Incarto n. 52.1999.00344
Lugano 12 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 1999 di
__________
contro
la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il 20 dicembre 1999 __________, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio di Stato.
Al ricorso non era allegata la decisione impugnata.
B. Il 21 dicembre 1999 questo Tribunale ha scritto alla ricorrente quanto segue:
"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative.
Richiamato l'art. 9 della legge citata, vi assegnamo pertanto un termine di 5 giorni per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile".
C. Il termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuosamente.
L'insorgente si è infatti limitata a produrre lo scritto 13 dicembre 1999 con cui il Consiglio di Stato la invitava ad inoltrare il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro i termini di legge.
D. La PAmm all'art. 46 cpv. 3 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità.
E. Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.
La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.– è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario