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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2000 52.1999.340

27 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,168 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.1999.00340  

Lugano 27 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 15 dicembre 1999 di

__________  

contro  

la decisione 1° dicembre 1999 (n. 5107) del Consiglio di Stato, che ha evaso nel senso dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 settembre 1999 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi;

vista la risposta 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 17 giugno 1966.

Il 3 agosto 1999, verso le ore 21.35, in una zona di sosta dell'autostrada A2 in territorio di __________, la polizia cantonale lucernese ha constatato che il ricorrente era addormentato nella propria autovettura Renault targata __________. Interrogato dagli agenti, egli ha dichiarato di essere giunto nel posteggio una quindicina di minuti prima proveniente da __________. All'interessato, dopo che l'analisi dell'alito aveva determinato una concentrazione dell'1.85 per mille, è stata immediatamente sequestrata sul posto la licenza di condurre per aver circolato in stato di ebrietà. Dopo essere stato condotto presso l'ospedale di __________ per una prova dell'alcolemia con prelievo del sangue, in base alla quale si è successivamente potuto stabilire che il suo tasso di concentrazione alcolica era dell'ordine dell'1.28-1.81 per mille, il ricorrente è stato accompagnato dagli agenti presso un hotel locale (v. rapporto 8 agosto 1999, N. 429544, della Polizia cantonale lucernese).

Sempre il 3 agosto 1999, verso le ore 23.30 in territorio di __________, __________ ha nuovamente circolato in stato di ebrietà con il proprio veicolo nonostante la precedente revoca della licenza di condurre. La successiva prova dell'alcolemia con prelievo del sangue ha accertato una concentrazione alcolica dello 0.87-1.28 per mille (v. rapporto 8 agosto 1999, N. 429545, della Polizia cantonale lucernese).

                                  B.   Il 17 agosto 1999 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato al ricorrente che, in considerazione dei fatti summenzionati, erano dati gli estremi per procedere nei suoi confronti con l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Il termine assegnatogli per presentare eventuali osservazioni è scaduto infruttuoso.

Con decisione 30 settembre 1999 la medesima autorità ha revocato ad __________ la licenza di condurre per la durata (globale) di dodici mesi. In estrema sintesi, il dipartimento ha ritenuto che l'insorgente avesse commesso il 3 agosto 1999 una grave infrazione per aver nuovamente circolato in stato di ebrietà nonostante il sequestro, poche ore prima, della licenza di condurre da parte della polizia cantonale lucernese. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo. Il provvedimento è stato reso in virtù degli art. 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b, 31 cpv. 1 e 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2 ONC.

                                  C.   a) Contro tale risoluzione __________ è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato postulando una riduzione del periodo di revoca. In sostanza egli ha invocato il principio della proporzionalità, ponendo in rilievo la necessità della licenza di condurre per motivi professionali e l'assenza di precedenti.

b) Con giudizio 1° dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame "ai sensi dei considerandi", riducendo il periodo di revoca a nove mesi. Ha tenuto conto del cumulo delle infrazioni, della buona reputazione del ricorrente quale conducente, e della sua situazione professionale. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 68 CP; 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b/c/d, 54 cpv. 4 LCStr; 33 cpv. 2 OAC.

                                  D.   __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando un'ulteriore riduzione del periodo di revoca (6 mesi) e che gli venga messa immediatamente a disposizione la licenza di condurre durante le ore in cui egli svolge la propria attività professionale di commerciante e consulente. A sostegno dell'impugnativa, egli ribadisce e sviluppa gli argomenti addotti dinnanzi all'Esecutivo cantonale.

                                  E.   Il Consiglio di Stato propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito di provvedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371: A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul ricorso in esame con pieno potere cognitivo, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.

                                   3.   3.1. La licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).

La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per casi di recidiva (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2457).

3.2. Chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre (art. 10 cpv. 2 prima frase LCStr).

Le licenze sequestrate dalla polizia devono essere trasmesse subito all'autorità incaricata di revocarle, che prenderà immediatamente una decisione. Fino al momento della decisione, il sequestro da parte della polizia ha effetto di revoca (art. 54 cpv. 4 LCStr; 38 cpv. 1 lett. a OAC). La polizia deve confermare per iscritto il sequestro della licenza di condurre precisando quale sarà l'effetto legale del provvedimento. Le licenze di condurre sequestrate devono essere trasmesse entro un termine di cinque giorni, corredate dal rapporto di polizia, all'autorità competente per la revoca. Questa autorità prende immediatamente una decisione sulla revoca (art. 39 OAC).

                                   4.   In concreto il 3 agosto 1999 il ricorrente ha circolato nel canton Lucerna a due riprese alla guida della propria vettura in stato di ebrietà: la prima volta in territorio di __________ con un tasso di concentrazione alcolica dell'1.28-1.81 per mille, la seconda a __________ con un tasso di 0.87-1.28 per mille allorquando egli era stato oggetto di sequestro immediato della licenza di condurre da parte della polizia circa due ore prima a seguito del precedente episodio di __________. Da tali - incontestate - risultanze emerge con estrema chiarezza che ricorrono gli estremi per la revoca obbligatoria della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr.

                                   5.   Occorre ora esaminare se la durata della revoca (globale), stabilita dalla Sezione della circolazione per un anno e successivamente ridotta a nove mesi dal Consiglio di Stato, presti il fianco a critiche.

5.1. Giusta l'art. 17 cpv. 1 LCStr, la durata della revoca della licenza di condurre è stabilita secondo le circostanze; tuttavia, essa deve essere di almeno due mesi, se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (lett. b); sei mesi se il conducente, nonostante la revoca della licenza, ha guidato un veicolo a motore o se la licenza gli deve essere revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (lett. c); un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebrietà, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato (lett. d).

In caso di guida gravemente negligente o intenzionale nonostante la revoca della licenza, la durata minima di sei mesi è applicabile alla nuova revoca; qualora si tratti di una negligenza lieve, si deve partire da una durata minima di un mese (DTF 124 II 108 consid. 2a).

5.2. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 68 CP (concorso di reati o di disposizioni penali) è applicabile per analogia per determinare la durata della revoca di una licenza di condurre qualora sono dati più motivi che la giustificano. Dalla ponderazione di tutti gli elementi determinanti (art. 33 cpv. 2 OAC) risulta un unico provvedimento (globale), che non deve necessariamente indicare la durata della revoca per ogni singola infrazione. I presupposti per la determinazione di un provvedimento globale sono adempiuti anche nel caso in cui la prima sanzione non è cresciuta in giudicato perché il relativo giudizio è stato annullato o modificato nell'ambito della procedura ricorsuale (DTF 122 II 183 consid. 5b con rinvii).

5.3. L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).

Di norma si ammette che il rischio - anche solo astratto - per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffhauser, op. cit., N. 2457 e 2458).

                                   6.   Nel caso in rassegna va sottolineato che il ricorrente è stato sorpreso alla guida in stato di ebrietà nonostante il sequestro, circa due ore prima, della sua licenza di condurre da parte della Polizia cantonale lucernese. La gravità del suo comportamento - assunto intenzionalmente (v. suo verbale d'interrogatorio del 4 agosto 1999) - adempie i requisiti per una revoca della licenza per una durata minima di sei mesi (art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr). A ciò va aggiunto che la sera del 3 agosto 1999 l'interessato ha circolato in entrambe le occasioni con un tasso di alcolemia nel sangue che superava sensibilmente il limite consentito. Va pure rilevato che l'insorgente è stato recentemente oggetto di un altro provvedimento amministrativo. L'8 ottobre 1998 gli è stata revocata la licenza di condurre per la categoria D1 per una durata indeterminata, per non aver presentato la richiesta documentazione medica per la guida con sicurezza di veicoli a motore. D'altro canto il ricorrente invoca la sua presunta necessità professionale di disporre della licenza per svolgere l'attività di commerciante e di consulenza che egli fornirebbe ai clienti principalmente la sera o durante il loro tempo libero quando non vi sarebbero più mezzi pubblici di trasporto per rincasare a __________. Sostiene pure che in caso contrario egli dovrà ricorrere all'assistenza pubblica (v. complemento 29 dicembre 1999 al ricorso). Sennonché, a prescindere dal fatto che gli argomenti addotti dal ricorrente non sono corredati da alcun supporto probatorio, la gravità del suo comportamento porta a concludere che il provvedimento di revoca ridotto a nove mesi dal Consiglio di Stato appare del tutto conforme al diritto e finanche clemente. Va rilevato che nelle ragioni esposte dall'interessato si ravvisano del resto unicamente quegli inconvenienti - talvolta anche importanti - che accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e che fanno parte della funzione afflittiva di questa misura, voluta quale mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Il ricorrente può in ogni modo prestare consulenza presso il proprio domicilio, spostarsi a dipendenza dei luoghi con un ciclomotore o una bicicletta, oppure farsi accompagnare da colleghi, amici o famigliari.

                                   7.   In siffatte circostanze il provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________ e la sua durata di nove mesi appaiono del tutto conformi al diritto ed al principio di proporzionalità.

                                   8.   Il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. visti gli art. 6 CEDU; 10 cpv. 2; 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. c, 54 cpv. 4 LCStr; 33 cpv. 2, 38 cpv. 1 lett. a, 39 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.340 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2000 52.1999.340 — Swissrulings