Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.01.2000 52.1999.344

12 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·370 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.1999.00344  

Lugano 12 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 1999 di

__________  

contro  

la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                  A.   Il 20 dicembre 1999 __________, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 7 dicembre 1999 del Consiglio di Stato.

                                         Al ricorso non era allegata la decisione impugnata.

                                  B.   Il 21 dicembre 1999 questo Tribunale ha scritto alla ricorrente quanto segue:

                                         "al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative.

                                         Richiamato l'art. 9 della legge citata, vi assegnamo pertanto un termine di 5 giorni per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile".

                                  C.   Il termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuosamente.

                                         L'insorgente si è infatti limitata a produrre lo scritto 13 dicembre 1999 con cui il Consiglio di Stato la invitava ad inoltrare il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro i termini di legge.

                                  D.   La PAmm all'art. 46 cpv. 3 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità.

                                  E.   Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.

                                         La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.– è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.344 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.01.2000 52.1999.344 — Swissrulings