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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 52.1999.341

9 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,099 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.1999.00341  

Lugano 9 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 dicembre 1999 di

__________  

contro  

la decisione 1. dicembre 1999 (n. 5105) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 14 giugno 1999 dell'insorgente ed ha annullato le deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale di __________ nella seduta del 30 maggio 1999;

viste le risposte:

-      6 gennaio 2000 dell'Ufficio patriziale di __________;

-    10 gennaio 2000 della Sezione degli enti locali;

-    14 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'assemblea patriziale di __________ è stata convocata in  seduta straordinaria il giorno 30 maggio 1999 per evadere le seguenti tre trattande: 1) autorizzazione alla vendita o affitto dei terreni in zona __________ ai confinanti del mapp. __________; 2) autorizzazione alla vendita o affitto tratto di terreno in zona __________ in val __________; 3) approvazione delle variazioni al regolamento patriziale. L'assemblea ha approvato tutte le trattande con la necessaria maggioranza.

                                  B.   Con ricorso 14 giugno 1999 __________, cittadino patrizio di __________, è insorto contro la prima delle tre deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla per svariati motivi, tra l'altro perché l'assemblea era stata diretta da un membro dell'ufficio patriziale.

                                  C.   Con risoluzione 1 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa. Esso ha rilevato che effettivamente l'assemblea era stata diretta da un membro dell'ufficio patriziale, in violazione dell'art. 77 cpv. 3 LOP. Ha pertanto disposto l'annullamento di tutte le deliberazioni adottate per disattenzione di tale norma. Il Governo ha in seguito esaminato le ulteriori censure addotte dal ricorrente contro l'autorizzazione alla vendita del mapp. __________, respingendole.

                                  D.   Con ricorso 9 dicembre 1999 __________ si è aggravato al Tribunale amministrativo contro il giudicato governativo. L'insorgente contesta anzitutto l'annullamento delle deliberazioni che egli non aveva impugnato. Critica inoltre il giudizio abbondanzialmente emesso dal Governo sulle ulteriori contestazioni che egli aveva mosso contro l'autorizzazione a vendere il mapp. __________. Il ricorrente domanda pertanto l'annullamento del giudizio governativo, l'annullamento della deliberazione con cui l'assemblea patriziale ha autorizzato la vendita del mapp. __________ e, infine, il ripristino della validità delle ulteriori deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale nella seduta del 30 maggio 1999.

Il Consiglio di Stato, l'ufficio patriziale e la sezione degli enti locali hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 146 cpv. 1 LOP). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 147 lett. a LOP). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Tra gli argomenti addotti per contestare l'autorizzazione a vendere il mapp. __________, l'insorgente aveva anche accennato al fatto che l'assemblea era stata presieduta da un membro dell'ufficio patriziale. Poiché tale agire disattendeva l'art. 77 cpv. 3 LOP, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover annullare tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea patriziale nella seduta del 30 maggio 1999. L'insorgente contesta, in primo luogo, tale deduzione. A ragione. In effetti, le deliberazioni di autorizzare la vendita o l'affitto di una porzione di terreno in zona __________, in val __________ (trattanda n. 2), e di modificare il regolamento patriziale (trattanda n. 3) non erano state impugnate, per cui il Governo non le poteva annullare in qualità di autorità di ricorso. Accortosi del testé menzionato vizio, esso avrebbe semmai potuto revocarle agendo in veste di autorità di vigilanza sui patriziati (art. 130 segg. LOP). Il Governo non si è però richiamato - direttamente o indirettamente - a questa funzione in sede di decisione: solo le osservazioni inoltrate dalla sezione degli locali innanzi a questo Tribunale fanno riferimento alla possibilità di applicare l'art. 132 LOP. Ma tale tentativo di giustificare a posteriori quanto disposto dal Consiglio di Stato non può supplire all'omessa manifestazione della volontà dello stesso di agire in tale veste in sede (determinante) di giudizio, la quale avrebbe dovuto trovare adeguato riscontro tanto nella sostanza (motivazione) che nella forma (dispositivo), trasformando altresì su questo punto la risoluzione impugnata in giudizio definitivo, ovvero non appellabile al Tribunale amministrativo (art. 145 LOP).

                                   3.   L'insorgente controbatte, in secondo luogo, le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato a titolo abbondanziale per evadere le sue ulteriori contestazioni contro la deliberazione con cui l'assemblea patriziale ha autorizzato la vendita del mapp. __________, alfine di conseguire l'annullamento di quest'ultima. Ora, tuttavia, su questo punto il Consiglio di Stato ha accolto il suo ricorso per disattenzione dell'art. 77 cpv. 3 LOP (cfr. il considerando che precede), annullando la relativa deliberazione assembleare. Il ricorrente non può invece conseguire una modifica della motivazione della risoluzione governativa, che accoglie il suo ricorso, dal momento che tale motivazione non partecipa alla forza di cosa giudicata del giudizio, che è riservata al solo dispositivo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 n. 3b con rinvii alla giurisprudenza di questo Tribunale; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 42 B II; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungspflegegesetz des Kantons Zürich, 2.a edizione, Zurigo 1999, ad § 19 n. 6; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 52 n. 12, ad art. 60 n. 5). Il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato, su questo punto, irricevibile. L'esame delle ulteriori censure sollevate dall'insorgente contro la deliberazione in rassegna presuppone pertanto che l'assemblea deliberi nuovamente sullo stesso oggetto e con lo stesso esito rispettando l'art. 77 cpv. 3 LOP.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il patriziato, il quale non è intervenuto a tutela di interessi economici propri, può essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio in quanto corporazione di diritto pubblico cantonale (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 130 segg., 132, 145, 146, 147 LOP, 3, 18, 28 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza il dispositivo n. 1 della risoluzione 1 dicembre 1999 (n. 5105) del Consiglio di Stato è riformata come segue:

"Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza è annullata la deliberazione 30 maggio

1999 con cui l'assemblea patriziale di __________ ha autorizzato la vendita del mapp. __________ (trattanda n. 1)".

                                   2.   La tassa di giudizio, nella misura di fr. 250.--, è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.341 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2000 52.1999.341 — Swissrulings