Incarto n. 52.2000.00142
Lugano 17 agosto 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 maggio 2000 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 maggio 2000 del Consiglio di Stato (no. 1725) che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata da __________ e __________ contro la decisione 27 luglio 1999 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia per la formazione di un piazzale in calcestre sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
- 06 giugno 2000 del comune di __________;
- 06 giugno 2000 del Consiglio di Stato;
- 14 giugno 2000 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 giugno 1999, __________ e __________ hanno chiesto mediante notifica al municipio di __________ il permesso di costruire un piazzale in calcestre su un terreno (part. n. __________ RF) adiacente alla loro casa di vacanza (part. n. __________ RF). L'opera risulterebbe di fatto accessibile con veicoli, percorrendo un viottolo (via __________), che sale verso montagna a partire dalla sottostante strada comunale (via __________).
Alla domanda si è opposto il ricorrente __________, proprietario della vicina part. n. __________ RF, obiettando che il manufatto, destinato a fungere da posteggio, era sprovvisto di accesso sufficiente. La parte alta di via __________, qualificata come semplice percorso pedonale dal vigente piano del traffico, sarebbe infatti preclusa alla circolazione dei veicoli. Il piazzale si sarebbe peraltro posto in contrasto con la destinazione della zona residenziale R2S, che impone di mantenere inedificati, con sistemazione a verde, i fondi gravati dalle linee di arretramento poste a lato del percorso pedonale.
Il 27 luglio 1999 il municipio ha respinto la domanda per mancanza di accesso sufficiente.
Contro questa decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse loro accordato l'accesso al fondo.
B. Con giudizio 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso ai sensi dei considerandi.
Respinte le contestazioni riferite alla conformità di zona dell'intervento, il Consiglio di Stato ha ritenuto in sostanza che il piazzale potesse essere realizzato anche se non dispone di un accesso veicolare. La strada pedonale, ha soggiunto il Governo, resterebbe comunque aperta al transito degli autoveicoli dei confinanti sintanto che il municipio non provvederà ad impedirlo mediante la posa di ostacoli.
C. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Riproposte in questa sede le censure riferite alla conformità di zona del manufatto, l'insorgente ribadisce che la strada è riservata esclusivamente ai pedoni ed ai proprietari che vi transitavano con veicoli prima dell'adozione del PR 1987, che l'ha declassata a semplice passo pedonale.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non presenta osservazioni.
Il municipio di __________ dichiara invece di far proprie le considerazioni del giudizio impugnato.
Ad identica conclusione approdano i beneficiari della licenza censurata, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del ricorrente, vicino e già opponente, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti ed è perfettamente nota a questo tribunale, che ha già esperito un sopralluogo nell'ambito di un ricorso inoltrato dai coniugi __________ in relazione agli stessi fondi (STA 52.98.348).
2. 2.1. Di principio, il Consiglio di Stato statuisce sui ricorsi inoltratigli, confermando, riformando od annullando la decisione impugnata.
Se l'annulla, esso statuisce nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione (art. 59 PAmm). In entrambe le ipotesi, il dispositivo del giudizio deve indicare espressamente che la decisione impugnata è annullata. Esso deve inoltre precisare se quest'ultima è sostituita da una nuova decisione o se è compito dell'autorità inferiore pronunciarsi nuovamente.
L'evasione del ricorso mediante giudizio che rinvia ai considerandi costituisce l'eccezione. Una simile conclusione si giustifica soltanto in casi particolari, quando non è altrimenti possibile formulare un dispositivo sufficientemente chiaro e preciso. Anche in questi casi, la sorte della decisione impugnata deve comunque essere definita in modo univoco. L'evasione del ricorso ai sensi dei considerandi non deve costituire un comodo espediente per evitare di prendere chiaramente posizione sulle domande di giudizio formulate con il ricorso.
2.2. Nell'evenienza concreta __________ e __________ hanno impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione 27 luglio 1999 con cui il municipio di __________ aveva respinto la domanda di costruzione di un piazzale in calcestre - da destinare con ogni evidenza a posteggio - su un terreno adiacente alla loro casa di vacanza. Anche se formulata in termini maldestri, la domanda di giudizio era chiara. Gli insorgenti chiedevano il rilascio della licenza negata. Nemmeno l'opponente nutriva dubbi al riguardo.
Il Consiglio di Stato non si è espressamente pronunciato sulla richiesta, limitandosi ad evadere il ricorso ai sensi dei considerandi. In quest'ultimi, esso ha rilevato, da un lato, che la formazione del piazzale deve essere autorizzata anche se non dispone di accesso veicolare e, dall'altro, che il transito di veicoli sulla strada pedonale non può essere impedito sintanto che non saranno posati ostacoli. I considerandi del giudizio in esame, non annullano la decisione di rifiuto del permesso, né rinviano gli atti al municipio affinché provveda ad autorizzare l'intervento.
Siffatto modo di procedere non può essere avallato, poiché determina una situazione d'incertezza inammissibile, lasciando sussistere formalmente la decisione municipale di diniego del permesso, ma autorizzando nel contempo l'intervento.
Già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando il giudizio censurato.
Di per sé, questa conclusione imporrebbe di rinviare gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente in modo chiaro, preciso ed univoco sul ricorso inoltratogli dai coniugi __________.
Per motivi di economia processuale si può tuttavia prescindere da una simile conclusione, poiché la decisione del municipio di negare la licenza va comunque confermata.
3. 3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, la licenza edilizia è rilasciata solo se l'intervento è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.
Il requisito della conformità dell'intervento alla funzione prevista per la zona di utilizzazione è soddisfatto se la destinazione della costruzione serve la funzione assegnata alla zona, inserendovisi confacentemente (DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 n. 29).
3.2. Nel caso concreto, il controverso piazzale, pur essendo previsto all'interno delle linee di arretramento che gravano i fondi confinanti con il sentiero del __________, non si pone per nulla in contrasto con la funzione residenziale della zona di utilizzazione. L'art. 55 NAPR, sul quale il ricorrente fonda le sue eccezioni, si limita infatti a disporre che "i fondi interessati alle linee di arretramento con le zone libere non possono essere utilizzati per la costruzione di edifici, ma devono essere mantenuti liberi da edifici con sistemazioni a verde adeguate". Contrariamente a quanto assume l'insorgente, i vincoli in questione vietano soltanto la costruzione di edifici. Non vietano qualsiasi tipo d'intervento edilizio. Imponendo adeguate sistemazioni a verde, essi lasciano aperta la possibilità di utilizzare i fondi gravati per la costruzione di opere minori, che dal profilo degli ingombri non possono essere paragonate ad edifici.
4. 4.1. La licenza edilizia può inoltre essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). Un fondo è tale se, ai fini della prevista utilizzazione, è dotato di accesso sufficiente e può essere raccordato alle necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami (art. 19 cpv. 1 LPT).
L'accesso è sufficiente solo se è garantito di fatto e di diritto.
4.2. Nell'evenienza concreta, è evidente che il controverso manufatto non è fine a sé stesso. Nemmeno i resistenti negano che sia destinato a fungere da posteggio. Esso permette infatti di giungere con l'auto sin al livello dell'entrata della loro abitazione, evitando di doverla lasciare sul posteggio situato lungo via __________.
Altrettanto evidente è che il piazzale in esame difetta di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione.
L'accesso dei veicoli non è infatti assicurato di diritto, poiché la parte alta del vicolo che lo collega alla sottostante strada comunale è un percorso pedonale (art. 64 NAPR), ossia un'opera viaria che l'art. 6 cpv. 6 LCStr riserva esclusivamente alla circolazione dei pedoni. Poco importa che sia carrozzabile e che, di fatto, i veicoli vi possano accedere liberamente. Contrariamente a quanto ritiene il Consiglio di Stato questa circostanza è irrilevante. Decisiva ai fini della definizione delle possibilità di utilizzazione del vicolo è la qualifica giuridica attribuitagli dal PR.
Né sono date le premesse per contestare tale qualifica. Una volta entrati in vigore i vincoli pianificatori possono essere rimessi in discussione in caso di applicazione concreta soltanto se il proprietario non aveva potuto contestarli nell'ambito della procedura di adozione o se le circostanze che li avevano giustificati si sono modificate sostanzialmente: ipotesi, queste, che, in concreto, non sono per nulla date (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., n. 143 B II h).
Invano si richiamano i resistenti all'utilizzazione del percorso pedonale in questione da parte di due confinanti, che vi transitano con i loro veicoli. Siffatta circostanza non permette di attribuire una diversa qualifica all'opera viaria e di considerare soddisfatto il requisito dell'accesso sufficiente.
Né la licenza può essere data unicamente per la formazione del piazzale, allorché risulta palese l'intenzione dei resistenti di utilizzarlo come posteggio passando da via __________. Accreditando una simile tesi verrebbero create le premesse per un'utilizzazione abusiva del percorso pedonale.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione governativa impugnata e ripristinando la decisione iniziale del municipio.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico dei resistenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT; 21 LE; 6 LCStr; 64 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 3 maggio 2000 (no. 1725) del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. la decisione 27 luglio 1999 del municipio di __________ è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno al ricorrente fr. 900.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario