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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.09.2000 52.2000.176

13 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,505 parole·~8 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00176  

Lugano 13 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 giugno 2000 di

__________ __________ __________ __________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 6 giugno 2000 del Consiglio di Stato (n. 2350), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni 18 e 24 agosto 1994 con cui il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ hanno negato loro il permesso di costruire 18 case d'abitazione monofamiliari sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-      3 luglio 2000 della Lega svizzera per la protezione della natura;

-    11 luglio 2000 del Consiglio di Stato;

-      9 agosto 2000 del Dipartimento del territorio, UDC;

-    17 agosto 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 23 aprile 1990 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire 18 case d'abitazione monofamiliari in località __________, su un terreno (part. n. __________ RF), che allora risultava incluso nella zona edificabile residenziale estensiva speciale RU2S;

                                         che alla domanda si sono opposti la Lega svizzera per la protezione della natura (LSPN), __________ e __________;

                                         che, dopo vicissitudini procedurali che non occorre qui riassumere, il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ hanno respinto la domanda con decisioni del 18, rispettivamente del 24 agosto 1994, ritenendola in contrasto con la legislazione federale sulla protezione della natura (art. 14 OPN), rispettivamente con gli obbiettivi della zona di pianificazione;

                                         che con ricorso 8 settembre 1994 gli istanti in licenza edilizia hanno impugnato le predette determinazioni davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso di costruzione;

                                         che, richiamandosi al DLBN, il 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha approvato un piano cantonale di protezione della __________, che include il fondo dei ricorrenti nella zona 1 di protezione, rendendolo inedificabile;

                                         che il 5 dicembre 1997 il Tribunale della pianificazione del territorio ha confermato il piano di protezione, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato dai proprietari del fondo dedotto in edificazione;

                                         che l'8 luglio 1999 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale d'espropriazione sottocenerino una richiesta d'indennità per espropriazione formale, rispettivamente materiale;

                                         che il 6 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dai proprietari del fondo dedotto in edificazione contro le decisioni 18, rispettivamente 24 agosto 1994 con cui il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ avevano negato loro il permesso di costruzione (autorizzazione cantonale a costruire e licenza edilizia comunale);

                                         che il Governo ha in sostanza ritenuto che la domanda di costruzione si ponesse in contrasto insuperabile con l’assetto pianificatorio entrato nel frattempo in vigore;

                                         che i ricorrenti sono stati condannati a pagare ai resistenti indennità per ripetibili per complessivi fr. 1'000.--;

                                         che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che il ricorso inoltrato nel 1994 al Consiglio di Stato sia "stralciato dai ruoli per mancanza dell'oggetto litigioso e perché privo d'interesse giuridico";

                                         che gli insorgenti rilevano in sostanza che l'inedificabilità del terreno, decretata nel frattempo, ha di fatto reso privo d'oggetto il ricorso inoltrato contro il diniego del permesso di costruzione;

                                         che, a mente dei ricorrenti, il Consiglio di Stato avrebbe inoltre violato le garanzie d’imparzialità sancite dall'art. 6 CEDU, statuendo sull'impugnativa in veste d'autorità di ricorso e comparendo nel contempo in qualità di rappresentante del Cantone davanti al Tribunale d'espropriazione nella procedura conseguente al diniego del permesso di costruzione;

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti;

                                         che la LSPN, __________ ed __________ hanno rinunciato a presentare osservazioni o si sono rimessi al giudizio di questo tribunale;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 49 cpv. 2 LE 1973, applicabile giusta l'art. 52 LE 1993;

                                         che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 2); è tale soltanto un interesse attuale e concreto ad ottenere una modifica della decisione suscettibile di porre il ricorrente in una situazione giuridica più favorevole (DTF 116 II 729 consid. 6; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 n. 941);

                                         che i ricorrenti chiedono in concreto che il giudizio governativo sia riformato nel senso che l'impugnativa presentata a suo tempo contro il diniego del permesso di costruzione sia stralciata dai ruoli siccome priva d'interesse giuridico, anziché respinta siccome infondata;

                                         che, rinunciando a chiedere il rilascio del permesso rifiutato, i ricorrenti dimostrano di non avere più alcun interesse attuale e concreto alla loro iniziativa edilizia;

                                         che, non sollecitando i ricorrenti il rilascio del permesso, è del tutto irrilevante dal profilo dei loro interessi che il ricorso al Consiglio di Stato sia stato stralciato dai ruoli perché diventato privo d'oggetto o che sia stato respinto nel merito siccome infondato;

                                         che, in tali circostanze, non potendo il ricorso servire a dirimere questioni teoriche o astratte, ai ricorrenti può essere riconosciuta la legittimazione attiva unicamente nella misura in cui postulano l'annullamento del dispositivo che li condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili agli opponenti;

                                         che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;

                                         che l'inedificabilità del fondo degli insorgenti, subentrata nelle more della procedura ricorsuale rimasta pendente per sei anni davanti al Consiglio di Stato, non ha di per sé reso priva d'oggetto quell’impugnativa;

                                         che con l'inoltro al Tribunale d'espropriazione sottocenerino di una domanda d'indennità per espropriazione formale o materiale i ricorrenti hanno tuttavia dimostrato di non essere più interessati ad ottenere il permesso di costruzione;

                                         che questa semplice deduzione avrebbe di per sé giustificato lo stralcio dai ruoli dell’impugnativa per decadenza dell'interesse attuale e concreto ad ottenere un giudizio, ma non avrebbe comunque dispensato l'autorità di ricorso da un esame sommario del merito al fine di statuire su spese e ripetibili (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 43 PAmm, n. 2 in fine; DTF 111 I b 185 consid. 2 e 191 consid. 7a);

                                         che il giudizio reso dal Consiglio di Stato sulle ripetibili non presta il fianco a critiche; nemmeno gli insorgenti sollevano invero contestazioni al riguardo;

                                         che da questo profilo il ricorso va quindi respinto;

                                         che le censure di violazione della garanzia d'imparzialità del giudice, sancita dagli art. 6 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., sollevate dai ricorrenti con riferimento alla duplice veste di autorità giudicante e di rappresentante di parte, assunta dal Consiglio di Stato nella procedura di ricorso contro il diniego del permesso di costruzione, rispettivamente nella pedissequa procedura espropriativa, vanno respinte;

                                         che le eccezioni fatte valere dagli insorgenti sono essenzialmente riconducibili ad una domanda di ricusa del Consiglio di Stato;

                                         che, impregiudicata la questione a sapere se tali contestazioni non siano tardive per rapporto alle esigenze di tempestività poste dall'art. 32 cpv. 3 PAmm, i motivi addotti dai ricorrenti per sostanziare il sospetto di parzialità non sono in nessun caso atti a giustificare una ricusa del Consiglio di Stato;

                                         che affinché "si possa parlare di parzialità ai sensi dell'art. 6 CEDU, non bastano le sensazioni di una parte; occorre invece che sussistano degli elementi oggettivi che la comprovino, ritenuto che la ricusa è uno strumento al quale si può fare capo soltanto in via eccezionale (DTF 125 I 123, 122 II 477, 120 Ia 187, 119 Ia 226 c. 3, 117 Ia 184, 116 Ia 33 c. 2b e riferimenti; Catenazzi, Considerazioni sugli istituti procedurali dell'asten-sione e della ricusazione, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, pag. 338 n. 8; Häfliger/Schürmann, Die EMRK und die Schweiz, 2. ed. Berna 1999, pag. 168 s.; J. P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. ed. Berna 1999, pag. 575; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2. ed. Zurigo 1999, pag. 266 n. 420);

che per giustificare la ricusa il sospetto di parzialità deve essere confortato da elementi concreti e nascere dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi equanimemente della vertenza processuale. Tale incapacità deve sussistere nella concreta persona del singolo magistrato giudicante e non nell'organo giudicante in quanto tale (STA 10 ottobre 1989 in re Comune di __________ = RDAT 1990 n. 27 pag. 73, Borghi/Corti, op. cit., ad art. 32 PAmm n. 3 e);

                                         che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando ai ricorrenti tassa di giustizia e ripetibili;

Per questi motivi,

visti gli art. 49 LE 1973; 52 LE 1993; 3, 18, 28, 31, 32, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   In quanto ricevibile il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 800.-- al comune di __________ a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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