Incarto n. 52.2000.00126
Lugano 4 dicembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 maggio 2000 di
__________
contro
la decisione 25 aprile 2000, n. 244/2000, del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, che nega all'insorgente il permesso di posare un'insegna su un palo dell'illuminazione stradale a __________ (part. n. __________ RF di __________);
vista la risposta 15 maggio 2000 della Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) L'8 marzo 2000 __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio di Polizia amministrativa (UPP), il permesso di applicare ad un palo dell'illuminazione pubblica, posto a lato della strada cantonale __________ / __________, un "indicatore" non illuminato, di cm. 100 x 25, con la dicitura "Ristorante __________ ".
b) Il municipio di __________ ha espresso parere favorevole. La polizia cantonale ha per contro dato parere negativo, limitandosi ad allegare che il ristorante è situato 400 m oltre.
c) Con decisione 25 aprile 2000 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha respinto la domanda in base all'art. 11 LIns, che permette all'autorità di vietare l'esposizione di ulteriori insegne al fine di prevenire un affollamento eccessivo.
L'autorità cantonale ha rilevato in particolare che nei pressi dell'esercizio pubblico sono già esposte delle insegne, alcune delle quali luminose, e che, comunque, esso è ubicato in un luogo facilmente visibile ai conducenti che transitano sulla strada principale.
B. Contro la predetta decisione __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. La ricorrente evidenzia che il Ristorante __________ non sarebbe facilmente visibile, in quanto si trova dopo la curva del passaggio a livello. Ciò che renderebbe necessaria la posa dell'insegna.
C. All'accoglimento del gravame si oppone la Divisione delle costruzioni con argomenti che verranno semmai ripresi in diritto.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. art. 17 LIns. La legittimazione attiva della ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi è sufficiente-mente nota a questo tribunale ed emerge dalla documentazione fotografica agli atti.
2. L'art. 11 LIns permette all'autorità cantonale di stabilire un limite massimo all'esposizione di insegne o di vietare la posa di ulteriori insegne allo scopo di evitare l'affollamento di impianti pubblicitari su un medesimo edificio o in una determinata località. La norma in rassegna persegue essenzialmente finalità d'ordine estetico. Essa concretizza un aspetto particolare della condizione sancita dall'art. 4 LIns, che impone alle insegne di rispettare le bellezze naturali, il paesaggio ed il decoro degli edifici. Per negare l'autorizzazione in base all'art. 11 LIns occorre che le insegne già esposte determinino uno stato di saturazione tale da alterare i valori ambientali, da turbare gli equilibri del paesaggio antropico o da pregiudicare il decoro degli edifici. Il metro di giudizio non è dato dal modo di pensare e di sentire di persone dotate di particolare sensibilità estetica, ma deve essere ricercato, secondo criteri oggettivi, nell'opinione espressa da una collettività assai più vasta.
3. Nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha fondato la decisione di diniego del permesso per la posa dell'insegna sul fatto che il ristorante è facilmente visibile dalla strada ed è già segnalato da alcune insegne. Per conferire ulteriore legittimità al provvedimento ha inoltre riprodotto integralmente l'art. 11 LIns.
I motivi addotti dalla Divisione delle costruzioni non reggono alla critica.
L'autorizzazione per la posa d'insegne è un permesso di polizia, mediante il quale l'autorità accerta che l'impianto pubblicitario è conforme alle disposizioni della LIns, del RLIns e della legislazione richiamata da questi ordinamenti. Non è una concessione graziosa, che l'autorità è sostanzialmente libera di accordare o di rifiutare. Ora, il fatto che l'esercizio pubblico sia "facilmente visibile a chi transita sulla strada principale" e sia già dotato d'insegne non costituisce un motivo sufficiente per giustificare il rifiuto dell'autorizzazione a posare un indicatore di direzione a 400 m di distanza. Nessuna norma di legge o di regolamento subordina il permesso per la posa di insegne alla dimostrazione, da parte del richiedente, dell'esistenza di un bisogno di pubblicità. I presupposti del permesso sono unicamente quelli stabiliti dagli art. 4 - 12 LIns, che non menzionano affatto il requisito del bisogno. Né la presenza di alcune insegne nelle immediate vicinanze del locale permette di ritenere data una situazione di affollamento atta giustificare il provvedimento in esame. Per esaminare se si verifichi o meno una situazione di affollamento occorre tener conto unicamente dei tre indicatori già applicati al palo al quale andrebbe ad aggiungersi quello in discussione. Non si possono prendere in considerazione anche le insegne già esposte in prossimità dell'esercizio pubblico, che non sono nemmeno visibili dal luogo in cui verrebbe esposto il nuovo indicatore.
Ferme queste premesse, si deve negare che il nuovo indicatore determini assieme a quelli già presenti una situazione di affollamento, suscettibile di giustificare il diniego del permesso. L'impatto esercitato dagli impianti pubblicitari esposti sul palo è del tutto insignificante. L'estetica dei luoghi non viene minimamente scalfita. Nemmeno persone dotate di raffinato senso estetico potrebbero ragionevolmente sostenere che l'aggiunta di un nuovo cartello a quelli già esposti produca effetti atti ad alterare i valori ambientali del luogo od a turbare in qualche modo gli equilibri del paesaggio antropico.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Dipartimento del territorio affinché rilasci all'insorgente l'autorizzazione richiesta.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 11 LIns; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 25 aprile 2000, n. 244/2000, del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, affinché rilasci l'autorizzazione richiesta.
2. Non si prelevano tassa di giudizio, né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria