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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.07.2000 52.2000.123

18 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·827 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00123  

Lugano 18 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 maggio 2000 del

Comune di __________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 29 marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 1315) che annulla la risoluzione 21 giugno 1999 con cui il municipio di ______ ha rinunciato a rettificare un'opera stradale realizzata in modo difforme dal progetto approvato dal Tribunale d'espropriazione;

viste le risposte:

-    23 maggio 2000 del Consiglio di Stato;

-      5 giugno 2000 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 10 marzo 1998 il Tribunale d'espropriazione ha rilasciato al comune di __________ il permesso di costruire la strada comunale no. __________. L'opera è stata realizzata in modo parzialmente difforme dal progetto approvato. In particolare, non sono state rispettate le altimetrie previste. I lavori non sono ancora terminati.

Il 21 giugno 1999 il municipio ha risolto, a maggioranza, di portarli a compimento senza rettificare le difformità.

Contro questa determinazione il sindaco, qui resistente, è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della decisione.

                                  B.   Con giudizio 29 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando il provvedimento.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che il municipio non fosse competente a decidere modifiche del progetto approvato dal Tribunale d'espropriazione.

                                  C.   Contro il succitato giudizio il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Eccepita la tardività dell'impugnativa inoltrata dal sindaco al Consiglio di Stato, l'insorgente rivendica la competenza del municipio ad adottare una decisione di principio in merito al mantenimento dell'opera così com'è stata realizzata. A lavori ultimati, conclude l'insorgente, le modiche difformità riscontrare finirebbero peraltro per scomparire.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene __________, contestando partitamente le tesi del ricorrente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa. L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 33 LStr, ottenuto lo stanziamento dei crediti necessari alla realizzazione di opere stradali, il municipio trasmette i progetti definitivi al tribunale d'espropriazione per l'avvio della procedura di approvazione.

In materia di rilascio del permesso per opere stradali, il tribunale d'espropriazione esercita in sostanza le competenze che la legge edilizia attribuisce al municipio. All'ente promotore dell'opera spetta il ruolo che nella procedura di rilascio del permesso di costruzione retta dalla LE è riservato al proprietario che inoltra una domanda di costruzione.

Il municipio deve vigilare affinché l'opera stradale sia eseguita conformemente ai piani approvati. Rientra tuttavia nei compiti del tribunale d'espropriazione adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui l'opera stradale venga realizzata in modo difforme dal permesso ricevuto.

                                   3.   3.1. Contro le decisioni del municipio è di principio dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di quindici giorni (art. 208 LOC). Il termine decorre dall'intimazione della decisione impugnata o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata (art. 213 cpv. 2 LOC). Se la decisione non viene né intimata, né pubblicata, il termine d'intimazione decorre dal giorno in cui il ricorrente ne ha preso conoscenza (art. 46 cpv. 1 PAmm).

3.2. In concreto, il provvedimento impugnato da __________ davanti al Consiglio di Stato è stato adottato con il suo voto contrario il 21 giugno 1999. L'atto, per quanto vi si possano ravvisare gli estremi di una decisione, non è stato pubblicato all'albo, né notificato agli interessati. Il ricorrente ne ha comunque avuto immediata conoscenza. Ne discende che il termine per impugnarlo ha iniziato a decorrere il giorno successivo alla seduta del municipio (22 giugno) ed è giunto a scadenza il 6 luglio, ossia prima dell'inizio delle ferie giudiziarie (15 luglio; art. 13 lett. b PAmm).

Il ricorso, inoltrato al Consiglio di Stato soltanto il 23 agosto seguente, era quindi manifestamente tardivo, non potendosi ragionevolmente sostenere che l'insorgente, nella sua qualità di sindaco, non conosca i mezzi e i termini d'impugnazione.

L'impugnativa del comune va pertanto accolta, annullando il giudizio governativo impugnato e riformandolo nel senso di dichiarare irricevibile, siccome tardivo, il ricorso inoltrato da __________ al Consiglio di Stato.

                                   4.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC, 33 LStr; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

            1.1.     la decisione 2 maggio 2000 del Consiglio di Stato

                       (n. 1315) è annullata e riformata nel senso che:

1.2.     il ricorso 23 agosto 1999 inoltrato da __________ al Consiglio di Stato è dichiarato irricevibile.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.-- sono a carico del resistente, che rifonderà fr. 500.-- al comune a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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