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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.10.2000 52.2000.168

30 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,122 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00168  

Lugano 30 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 giugno 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 23 maggio 2000, no. 2114, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 29 marzo 2000, no. a.14165/SE, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato per sette mesi e mezzo la licenza di condurre;

vista la risposta 27 giugno 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 28 ottobre 1999 la Sezione della circolazione ha revocato ad __________ la licenza di condurre dal 15 febbraio al 29 marzo 2000. Malgrado tale provvedimento, il 6 marzo 2000, alle ore 7.20, il ricorrente è stato fermato dalla polizia alla guida della vettura della società per la quale lavora.

Con decisione 29 marzo 2000 la Sezione della circolazione ha prolungato il periodo di revoca fino al 29 settembre 2000, per un totale di sette mesi e mezzo.

                                  B.   Contro tale risoluzione il ricorrente si è aggravato al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento. Su richiesta del ricorrente il 18 aprile 2000 il Presidente del Consiglio di Stato ha concesso l'effetto sospensivo all'impugnativa.

Il 23 maggio 2000 il Governo ha respinto il gravame, confermando il provvedimento avversato. In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la misura disposta dalla Sezione della circolazione era legittima e proporzionata alla fattispecie. Esso ha considerato che non erano dati motivi tali da giustificare una riduzione del periodo di revoca.

                                  C.   Contro tale pronuncia __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale una riduzione del periodo di revoca a due mesi ed in via subordinata a quattro mesi, con facoltà di condurre durante gli orari di lavoro (6.30 - 19.00) e di concordare il periodo di revoca. L’insorgente sostiene di essersi posto alla guida soltanto per far fronte ad una situazione d'emergenza. Durante il suo periodo di revoca egli aveva incaricato un dipendente della carrozzeria presso la quale è impiegato, di occuparsi in sua vece dell'apertura. Il 6 marzo è tuttavia stato svegliato dalla moglie di quest'ultimo, per avvertirlo che il marito era stato ricoverato d'urgenza e che pertanto non gli sarebbe stato possibile adempiere tale compito. Scosso dalla notizia si è dunque posto al volante senza riflettere. Ha inoltre sottolineato di non aver messo in pericolo alcuno, di godere di decennale buona reputazione quale conducente e di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali. Il provvedimento, che gli causerebbe gravi conseguenze personali e finanziarie, non rispetterebbe pertanto il principio di proporzionalità. Ha infine chiesto di essere sentito personalmente e di richiamare dalla carrozzeria presso la quale lavora la documentazione relativa all'assenza del lavoratore summenzionato, rispettivamente dalla Sezione della circolazione, dalla polizia stradale e dalle due società con le quali ha stretto un contratto di servizio carro-attrezzi gli incarti concernenti la sua persona

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

                                  E.   a) Con decreto d'accusa 31 luglio 2000 il procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'insorgente ad una pena di 30 giorni di arresto, sospesi condizionalmente, ed al pagamento di una multa di fr. 300.-- per violazione dell'art. 95 cifra 2 LCStr. Al decreto non è stata interposta opposizione.

b) Con scritto 13 settembre 2000 il ricorrente ha posto in evidenza di non aver contestato i fatti addebitatigli e di essere già stato punito a sufficienza con la pronuncia della sanzione penale di cui si è appena detto.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCStr, la tempestività del gravame è certa (art. 46 PAmm), come pure la legittimazione attiva di __________ (art. 43 PAmm). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del procedimento penale. Non appare invece necessario procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, siccome insuscettibili di procurare a questo tribunale elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 PAmm). Va pure respinta la richiesta di essere udito oralmente. Infatti, né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte un simile diritto, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per scritto (DTF 117 II 132, consid. 3b, pag. 137 e rinvii; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Bellinzona/Cadenazzo 1988, n. 141 e 146); facoltà, questa, che il ricorrente ha ampiamente sfruttato. L'incarto della Sezione della circolazione è peraltro stato prodotto dal Consiglio di Stato con la propria risposta.

                                   2.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che in ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Berna 1995, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr, San Gallo 1995).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

                                   3.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2 1. periodo LCStr). La durata della revoca è stabilita secondo le circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno sei mesi, se il conducente, nonostante la revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore (art. 17 cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr). Nel fissare la durata di tale provvedimento l'autorità deve tener conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

                                   4.   Nel caso concreto i fatti addebitati ad __________ non sono contestati. L'insorgente ammette di essersi posto alla guida malgrado la revoca pronunciata nei suoi confronti. A giustificazione del suo comportamento, asserisce di essersi trovato in uno stato di necessità.

Giusta l'art. 34 CP è dato uno stato di necessità quando l'autore agisce per preservare un bene proprio da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Ora, appare evidente che nella fattispecie non vi era alcun pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il ritardo nell’apertura della carrozzeria non costituiva un pericolo imminente. Esso era soltanto un banale contrattempo che avrebbe potuto essere facilmente evitato, incaricando un altro dipendente dell'apertura o chiedendogli di passare a prendere l'insorgente o chiamando un taxi. Quest'ultimo ha invece preferito porsi al volante nella consapevolezza di disattendere il provvedimento adottato nei suoi confronti (cfr. verbale d'interrogatorio 7 marzo 2000 e lettera 27 marzo 2000). È dunque a giusta ragione che l'autorità dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre.

                                   5.   Va pure confermato il periodo di revoca fissato dalla Sezione della circolazione.

5.1. Il Tribunale federale ha riconosciuto, colmando in tal modo una lacuna della legge, che la durata minima del periodo di revoca di sei mesi fissata dall'art. 17 cpv. 1 lett. c 1. periodo LCStr può essere ridotta in casi particolarmente lievi analogamente all'art. 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr. Se il conducente ha agito per una lieve negligenza, si deve partire da una durata minima di un mese; in casi di negligenza grave o d'intenzionalità la durata minima resta invece di sei mesi (DTF 124 II 103, consid. 2a). L'alta Corte federale ha pure sottolineato che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217, consid. 3a).

5.2. Nel caso concreto con decreto 31 luglio 2000 il ricorrente è stato condannato a 30 giorni di arresto ed al pagamento di una multa di fr. 300.--. Ritenuto che tale pronuncia è cresciuta in giudicato, gli accertamenti ivi operati nonché l'apprezzamento giuridico degli stessi sono vincolanti anche per questo tribunale. In quella sede l'insorgente è stato riconosciuto colpevole di violazione intenzionale dell'art. 95 cifra 2 LCStr, avendo egli agito nella consapevolezza che gli era stata revocata la licenza di condurre. Non è dunque dato un caso di lieve entità giusta l'art. 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr e pertanto il periodo di revoca previsto all'art. 17 cpv. 1 lett. c non può essere ridotto. Nel fissare la durata del provvedimento a sei mesi, l'autorità dipartimentale si è perciò limitata all'applicazione del minimo legale, che non può essere ridotto. Va infine rilevato che il ricorrente era stato avvisato che qualora si fosse posto alla guida durante il periodo di revoca, lo stesso sarebbe stato prolungato di sei mesi (cfr. decisione 28 ottobre 1999 della Sezione della circolazione, cifra 4).

5.3. Al ricorrente non giova neppure asserire di aver bisogno della licenza di condurre per motivi professionali, ossia per far fronte all'attività che si svolge nella carrozzeria presso la quale è impiegato. Come si è appena visto, la misura pronunciata nei suoi confronti rappresenta già il minimo legale ammissibile e non vi è dunque spazio per ulteriori sconti.

In ogni caso va rilevato che gli inconvenienti da lui paventati accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e fanno parte della funzione afflittiva di questa misura, voluta quale mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. D'altra parte la giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il "posto di lavoro" per l'amministrato (autisti di professione, conduttori di tassì, ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berna 1995, nota 2441 e segg.; cfr. pure sentenza 8 agosto 1996 del Tribunale federale pubblicata in: R. Schaffhauser, Die straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Strassenverkehrsrecht 1992 bis 1999, San Gallo 2000, no. 74). Ciò non è il caso nella fattispecie, in quanto il sostentamento del ricorrente non dipende dalla licenza di condurre, potendo egli farsi sostituire da uno dei suoi cinque colleghi nelle mansioni che richiedono la sua presenza fuori sede. Per ulteriori suoi spostamenti egli potrà far capo ai mezzi pubblici o farsi accompagnare da un collega o famigliare.

                                   6.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità non inderogabile a far uso di un veicolo per l'esercizio della professione (art. 33 cpv. 2 OAC), il provvedimento pronunciato nei confronti di __________ appare del tutto conforme al diritto. Prolungando la durata della revoca di sei mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità.

                                   7.   Va infine respinta la richiesta del ricorrente di concordare con la Sezione della circolazione il periodo di revoca o di limitarne gli effetti alla fascia oraria non lavorativa (19.00-6.30 e fine settimana). All'amministrato non compete alcun diritto in tal senso. Secondo l'art. 34 cpv. 2 OAC, in casi di rigore - con riserva di osservare la durata minima fissata dalla legge per tutte le categorie - la revoca della licenza di condurre può essere decisa per durate differenti, secondo le varie categorie di licenza. La legge non ammette tuttavia la possibilità di differenziare il provvedimento secondo le fasce orarie. D'altra parte ammettere il contrario significherebbe porsi in contrasto con la natura afflittiva del provvedimento di revoca.

                                   8.   Il ricorso è pertanto respinto. Con l'intimazione del presente giudizio diventa priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 1. periodo, 17 cpv. 1 lett. c, 95 cifra 2, 100 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 33 cpv. 2 e 34 cpv. 2 OAC; 1 segg. PAmm; 10 LALCStr;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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