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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.2000.144

14 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·683 parole·~3 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00144  

Lugano 14 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  29 maggio 2000 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 9 maggio 2000 del Consiglio di Stato (no. 1864) che conferma la risoluzione 9 maggio 2000 con cui la Sezione permessi e passaporti ha sospeso per 3 mesi l'autorizzazione a gestire il ristorante __________ di __________;

viste le risposte:

-      1 giugno 2000 della Sezione dei permessi e passaporti;

-      9 giugno 2000 del municipio di __________;

-    21 giugno 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che la ricorrente __________ è titolare dell'autorizzazione a gestire il bar __________, situato a __________, in prossimità della __________;

                                         che negli ultimi due anni l'esercizio pubblico è stato oggetto di 15 procedimenti contravvenzionali, promossi dal municipio di __________ per disturbo della quiete pubblica mediante musica ad alto volume e schiamazzi degli avventori;

                                         che per queste infrazioni l'autorità comunale ha inflitto al gerente del locale altrettante multe d'importo variante tra 100.-- ed 800.-- fr.;

                                         che il 22 luglio 1999 l'Ufficio permessi (UP) ha diffidato il gerente ad un maggior rispetto della quiete pubblica;

                                         che in seguito a nuovi episodi di disturbo della quiete pubblica, verificatisi nel mese di gennaio di quest'anno e sanzionati con multe di 100.--, 200.-- e 400.-fr., il 10 marzo 2000 il Dipartimento delle istituzioni (UP) ha sospeso l'autorizzazione a gestire il locale per la durata di tre mesi a far tempo dalla crescita in giudicato del provvedimento;

                                         che con giudizio 9 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione, ritenendola adeguata alla gravità dell'infrazione commessa;

                                         che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo una riduzione del periodo di sospensione, che considera eccessivo;

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, l'UP ed il municipio di __________, che contesta dettagliatamente le tesi dell'insorgente, rilevando di avere nel frattempo inflitto ulteriori 4 multe al gerente per disturbo della quiete pubblica e ritardata chiusura;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date (art. 72 LEsPub);

                                         che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che giusta l'art. 68 lett. d LEsPub l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa per un periodo massimo di tre mesi quando l'esercizio pubblico perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica;

                                         che la ricorrente non nega (più) che siano date le premesse per sospendere l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico: contesta soltanto la durata del periodo di sospensione, ritenendolo eccessivo; tesi, che si limita a sostanziare con la pretesa di un ingiustificato accanimento nei suoi confronti da parte dell'autorità comunale;

                                         che la durata del periodo di sospensione deve essere adeguatamente ragguagliata alla gravità oggettiva delle turbative su cui si fonda la sanzione;

                                         che nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha ritenuto che la lunga sequela d'infrazioni commesse nell'ambito della gestione del locale su un arco di tempo relativamente breve giustificasse l'adozione di una sanzione severa;

                                         che la valutazione operata dall'autorità di prima istanza merita di essere condivisa: il fatto che la sanzione irrogata corrisponda al massimo della pena edittale non permette di ravvisarvi alcuna violazione del diritto;

                                         che le quattro multe inflitte al gerente in costanza di litispendenza corroborano siffatta conclusione: la tesi dell'accanimento, avanzata dall'insorgente, non è suffragata da alcun elemento utile alla causa dell'insorgente;

                                         che, stando così le cose, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, va senz'altro confermata;

                                         che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 72 LEsPub; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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