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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.09.2000 52.2000.121

5 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,130 parole·~16 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00121  

Lugano 5 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 3 maggio 2000 di

__________ rappr. da __________  

contro  

la risoluzione 29 marzo 2000 (n. 1330) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 novembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    16 maggio 2000 del Consiglio di Stato,

-    17 maggio 2000 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________, cittadina lettone, è entrata in Svizzera il 1° settembre 1995 beneficiando di diversi permessi di dimora temporanei (L), l'ultimo dei quali con scadenza al 31 dicembre 1995, per esibirsi come ballerina in vari locali notturni. Dal 5 gennaio al 25 marzo 1996, essa ha dimorato illegalmente a __________. Il 13 marzo 1996, dopo una conoscenza di quattro mesi, la ricorrente ed il cittadino elvetico __________ hanno presentato promessa nuziale. Per tale motivo, l'interessata è stata posta al beneficio di un permesso L, al fine di contrarre matrimonio. Le nozze sono state celebrate il 4 giugno 1996 a __________. A partire da quella data, __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale B, in seguito regolarmente rinnovato con ultima scadenza al 4 giugno 1999, per vivere con il marito in via alla __________ a __________. Dalla loro unione non sono nati figli.

b) Il 5 maggio 1998, i coniugi __________ si sono separati di fatto. La ricorrente si è trasferita a __________, successivamente a __________ in una camera d'albergo. Il 25 settembre 1998, il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione tra i coniugi __________. Il 4 dicembre 1998, __________ ha promosso un'azione di divorzio, alla quale la moglie si è opposta il 3 maggio 1999 postulando a sua volta la separazione legale per tempo indeterminato. Nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento finale svoltisi il 5 luglio successivo, __________ ha aderito alla domanda di separazione della moglie. Il 6 luglio 1999, il Pretore ha pronunciato la separazione tra i coniugi __________ a tempo indeterminato (inc. OA 98.847). Il 28 settembre 1999, con effetto dal 1° ottobre successivo, __________ e tale __________ hanno sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento a __________.

c) Durante il soggiorno in Svizzera, l'insorgente ha lavorato come cameriera in diversi esercizi pubblici di __________, alternando la sua attività con diversi periodi di disoccupazione.

                                  B.   Il 30 novembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata da __________ volta al rinnovo del suo permesso di dimora con cambiamento del posto di lavoro e di indirizzo. L'autorità ha in sostanza ritenuto che, non vivendo più insieme al marito dal maggio 1998 e non essendovi elementi comprovanti una possibile riconciliazione dei coniugi, non sussistevano più le condizioni per le quali era stato concesso il permesso per soggiornare in Svizzera alla ricorrente. Alla stessa è stato fissato un termine con scadenza al 31 gennaio 2000 per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 29 marzo 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame tra il marito svizzero e la straniera almeno dal maggio 1998 e che i coniugi non fossero intenzionati a riprendere la vita in comune. Ha quindi considerato manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperto il quesito a sapere se il matrimonio contratto fosse di natura fittizia, nonostante avesse rilevato diversi indizi in tal senso, segnatamente la breve durata della convivenza, la mancanza di un permesso della ricorrente per risiedere in Svizzera e il fatto che già l'8 agosto 1996 il marito di quest'ultima aveva comunicato all'allora Sezione degli stranieri che la sua consorte aveva lasciato l'abitazione coniugale perché aveva allacciato una relazione con un altro uomo. Ha pure ritenuto che la dichiarazione 28 dicembre 1999 sottoscritta dai coniugi, con la quale avevano asserito di aver ripreso i loro rapporti, fosse stata prodotta per meri motivi di causa. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, il Governo ha ritenuto che la cittadina lettone non potesse richiamarsi nemmeno all'art. 8 CEDU. Ha inoltre rilevato come l'interessata non potesse invocare nemmeno il fatto di lavorare al fine di poter continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro della ricorrente nel proprio Paese d'origine.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le venga rinnovato il permesso di dimora. In sostanza, contesta che esistano indizi di matrimonio fittizio e di un abuso del diritto nell'invocare il vincolo matrimoniale al fine di soggiornare in Svizzera. In particolare, sostiene di essersi separata dal marito principalmente a causa della tossicodipendenza di quest'ultimo e del carattere irascibile e violento da questi assunto nei suoi confronti tanto da averla costretta a prendere contatto con il Consultorio delle donne di __________. Chiede che venga esperita l'istruttoria, procedendo segnatamente all'audizione del coniuge e di __________, al fine di dimostrare di non aver concluso un matrimonio di convenienza. La convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione, sottoscritta con il coniuge il 23 giugno 1999 durante la procedura di separazione e in seguito omologata dal Pretore, nonché la dichiarazione 28 dicembre 1999 versata agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato con cui i coniugi affermano di aver ripreso i loro rapporti, dimostrerebbero come essa ed il marito non abbiano mai escluso la possibilità di riprendere la vita in comune.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. Dal canto suo, il dipartimento propone di dichiarare il gravame irricevibile siccome tardivo.

                                  F.   Il 19 giugno 2000, il Tribunale ha richiamato presso la Pretura di Lugano-sezione 6 l'incarto concernente la procedura di divorzio/separazione dei coniugi __________ (inc. n. OA.98.847). Invitata ad esprimersi in merito, l'insorgente ha in sostanza ribadito le proprie argomentazioni ricorsuali.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lettonia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini lettoni, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.

1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con __________ dal 4 giugno 1996. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.

1.5. La legittimazione della ricorrente è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, inoltrato tenendo conto delle ferie pasquali (art. 13 cpv. 1 lett. a PAmm), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). Il dipartimento chiede che il gravame venga dichiarato irricevibile, in quanto la Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere non prevede alcuna sospensione della decorrenza dei termini (art. 10 LALPS). Secondo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'art. 13 PAmm non troverebbe applicazione nel caso in rassegna, in quanto la LALPS avrebbe il tenore di lex specialis (art. 1 cpv. 2 PAmm), per analogia alla Legge tributaria (LT). A torto. La LALPS riunisce in una sola legge i disposti dei sei decreti esecutivi cantonali in materia di stranieri precedentemente in vigore. La normativa è pertanto una legge quadro, che si prefigge essenzialmente due obiettivi: da una parte, il riordino formale della legislazione cantonale in materia e, dall'altra, la concentrazione in un atto legislativo adeguato delle basi su cui fondare la competenza delle relative decisioni cantonali (v. Messaggio 28 maggio 1997, n. 4649, del Consiglio di Stato concernente la Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, pagg. 4-5; Rapporto 12 maggio 1998, n. 4649 R, della Commissione della legislazione sul citato messaggio, pag. 2). Attraverso la LALPS il legislatore non ha per contro inteso impedire l'applicazione, a titolo sussidiario (ovvero fatta salva una diversa, specifica regolamentazione in essa contenuta), delle disposizioni nella PAmm, sancita all'art. 1 cpv. 1 di quest'ultima. Questa conclusione è, d'altra parte, espressamente corroborata dal Messaggio governativo, giusta cui "per quanto non diversamente disposto dalla presente Legge trovano applicazione le normative della Legge di procedura per le cause amministrative (…) e, di riflesso, del Codice di procedura civile" (cfr. Messaggio citato, pag. 11). In concreto la LALPS non regolamenta l'istituto delle ferie giudiziarie: le relative procedure di ricorso sono pertanto assoggettate alle stesse giusta l'art. 13 PAmm.

1.6. Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

1.7. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dall'incarto richiamato dal Tribunale presso la Pretura del Distretto di Lugano relativo alla procedura di divorzio/separazione dei coniugi __________, senza dover procedere all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente (audizione del marito e di __________ col quale l'interessata aveva sottoscritto il contratto di locazione per l'appartamento in cui vive attualmente), chieste al fine di dimostrare che il matrimonio non era stato concluso per eludere la legislazione in materia di polizia degli stranieri (ricorso ad 8), in quanto non appaiono idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Tanto più che il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale.

                                   2.   Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.

                                   3.   In concreto, va in primo luogo ricordato che il Consiglio di Stato, nonostante abbia ritenuto che vi fossero alcuni indizi di matrimonio fittizio (risoluzione ad E., pag. 11), ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dalla ricorrente al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia del matrimonio (in particolare la breve durata della convivenza, la mancanza di un permesso dell'interessata per risiedere in Svizzera, l'abbandono provvisorio del tetto coniugale nel 1996).

                                   4.   4.1. Ai fini del giudizio, va osservato che la ricorrente, cittadina lettone, è stata autorizzata a dimorare in Svizzera al fine di convolare a nozze e vivere insieme al marito, dopo che aveva soggiornato illegalmente a __________ dal 5 gennaio al 25 marzo 1996 (v. decreto di multa 8 novembre 1996, n. 96 1101/407, dell'allora Sezione degli stranieri). A partire dal matrimonio celebrato il 4 giugno 1996, i coniugi __________ hanno tuttavia vissuto insieme soltanto per poco meno di due anni. Dall'inserto di causa risulta infatti che essi si sono separati di fatto il 5 maggio 1998. Sebbene sia stato il marito dell'insorgente a promuovere azione di divorzio il 4 dicembre 1998, con risposta 3 maggio 1999 __________ non si è semplicemente opposta ma ha a sua volta chiesto la pronuncia di separazione a tempo indeterminato alla quale il consorte ha successivamente aderito. Nonostante che il 23 giugno 1999 i coniugi avessero sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione pur non escludendo la possibilità di riprendere la convivenza, nel corso del dibattimento finale relativo alla procedura di divorzio/separazione svoltosi il 5 luglio 1999, entrambi hanno dichiarato al Pretore di aver frattanto organizzato ciascuno autonomamente la propria vita e di escludere la possibilità di ripristino della vita in comune. Il 6 luglio 1999, dopo aver raggiunto il convincimento che le relazioni tra __________ e __________ erano "ormai sicuramente turbate e scosse al punto tale da non potersi ragionevolmente esigere dai coniugi la ripresa della vita in comune", il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano-Sezione 6 ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra i coniugi. La sentenza pretorile è regolarmente cresciuta in giudicato.

4.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da due anni, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. La ricorrente sostiene invero che la separazione dal marito fosse dovuta a causa della tossicodipendenza di quest'ultimo e del conseguente atteggiamento da questi assunto nei suoi confronti; il marito l'avrebbe picchiata e costretta a prendere contatto con il Consultorio delle donne di __________. Sennonché, non solo le asserite difficoltà incontrate dall'insorgente durante la comunione domestica non l'hanno spinta a chiedere l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, ma essa ha finanche riconosciuto che la situazione di crisi coniugale è stata "la conseguenza di fatti dei quali nessuno dei due coniugi sopporta una responsabilità preponderante" (v. risposta all'azione di divorzio e riconvenzione di separazione 26 febbraio 1999, p. 5 nel mezzo). Non porta a diversa conclusione la dichiarazione 28 dicembre 1999 sottoscritta dai coniugi __________ e versata agli atti quale doc. D dinanzi al Consiglio di Stato con la quale essi sostengono di aver ripreso le loro relazioni da qualche mese, ma che preferirebbero mantenere due domicili separati (__________e __________) per motivi di lavoro della ricorrente, dato che essa termina il turno di cameriera dopo le ore 01.00 in un pub a __________. L'insorgente, infatti, quando dimorava a __________ con il marito, aveva già lavorato in diversi ritrovi di __________: la giustificazione addotta per mantenere i domicili separati dei coniugi non è pertanto plausibile. Inoltre, dalla citata dichiarazione, di qualche mese successiva alla decisione di separazione cresciuta in giudicato e prodotta dopo l'emanazione della decisione dipartimentale, si evince che in realtà i coniugi non si sono ancora riconciliati (v. anche ricorso ad 10, pagg. 7 e 8). La separazione dura oramai da ben oltre due anni. Va osservato infine che l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è infatti soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora.

                                   5.   La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Va osservato infine che la ricorrente, la quale soggiorna in Svizzera da soli tre anni, non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è nata ed è cresciuta.

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________, cittadina lettone, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 ottobre 2000 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.121 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.09.2000 52.2000.121 — Swissrulings