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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.09.2000 52.2000.174

5 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,755 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00174  

Lugano 5 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

Segretaria:

Ursula Züblin

statuendo sul ricorso  23 giugno 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 6 giugno 2000, n. 2366, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la risoluzione 13 aprile 2000, n. 940, con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi (guida in stato di ebrietà);

viste la risposta 4 luglio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Nel 1981 __________, classe __________, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B. In seguito, in due occasioni egli ha interessato le autorità amministrative in materia di circolazione stradale, le quali lo hanno ammonito nel 1985 per aver perso la padronanza del veicolo in curva e nel 1994 per aver superato di 22-27 km/h il limite di velocità prescritto.

b) Il 2 marzo 2000 il ricorrente è stato sorpreso a circolare in stato di ebrietà. Le analisi del sangue hanno permesso di accertare un tasso alcoolemico dell'1,36 - 1,90 per mille. La polizia ha immediatamente disposto nei suoi confronti il sequestro della licenza di condurre e gli ha intimato il divieto di circolare con veicoli a motore fino a decisione dell'autorità competente.

                                  B.   A seguito di questi fatti, il 13 aprile 2000, la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre (già ritirata al momento dell'accertamento dell'infrazione) a scopo di ammonimento per la durata di tre mesi, dal 2 marzo 2000 al 1 giugno 2000 inclusi, autorizzando in tale periodo la guida di ciclomotori. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo. Il provvedimento è stato reso in virtù degli art. 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b, 31 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2 ONC.

                                  C.   a) Il 2 maggio 2000 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, chiedendo in via provvisionale di restituire l'effetto sospensivo al ricorso, in via principale di commutare la decisione di revoca in un ammonimento ed in via subordinata di ridurre il periodo di revoca ad un mese.

b) Il 5 maggio 2000 il presidente del Consiglio di Stato ha restituito l'effetto sospensivo al gravame.

c) Con decisione 6 giugno 2000 l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso di __________, confermando la risoluzione dipartimentale. In estrema sintesi, il Consiglio di Stato ha ritenuto il provvedimento di revoca trimestrale adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità.

                                  D.   Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza. Ammessi i fatti il ricorrente invoca il principio di proporzionalità, ponendo in rilievo le circostanze personali che l'hanno indotto a commettere l'infrazione, la necessità di condurre per motivi professionali e la sua buona reputazione quale conducente.

                                  E.   Il Consiglio di Stato propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti istruttori esperiti da questo tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.

I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

                                   3.   3.1. La licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).

La revoca a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione stradale e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

La durata della revoca della licenza di condurre è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa deve essere di almeno due mesi, se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett. b).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).

                                         3.2. La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per casi di recidiva (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2457).

Di norma si ammette che il rischio - anche solo astratto - per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcoolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffhauser, op. cit., N. 2457 e 2458).

                                   4.   In concreto, la colpa di __________ è indubbiamente grave, indipendentemente dalle particolari circostanze personali (lite con la moglie) che l'hanno spinto a commettere l'infrazione. Il 2 marzo 2000 egli ha infatti circolato alla guida della propria autovettura in stato di ebrietà, con una concentrazione alcoolica dell'1,36 - 1,90 per mille. Da tali - incontestate - risultanze emerge con estrema chiarezza che ricorrono gli estremi per la revoca obbligatoria della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr.

                                   5.   5.1. Il ricorrente, ispettore presso l'agenzia di __________ dell'__________, allega di avere una necessità professionale di disporre della licenza di condurre.

5.2. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., consid. 2c).

5.3. Per __________, ispettore assicurativo, la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la situazione dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.

E' ben vero che nella sua professione __________ è obbligato a spostarsi in luoghi diversi e che nella dichiarazione 23 marzo 2000 il datore di lavoro del ricorrente afferma che l'impossibilità di quest'ultimo di condurre veicoli a motore potrebbe essere pregiudizievole alla continuità del rapporto di lavoro. Va tuttavia evidenziato che il ricorrente ha comunque la possibilità di far capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici o di un motoveicolo, nonché di ricorrere all'aiuto di conoscenti. In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere ovviati, come detto, utilizzando i mezzi pubblici o un ciclomotore.

                                   6.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, della reputazione di cui gode quale conducente e del fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della revoca in 3 mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità.

                                   7.   Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 2 cpv. 1 e 2 ONC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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