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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.04.2000 52.2000.105

25 aprile 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·601 parole·~3 min·6

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2000.00105  

Lugano 25 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sull'opposizione 14 aprile 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 1. marzo 2000, no. 994, del Consiglio di Stato che dichiara la pubblica utilità delle opere di arginatura lungo il fiume __________, approva il progetto definitivo ed ordina il deposito degli atti;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                         che con decisione 1. marzo 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato la pubblica utilità delle opere di arginatura lungo il fiume __________ da __________ alla foce, ha approvato il relativo progetto di sistemazione allestito dallo studio d'ingegneria __________, ha previsto la costituzione di un consorzio obbligatorio per la realizzazione di tali opere, di cui farebbe parte pure la qui opponente, ed ha stabilito che al termine dei lavori tutte le opere eseguite saranno cedute agli esistenti Consorzi di manutenzione arginature dell'__________;

che in tempo utile __________ ha inoltrato opposizione al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di sospendere il presente procedimento fino a decisione da parte di questo tribunale del ricorso presentato dalla qui insorgente avverso l'istituzione del Consorzio arginature __________ ed al suo obbligo di partecipazione; di constatare la nullità della convenzione 14 novembre 1988 tra l'__________ ed il Dipartimento dell'ambiente; di annullare la decisione impugnata; di accertare che __________ non fa parte dei consorzi per la sistemazione del fiume __________, __________;

che prima di entrare nel merito di un'impugnativa, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);

che il ricorso a questo tribunale contro decisioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali è dato solo nei casi in cui tale facoltà è prevista dalla legge (art. 60 PAmm);

che il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in limine, con breve motivazione, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati (art. 48 PAmm);

che giusta l'art. 32 cpv. 2 LCons le decisioni rese dal Consiglio di Stato sulla base di tale legge sono deducibili al Tribunale cantonale amministrativo in applicazione per analogia delle norme della LOC nella misura in cui non siano riconosciute definitive dalla legge;

che a norma degli art. 8-10 LCons contro le decisioni con cui il Consiglio di Stato approva i piani, dichiara la pubblica utilità ed ordina il deposito degli atti, è data opposizione allo stesso Consiglio (art. 9 LCons), rispettivamente ricorso al Gran Consiglio per contestare la pubblica utilità delle opere previste (art. 10 cpv. 1 LCons);

che nella fattispecie la __________ non intende contestare la pubblica utilità delle opere di arginatura del fiume __________, bensì la sua partecipazione coatta ai consorzi sistemazione del fiume __________, __________, al fine di evitare gli oneri finanziari che ne deriverebbero;

che competente a pronunciarsi sulla contestazione, che la stessa ricorrente configura come un'opposizione, è pertanto il Consiglio di Stato e non il Tribunale cantonale amministrativo;

che di conseguenza l'impugnativa va dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi all'Esecutivo cantonale per competenza (art. 4 PAmm);

che ritenuto come la decisione impugnata indicasse correttamente i rimedi giuridici esperibili, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di __________ (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9 e 10 cpv. 1 LCons; 3, 4, 28 e 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                          §.    Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico di __________.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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