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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.08.2000 52.2000.131

22 agosto 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,414 parole·~12 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00131  

Lugano 22 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin

statuendo sul ricorso 10 maggio 2000 di

__________ patrocinato dallo studio legale avv. __________  

contro  

la decisione 5 aprile 2000, n. 1426, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3 novembre 1999, n. E 543, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    16 maggio 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    23 maggio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, cittadino iugoslavo, è entrato la prima volta in Svizzera nell'aprile del 1991 quale ausiliario giardiniere, beneficiando di vari permessi stagionali, l'ultimo dei quali con scadenza al 30 novembre 1995. Il __________ si è sposato a __________ con la cittadina svizzera __________. A seguito del matrimonio gli è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato e valido sino al 30 novembre 1999. Dal 1° gennaio 1998 i coniugi __________ si sono separati di fatto; la moglie è tornata a vivere nel Canton Berna. Tuttavia già il 17 settembre 1997 la moglie aveva inoltrato un'istanza di tentativo di conciliazione, dichiarato decaduto dal Pretore con verbale 19 gennaio 1998. Nel settembre del 1998 __________ ha promosso l'azione di divorzio; nella risposta il marito ha invece postulato la separazione a tempo indeterminato.

                                  B.   a) L'8 gennaio 1999 l'Ufficio regionale degli stranieri ha diffidato __________ a voler consegnare il proprio passaporto nazionale valido entro il 7 aprile 1999. La richiesta è rimasta inevasa.

                                         b) Con decreto d'accusa 26 agosto 1999 (DAP 1925/1999) __________ è stato condannato, per fatti risalenti all'agosto 1998, ad una multa di fr. 500.--, siccome ritenuto colpevole di ingiurie nei confronti della moglie e di minaccia nei confronti di quest'ultima e del suo amico.

                                  C.   Con decisione 3 novembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, preso atto del decreto d'accusa 26 agosto 1999, nonché della circostanza che i coniugi __________ vivevano separati, ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di dimora presentata il 20 settembre 1999 da __________. L'autorità dipartimentale ha pure evidenziato che lo straniero non era neppure in possesso di un passaporto nazionale valido. Allo stesso è stato pertanto fissato un termine con scadenza al 31 dicembre 1999 per lasciare la Svizzera. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 5, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 5, 8 e 10 ODDS.

                                  D.   Nel corso dell'udienza 15 novembre 1999, svoltasi dinanzi al giudice del divorzio, i coniugi __________ hanno entrambi postulato la separazione a tempo indeterminato. Con sentenza 3 dicembre 1999, cresciuta in giudicato, il Pretore di Lugano ha pronunciato la separazione a tempo indeterminato degli stessi.

                                  E.   Con giudizio 5 aprile 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale 3 novembre 1999, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la richiesta del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS costituisse un abuso di diritto. L'asserita riconciliazione tra i coniugi, invocata dopo due anni di separazione e soltanto dinanzi al Consiglio di Stato, sarebbe avvenuta unicamente ai fini di causa. Tanto più che la sentenza 3 dicembre 1999, con la quale il Pretore aveva pronunciato la separazione a tempo indeterminato dei coniugi __________, era cresciuta in giudicato. Il Consiglio di Stato ha infine negato al ricorrente la possibilità di appellarsi all'art. 8 CEDU.

                                  F.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora. Il ricorrente ribadisce di essere tornato a vivere con la moglie dalla fine del gennaio 1999. A tal fine produce il certificato di domicilio 28 aprile 2000 rilasciato a quest'ultima dall'Ufficio controllo abitanti di __________. Rileva inoltre che la separazione non costituisce un ostacolo alla permanenza del coniuge straniero in Svizzera. Egli avrebbe pertanto diritto ad ottenere il permesso di dimora ai sensi dell'art. 7 LDDS. In sostanza, non vi sarebbe alcun preminente interesse pubblico contrario alla sua permanenza in Svizzera, tanto più che egli ha appena reperito una nuova attività lucrativa. Precisa inoltre che il mancato rinnovo del passaporto è dovuto a difficoltà burocratiche con le autorità iugoslave. Chiede infine che si proceda all'audizione testimoniale della moglie.

                                  G.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione dei permessi e dell'immigrazione che il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

In concreto, l'interessato è separato legalmente dal 3 dicembre 1999 da __________, sposata il 1° dicembre 1995. In principio, egli ha quindi diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato, è una questione di merito e non di ammissibilità.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm; 10 lett. a LALPS) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'audizione testimoniale della moglie , volta a dimostrare che i coniugi __________ risiedono effettivamente insieme, non appare infatti idonea, come si vedrà in seguito, a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio.

                                   2.   Come già indicato in precedenza (consid. 1.3.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). In particolare, la volontà di creare un'autentica unione coniugale non può infatti essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano vissuto per un certo periodo o vivano al medesimo indirizzo, ritenuto che tale comportamento può essere stato adottato al solo fine di trarre in inganno le autorità (STF 122 II 295 consid. 2b e rif.; 121 II 1 cons. 2d). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.

                                   3.   3.1. A partire dalle nozze celebrate il 1° dicembre 1995, i coniugi __________ hanno vissuto insieme soltanto 2 anni. Dagli atti risulta infatti che essi si sono separati di fatto dal 1° gennaio 1998. Tuttavia già nel settembre 1997 la moglie ha inoltrato un'istanza di tentativo di conciliazione, dichiarata decaduta con verbale d'udienza 19 gennaio 1998. Il 3 dicembre 1999 è stata pronunciata la separazione legale; la sentenza è cresciuta in giudicato (v. sentenza di separazione della Pretura del Distretto di Lugano Sez. 6). Nel corso dell'udienza 15 novembre 1999 i coniugi hanno personalmente confermato al giudice civile di avere nel frattempo organizzato ciascuno autonomamente la propria vita e di escludere categoricamente la possibilità di un ripristino della vita in comune. Nel corso del dibattimento finale, essi hanno riconfermato di ritenere la situazione irreversibile e di vedere nella separazione l'unica soluzione possibile alla turbativa esistente. Va poi aggiunto che con decreto d'accusa 26 agosto 1999 l'insorgente è stato condannato per i reati di ingiuria e minaccia nei confronti della moglie e dell'amico di quest'ultima, in relazione a fatti avvenuti nell'agosto 1998.

3.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, privo di ogni contenuto e scopo da almeno due anni, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. I coniugi __________ non si sono soltanto separati di fatto, ma hanno pure chiesto ed ottenuto la separazione a tempo indeterminato con sentenza pretorile cresciuta in giudicato. Le considerazioni espresse nel gravame dall'insorgente non sono atte a confutare siffatta conclusione. Benché nella decisione impugnata il Consiglio di Stato abbia evidenziato la mancata produzione della documentazione atta a provare il ritorno effettivo della moglie in Ticino (disdetta del contratto di locazione, del telefono, della luce nel Canton Berna, cambiamento di indirizzo sui documenti ufficiali ecc.), __________ ha allegato al presente ricorso unicamente la dichiarazione di domicilio rilasciata dall'Ufficio controllo abitanti di __________, secondo cui la consorte risiederebbe dal 24 gennaio 2000 presso di lui. D'altronde, anche volendo ammettere che i coniugi vivano effettivamente allo stesso recapito, ciò non è ancora sufficiente a comprovare né che fra i coniugi sussista attualmente una vera e propria relazione sentimentale, né che essi abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale (cfr. DTF 121 II 1 consid. 2d). A maggior ragione se si considera che dinanzi al Pretore, ancora nel novembre dello scorso anno, essi hanno personalmente ammesso e ribadito di escludere la possibilità di un ripristino dell'unione coniugale e che, sebbene dall'asserita riconciliazione siano ormai trascorsi vari mesi, dagli atti non risulta, né tantomeno lo sostiene il ricorrente, che i coniugi __________ abbiano chiesto al giudice competente la cessazione della separazione legale. A ciò si aggiunge che l'interessato non ha neppure dimostrato, tramite prove neutre ed affidabili, che con la moglie è stata ripristinata una reale e sincera unione coniugale. L'audizione di quest'ultima, eccessivamente coinvolta nella vicenda e - addirittura - già minacciata dal marito, non appare, per contro, idonea a fondare il convincimento del Tribunale. In siffatte circostanze, l'asserita riconciliazione dei coniugi __________, invocata dopo ben due anni di separazione e dopo circa due mesi dall'emanazione dell'avversata risoluzione dipartimentale, appare piuttosto escogitata per puri fini di causa. Va inoltre osservato che l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora per vivere con la moglie e non per altri motivi. Egli non può quindi invocare la propria attività lavorativa al fine di poter continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora. Da ultimo, giova evidenziare che __________, malgrado vari solleciti, non ha presentato un passaporto nazionale valido, condizione questa essenziale per il rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno (art. 3 LDDS e 5 ODDS).

                                   4.   Il ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con la moglie. Va inoltre rilevato che i coniugi __________ non hanno avuto figli.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede, ritenuto pure che il ricorrente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria dove è nato e vissuto fino al 1995, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________, cittadino iugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 15 ottobre 2000 notificando la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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