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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2000 52.2000.112

4 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,502 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00112  

Lugano 4 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Ursula Züblin

statuendo sul ricorso 21 aprile 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 5 aprile 2000, n. 1437, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 febbraio 2000, DIM 52, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    3 maggio 2000 del Consiglio di Stato;

-    3 maggio 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 21 marzo 1998 la cittadina domenicana __________ si è sposata, dinanzi all'Ufficiale dello stato civile di Santiago (Repubblica dominicana), con il cittadino svizzero __________, residente a Santo Domingo dal 1992. Quest'ultimo, a far tempo dal maggio del 1998, ha trasferito nuovamente il proprio domicilio in Svizzera, a __________. Il 23 maggio __________ ha raggiunto il marito in Svizzera, ottenendo un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato e con ultima scadenza al 22 maggio 2000.

                                  B.   __________ è deceduto nella Repubblica dominicana il 1° novembre 1999.

                                  C.   Con istanza 3 dicembre 1999 Raquel del __________ ha chiesto la modifica dello stato civile sul proprio permesso di dimora.

                                  D.   Con decisione 23 febbraio 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la predetta istanza, argomentando che, a seguito della morte del marito, cittadino svizzero, è venuta a cadere la condizione (ricongiungimento famigliare) in virtù della quale essa aveva  a suo tempo ottenuto il permesso di dimora annuale. Alla stessa è stato fissato un termine con scadenza al 22 maggio 2000 per lasciare la Svizzera. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.

                                  E.   Con decisione 5 aprile 2000 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame 8 marzo 2000 inoltrato da __________ contro la pronuncia dipartimentale. In particolare il Consiglio di Stato ha ritenuto che il coniuge straniero di un cittadino svizzero deceduto non ha più diritto al rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto a seguito delle nozze, se queste ultime hanno avuto una durata inferiore a 5 anni. Neppure l'art. 8 CEDU troverebbe applicazione.

                                  F.   Con ricorso 21 aprile 2000 __________ insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa, postulando il suo annullamento ed il rilascio del permesso di dimora. L'insorgente, dopo aver evidenziato di aver convissuto con il defunto marito per circa 3 anni prima del matrimonio, evidenzia che a causa della complessità della situazione ereditaria non le è possibile lasciare la Svizzera senza il rischio concreto di subire un grave pregiudizio economico. Rileva inoltre l'irreprensibilità del proprio comportamento, l'esistenza di legami e di amicizie in Svizzera, nonché il fatto di avere ereditato dal defunto marito importanti proprietà nel nostro Paese. Il postulato permesso dovrebbe venirle concesso anche in base al diritto e al rispetto della vita privata di cui all'art. 8 CEDU.

                                  G.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile dinanzi all'alta Corte federale contro la revoca di un permesso di dimora (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data. E' vero che l'autorizzazione di soggiorno di cui essa beneficiava è ormai scaduta dal 22 maggio 2000, ma è altrettanto vero che l'insorgente aveva ancora un interesse pratico ed attuale a ricorrere davanti a questo Tribunale al momento dell'inoltro del gravame, 21 aprile 2000.

                                         1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).

2.2. Secondo il diritto civile, la morte di uno dei due coniugi mette fine al matrimonio, pur non sopprimendone la totalità degli effetti giuridici (per esempio la vedova conserva il cognome del marito deceduto). In materia di diritto degli stranieri, il decesso del coniuge svizzero provoca l'estinzione del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per il coniuge straniero sopravvissuto, salvo che quest'ultimo possa prevalersi di un diritto fondato sull'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS (DTF 120 Ib 16 consid. 2 con rif.). In altre parole, il coniuge straniero di un cittadino svizzero deceduto non ha più diritto al rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto a seguito di un matrimonio durato meno di 5 anni. Determinante per il calcolo del termine di 5 anni è unicamente la durata del soggiorno in Svizzera dello straniero in qualità di coniuge di un cittadino svizzero, (DTF 122 II 145 consid. 3b e rif.).

                                   3.   3.1. In concreto a __________ è stato rilasciato il permesso di dimora annuale al fine di vivere insieme al marito, cittadino svizzero, con cui si era sposata nel marzo del 1998. Quest'ultimo è deceduto il 1° novembre 1999. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione (ricongiungimento familiare) che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio la circostanza che prima del matrimonio i coniugi __________ abbiano convissuto, peraltro a Santo Domingo, per circa tre anni (cfr. cons. 2.2 che precede). Stante quanto precede, non può essere preso in considerazione il fatto che la ricorrente sia economicamente autosufficiente. Neppure l'esistenza di legami di amicizia con persone residenti in Ticino e la complessità della successione del defunto marito possono giovare all'insorgente. La misura adottata non le impedisce infatti - se ne è dimostrata la necessità - di rientrare in Svizzera tramite le usuali normative in materia di polizia degli stranieri, permettendole in tal modo di mantenere le suddette relazioni, nonché di seguire le pratiche relative all'eredità del marito. Del resto, non vi è motivo di dubitare che gli incombenti connessi alla divisione dell'eredità del defunto marito e gli interessi della ricorrente, possano essere espletati, rispettivamente tutelati dal legale, cui la ricorrente ha conferito mandato di rappresentarla. Inoltre __________ non ha nemmeno dimostrato che un suo rientro al Paese d'origine, dove è nata e cresciuta, sia inesigibile. Da ultimo va aggiunto che, ai sensi dell'art. 8 ODDS, la libera decisione delle autorità non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero, in concreto, l'essere proprietario di beni mobili ed immobili. A ragione quindi l'autorità dipartimentale ha revocato il permesso alla straniera.

3.2. Va rilevato poi che la ricorrente, non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione internazionale (in particolare CEDU) o di un trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dominicana da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora dal momento che la sua vita coniugale effettiva è terminata al momento del decesso del marito con cui si è sposata meno di cinque anni fa. Questo comporta anche l'irricevibilità della domanda di rinnovo del permesso di dimora (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG).

3.3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa impugnata.

                                   4.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9 cpv. 2 lett. b, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

§.  Di conseguenza __________, cittadina domenicana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31.08.2000 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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