violazione della LALPT sollevate dal ricorrente.

                                  D.   Con ricorso 4/5 luglio 2000 __________ ha impugnato il giudicato governativo innanzi a questo Tribunale. L'insorgente ribadisce quanto addotto dinanzi all'istanza inferiore. Denuncia inoltre una violazione dell'art. 4 (recte: 8) LALPT, poiché il tecnico preposto all'aggiornamento del PR non dispone delle necessarie qualifiche. Per quanto concerne la passerella sul fiume __________, egli sostiene inoltre che, secondo gli atti annessi alla domanda di costruzione, frattanto pubblicata, il manufatto è spostato di un centinaio di metri rispetto all'ubicazione prevista dal PR approvato dal Consiglio di Stato il 27 febbraio 1996.

Il Consiglio di Stato, il municipio di __________, il presidente del consiglio comunale hanno postulato la reiezione dell'impugnativa. La sezione degli enti locali ha rinunciato a formulare osservazioni. Il municipio di __________ ha inoltre chiesto al presidente del Tribunale di togliere l'effetto sospensivo al ricorso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti. L'impugnabilità di tutte le decisioni degli organi comunali dapprima innanzi al Governo e, in seconda istanza, davanti al Tribunale amministrativo, ha dunque valore di principio generale. Svariate leggi istituiscono tuttavia delle deroghe a questa regola per le materie dalle stesse trattate.

                                         2.2. Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum. Per quanto concerne specificatamente il PR, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni. La pubblicazione è annunciata almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima legge per addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio, dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale della pianificazione del territorio successivamente del contenuto del PR (art. 35 cpv. 1, 38 cpv. 1 LALPT): è in questa procedura che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità decidenti - la violazione delle disposizioni della LALPT concernenti il PR (cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid. 3; STA inedita 12 giugno 1998 in re comune __________ e, quando il PR era regolamentato a livello di LE, STA inedite 11 febbraio 1980 in re comune di __________ e lc; 20 settembre 1984 in re A. e M.; 28 marzo 1985 in re municipio di __________, parzialmente pubbl. in RDAT 1985 n. 6; inoltre Scolari, Commentario, 2.a ed., n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii alla giurisprudenza precedente e la precisazione che la seconda STA citata é parzialmente pubblicata in RDAT 1979 n. 5).

                                   3.   3.1. L'insorgente impugna tre deliberazioni del consiglio comunale di __________. Mediante la prima sono state disposte delle modifiche del PR (trattanda n. 2). La seconda riguarda l'adozione dell'inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili (trattanda n. 3). La terza comporta infine lo stanziamento di un credito di fr. 780'000.-- per la realizzazione, in compartecipazione con il comune di __________, di una passerella ciclabile-pedonale sul fiume __________ (trattanda n. 6). Il ricorrente, che si richiama a quanto sostenuto dinanzi al Governo, si duole di non aver potuto partecipare alla procedura di elaborazione del PR, poiché non era stata svolta da parte dell'autorità un'informazione della popolazione corretta ed oggettiva. Appoggiandosi ulteriormente a quanto già denunciato nella precedente sede, egli rileva che l'esame preliminare del PR effettuato dal dipartimento del territorio è parziale ed inoltre che quest'autorità dissente da talune soluzioni proposte rispettivamente adottate. L'insorgente lamenta pertanto una violazione dell'art. 32 LALPT, che determina l'informazione e la partecipazione della popolazione alla procedura di adozione del PR, e dell'art. 33 LALPT, che regolamenta l'esame preliminare di questo strumento. Sempre riferendosi al precedente ricorso, il ricorrente sostiene che l'informazione e la partecipazione della popolazione sia venuta meno anche per quanto concerne le altre due deliberazioni in rassegna. In questa sede l'insorgente solleva altresì una disattenzione dell'art. 8 LALPT, che fissa le qualifiche dei tecnici preposti all'allestimento dei piani, asserendo che il tecnico preposto all'aggiornamento del PR non dispone delle necessarie qualifiche legali.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, trattandosi di ricorso inoltrato in sede di prima pubblicazione del PR, ovvero di quella effettuata dal presidente del legislativo subito dopo le deliberazioni, le censure sollevate da __________, riferite alla violazione di disposizioni della LALPT, fossero premature e quindi irricevibili. Il giudizio del Governo merita tutela, ancorché debba essere precisato nelle motivazioni.

3.2. Le deliberazioni di modifica del PR, cui è applicabile la procedura di adozione dello stesso (art. 41 cpv. 2 LALPT), e di allestimento dell'inventario degli edifici siti fuori dalle zone edificabili, che segue la stessa procedura (art. 73 cpv. 3 LALPT), sono assoggettate alla doppia pubblicazione. Dal momento che, per quanto attiene alla contestazione di queste deliberazioni, l'insorgente denuncia la violazione di svariate disposizioni della LALPT, a giusta ragione il Governo, nel solco della prassi, ha ritenuto che le censure sollevate da __________ fossero intempestive e che andassero (ri)sottoposte impugnando quelle risoluzioni in sede di seconda pubblicazione, ossia di quella effettuata da parte del municipio in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 LALPT. Il giudizio impugnato appare pertanto corretto su questo punto. Poiché il Governo non ha affrontato il merito della controversia, il Tribunale non è nemmeno tenuto a trasmettere l'impugnativa direttamente al Tribunale della pianificazione, ovvero all'autorità di ricorso competente ad evadere le censure in rassegna (cfr. RDAT II-1999 n. 23 consid. 4).

3.3. Lo stanziamento di un credito di fr. 780'000.-- per la realizzazione di una passerella ciclabile-pedonale, in quanto retto esclusivamente dalla LOC, soggiace invece ad una sola pubblicazione, ossia a quella effettuata dal presidente del consiglio comunale subito dopo la seduta in cui viene adottata la deliberazione in applicazione dell'art. 74 cpv. 1 LOC. Il Consiglio di Stato avrebbe pertanto dovuto affrontare le censure mosse dall'insorgente verso quest'ultima risoluzione; non poteva invece limitarsi a risolverle con la motivazione sviluppata per respingere il ricorso contro le altre due deliberazioni. Anche tali censure dovevano tuttavia essere disattese. Difatti, lo stanziamento del credito in rassegna non costituisce uno strumento di pianificazione del territorio, in particolare un PR, per cui non soggiace all'ossequio delle norme della LALPT. Neppure è ricevibile l'ulteriore contestazione sollevata dal ricorrente in questa sede, secondo cui l'ubicazione della passerella, per la quale è stato votato il credito in esame, disattenderebbe quella fissata nel PR vigente. Non è difatti ammissibile di contestare la congruenza di un progetto edilizio con il PR impugnando una deliberazione del consiglio comunale. Tale esame di conformità deve invece essere effettuato nella specifica sede di approvazione del progetto, ossia nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia secondo la LE rispettivamente, nel caso di strade, di approvazione del progetto secondo la relativa legge del 28 marzo 1983 (cfr. STA inedita 29 novembre 1999 in re P.C. e lc, consid. 4.2.; RDAT II-1993 n. 5 consid. 6; I-1993 n. 12 consid. 2.3.).

                                   4.   Il ricorso deve pertanto essere respinto. Con il presente giudizio l'evasione della domanda di revoca dell'effetto sospensivo formulata dal municipio diventa superflua.

                                   5.   La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale deve inoltre essere condannato a rifondere al comune, assistito da un avvocato, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Visti gli art. 74, 208 LOC, 8, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 73 LALPT, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico di __________, il quale è inoltre condannato a rifondere al comune di __________ identico importo per ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.178 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.09.2000 52.2000.178 — Swissrulings