Incarto n. 52.2000.00122
Lugano 5 settembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 2000 della
__________ patr. dallo studio legale __________
contro
la decisione 29 marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 1325) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 15 settembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di due case monofamiliari con piscina (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
- 16 maggio 2000 di __________;
- 16 maggio 2000 del Consiglio di Stato;
- 19 maggio 2000 del comune di __________;
- 06 giugno 2000 del Dipartimento del territorio, Ufficio domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del mese di maggio 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire due case d'abitazione monofamigliari contigue, dotate di piscina e darsena, su un fondo situato in località __________, tra la strada che porta al nucleo di __________ ed il lago (part. no. __________ RF), di fronte al quartiere __________, un complesso formato da sette ville costruite alcuni decenni orsono dal noto architetto __________.
Alla domanda si è opposta la __________, proprietaria del terreno confinante verso N (part. no. __________ RF), che ravvisava fra l'altro nell'intervento un'inammissibile compromissione dei valori estetici e paesaggistici tutelati dal PR.
Il Dipartimento del territorio, dal canto suo, si è limitato ad opporsi alla realizzazione della darsena.
B. Raccolto il preavviso parzialmente favorevole del Dipartimento del territorio, il 15 settembre 1999 il municipio di __________ ha autorizzato la costruzione delle due case e delle relative piscine, accogliendo le opposizioni limitatamente alla realizzazione della darsena.
C. Con giudizio 29 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che le costruzioni non disattendessero le disposizioni poste a tutela del sito pittoresco in cui è situato il fondo dedotto in edificazione.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza edilizia.
L'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di aver accertato i fatti in modo inesatto, ritenendo, a torto, che il complesso residenziale costituito dalle ville costruite dall'arch. __________ si situasse interamente sul lato opposto del canale che lo separa dal terreno su cui verrebbero a sorgere le case in contestazione. In realtà, una di quelle ville sorgerebbe sullo stesso lato del canale. Già per questo motivo il giudizio impugnato andrebbe annullato.
Il municipio, prosegue l'insorgente, avrebbe inoltre omesso di applicare l'art. 54 NAPR, che gli permette di ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico al fine di garantire un opportuno inserimento paesaggistico. In particolare, l'autorità comunale avrebbe, a torto, rinunciato ad imporre un orientamento degli edifici atto a migliorare il loro inserimento nel contesto del quartiere __________.
La CBN, soggiunge, non si sarebbe inoltre preoccupata di tutelare il quadro paesaggistico con la stessa determinazione con cui è intervenuta due anni orsono in un caso analogo, interessante il comprensorio in questione. Recependo acriticamente il preavviso della CBN, il Consiglio di Stato sarebbe incorso in una violazione del diritto per abuso di potere.
L’Esecutivo cantonale, conclude l'insorgente, avrebbe infine omesso di rilevare che il quartiere __________ sta per essere inserito nell'inventario dei beni culturali protetti dalla relativa legge cantonale, entrata in vigore il 1. novembre 1997.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il Dipartimento del territorio (UDC) senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il rilasciatario della licenza, contestando dettagliatamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente e proprietaria di un fondo situato nelle immediate vicinanze della controversa edificazione, è certa.
Il ricorso, tempestivo, può essere deciso sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
2. 2.1. I siti pittoreschi rientrano nel novero delle cose immobili che l'art. 1 DLBN assoggetta a particolare protezione, in quanto componenti costitutive dalla bellezza naturale del paese e dal suo aspetto caratteristico. Sono considerati siti pittoreschi quelle parti del paesaggio, esplicitamente dichiarate tali dai piani regolatori comunali o da specifici piani cantonali (art. 5 RBN), nelle quali si accentua la bellezza del paese, come laghi, fiumi e bacini circostanti, dossi, canali, avvallamenti, colline, nuclei urbani e rurali (art. 2 lett. e RBN).
I siti pittoreschi, dispone l'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN, non devono essere alterati. Ogni intervento deve integrarvisi convenientemente. In particolare, è vietato compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale o antropico in genere.
Il concetto di alterazione non si identifica con quello di deturpazione, su cui si fonda la protezione dei paesaggi e dei panorami pittoreschi (art. 2 cpv. 2 lett. d RBN). Per risultare conforme al divieto di alterazione sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN non basta che l'intervento non ingeneri un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. La norma esige che vi si inserisca convenientemente, evitando di alterare il carattere e l'armonia dell'ambiente circostante.
Analogamente al concetto di deturpazione, anche quello di alterazione è di natura indeterminata. L'autorità chiamata ad applicarlo è quindi tenuta ad individuarne il contenuto precettivo sulla base dei criteri indicati dalla normativa in esame. In questo processo interpretativo, l'autorità fruisce di una certa latitudine di giudizio. Il metro di valutazione resta comunque quello di una collettività assai vasta, che esprime un giudizio generale e non quello di singole persone dotate di particolare sensibilità estetica e speciale indirizzo artistico.
Trattandosi di normative di diritto cantonale, il Consiglio di Stato esamina di principio liberamente le valutazioni espresse dai competenti servizi dipartimentali. Il Tribunale cantonale amministrativo deve invece limitarsi a verificare che le conclusioni tratte dalle istanze inferiori non violino il diritto, segnatamente sotto il profilo di un abuso della latitudine di giudizio che l'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN riserva all'autorità decidente in ordine all'interpretazione del concetto di alterazione. Censurabili, in questa sede, sono soltanto le valutazioni insostenibili in quanto sprovviste di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi generali del diritto amministrativo.
2.2. Nell'evenienza concreta, il resistente intende costruire due ville gemelle e contigue su un fondo pianeggiante (part. n. __________ RF), situato di fronte al complesso residenziale di cui si è detto in narrativa e facente parte di un comprensorio dichiarato sito pittoresco dal piano del paesaggio di __________.
Le due ville contigue, strutturate su due livelli, sono costituite da due corpi principali a pianta rettangolare, dotati di un tetto a quattro falde ed uniti fra loro da un elemento di congiunzione, formato da un corpo ad un solo piano destinato alle autorimesse (lato E) ed alle cucine (lato W). L'espressione architettonica è di tipo convenzionale, per non dire banale. Le facciate dispongono di aperture rettangolari orientate sulla verticale, con l'aggiunta di alcuni elementi decorativi (cornicioni profilati, colonne, archi e lesene), volti a conferire dignità e prestigio agli edifici.
Valutato l'intervento per rapporto al contesto ambientale in cui verrebbe ad inserirsi, il Dipartimento del territorio l’ha ritenuto conforme all’art. 3 cpv. 2 lett. c RBN. Fondandosi sul qualificato preavviso espresso dalla CBN, ha in particolare negato che fossero dati gli estremi di un'inammissibile alterazione del sito pittoresco protetto da tale norma. Il Consiglio di Stato ha condiviso le tesi delle istante inferiori, ritenendo a sua volta che le costruzioni si integrassero adeguatamente nel quadro del paesaggio.
Le deduzioni delle precedenti istanze, per quanto opinabili possano apparire all'insorgente, non procedono da un abuso della latitudine di giudizio che detta norma riserva all'autorità cantonale in ordine all’interpretazione del concetto indeterminato di alterazione. Tenuto conto di tutte le circostanze, esse appaiono ancora sostenibili.
Anche se l'intervento non denota una particolare sensibilità verso le esigenze di tutela che il quartiere __________ richiama, si può ancora ragionevolmente sostenere che non modifichi in misura intollerabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale circostante. Il fatto che il Consiglio di Stato abbia omesso di considerare che una delle sette ville che compongono il quartiere __________ si situi sullo stesso lato del canale su cui verrebbero a sorgere le controverse costruzioni non inficia le deduzioni tratte in ordine al loro inserimento nel quadro paesaggistico. La valutazione, operata dalla precedente istanza sulla base delle risultanze di un sopralluogo, considera in effetti l'ambiente naturale ed antropico come un tutt'uno, prescindendo dalle singole componenti. In quest'ordine di idee, nemmeno il fatto che il Consiglio di Stato abbia considerato il canale un elemento di separazione tra le costruzioni in esame e il predetto insediamento permette di sovvertire le conclusioni alle quali è pervenuto. La funzione di coordinamento che questo canale può avere nell’ambito del quartiere non basta a rendere insostenibile la valutazione operata dal Governo.
Prive di rilievo sono pure le censure che l’insorgente solleva con riferimento al minor interesse, manifestato dalla CBN nei confronti dell’intervento in esame rispetto a quello che la stessa commissione aveva manifestato due anni orsono, in occasione di un intervento riguardante una delle ville del quartiere __________. Le differenze che caratterizzano le due situazioni non permettono di trarre deduzioni utili alla causa dell’insorgente.
Ne discende, che in quanto riferito all'applicazione dell'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN, il ricorso dev'essere respinto.
4. 4.1. Giusta l'art. 54 cpv. 8 NAPR il municipio può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico (volumetria, orientamento degli edifici, tipo e colore dell'intonaco, aperture, ecc.) al fine di garantire un opportuno inserimento paesaggistico e per la salvaguardia degli obbiettivi del PR.
L'intervento correttore del municipio è rimesso all'apprezzamento dell'autorità comunale. La relativa decisione è quindi censurabile soltanto nella misura in cui procede da un esercizio abusivo del potere discrezionale che tale norma riserva al municipio.
4.2. In concreto, l'insorgente rimprovera al municipio di non essersi prevalso di questa norma per imporre un diverso orientamento delle costruzioni, allineandole sull'asse di via __________.
La censura è infondata. Non si può in effetti rimproverare all’autorità comunale di aver esercitato in modo lesivo del diritto il potere discrezionale conferitole dalla norma succitata, per aver rinunciato ad esigere di orientare le costruzioni parallelamente alla strada. L’orientamento previsto dal progetto, fondato sull'asse che divide il terreno, si scosta invero di pochi gradi da quello auspicato dalla ricorrente e non è privo di ragioni oggettive. La rinuncia del municipio a correggere l’orientamento appare del tutto sostenibile. Va quindi tutelata.
5. Del tutto prive di fondamento sono le censure che la ricorrente solleva infine con riferimento alla legge sulla protezione dei beni culturali (RL 9.3.2.1).
Le ville dell'arch. __________, per quanto pregevoli e meritevoli di tutela, non sono per il momento soggette ad altri vincoli di protezione oltre a quelli che derivano dalla loro inclusione in un comprensorio dichiarato sito pittoresco.
Anche da questo profilo, la decisione governativa impugnata regge quindi alle critiche dell'insorgente.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 3 LPT; 1 DLBN; 2, 3 RBN; 54 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 800.-- è a carico dell'insorgente, che rifonderà al resistente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario