Incarto n. 52.1999.00291
Lugano 7 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 novembre 1999 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 13 ottobre 1999 (n. 4256) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 agosto 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 11 novembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni,
- 11 novembre 1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1970), cittadina cubana, è entrata in Svizzera il 1° luglio 1995 ottenendo un permesso di dimora temporaneo (L) al fine di sposarsi con un cittadino elvetico. Le nozze non sono state tuttavia celebrate e il 6 novembre 1995 la ricorrente ha quindi lasciato il territorio svizzero. Il 22 marzo 1996 l'interessata è rientrata nel nostro Paese soggiornandovi illegalmente fino al 21 ottobre 1996. Successivamente essa è stata autorizzata a risiedere temporaneamente in Ticino in attesa di sposarsi con __________ (1973), cittadino italiano al beneficio di un permesso di domicilio. Il matrimonio è stato celebrato a __________ il 19 dicembre 1996. Per vivere con il marito, __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 18 dicembre 1999. Dalla loro unione non sono nati figli. Durante il suo soggiorno in Svizzera, l'interessata ha lavorato durante un breve periodo come cameriera ed in seguito come aiuto bar/cucina. Inizialmente i coniugi hanno vissuto in via a __________. Dal febbraio al settembre 1997, la ricorrente si è trasferita provvisoriamente a Cuba, motivando il proprio soggiorno per ragioni famigliari. Il 10 dicembre 1997 __________ e __________ __________ hanno sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento situato in via __________, sempre a __________. Il 1° maggio 1999 l'interessata, senza il marito, è tornata ad abitare in via delle __________ in un appartamento locato da __________ __________. Il 25 giugno 1999 __________ ha promosso un'azione di divorzio. Il 1° agosto 1999 la ricorrente si è trasferita a __________ presso __________.
B. Il 5 agosto 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 6 luglio precedente da __________ __________ __________ __________ volta ad ottenere la modifica dei dati nel permesso di dimora a seguito del cambiamento d'indirizzo e dell'inizio dell'attività quale donna di pulizia a tempo parziale. L'autorità ha pure rifiutato implicitamente di rinnovarle il permesso di soggiorno, fissandole un termine con scadenza al 30 settembre 1999 per lasciare il territorio cantonale. Il dipartimento ha in sostanza ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale le era stato concesso (ricongiungimento famigliare) era venuto a mancare perché non viveva più con il marito. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS.
C. Con giudizio 13 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha in sostanza confermato la revoca del permesso in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, in quanto la ricorrente non viveva insieme al marito almeno dal maggio 1999, era in corso la procedura di divorzio, e perché conviveva a __________ con un altro uomo. Visto che la relazione non era più intatta, essa non poteva nemmeno richiamarsi all'art. 8 CEDU. L'interessata non poteva inoltre invocare la propria attività lucrativa per poter continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione di lavorare era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora. L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro dell'interessata nel proprio Paese d'origine e che - se necessario - poteva rientrare in Svizzera nell'ambito delle usuali norme di polizia degli stranieri per procedere alle incombenze relative alla procedura di divorzio.
D. Contro la predetta pronunzia, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora. Critica in primo luogo il Consiglio di Stato per aver accertato diversi fatti in modo erroneo ed incompleto: il rientro a Cuba nel 1997 non era voluto, bensì dovuto per stare vicino al padre morente; __________, inquilino dell'appartamento di __________, è suo cognato e non vi sarebbe dunque nessuna nuova relazione sentimentale. Ritiene che l'attuale turbativa dell'unione coniugale sia transitoria e pone in rilievo il fatto di essersi opposta al divorzio. La decisione adottata sarebbe pertanto prematura e un suo rientro a Cuba comprometterebbe definitivamente la sua volontà di ricomporre l'unione coniugale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la revoca di un permesso di dimora (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data. E' vero che l'autorizzazione di soggiorno di cui essa beneficiava è ormai scaduta dal 18 dicembre 1999, ma è altrettanto vero che l'insorgente aveva ancora un interesse pratico ed attuale a ricorrere davanti a questo Tribunale al momento dell'inoltro del gravame avvenuto il 2 novembre 1999.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente (documenti; audizione di diversi ed imprecisati testi; estratto delle esecuzioni promosse nei confronti del marito della ricorrente) ed al richiamo dell'incarto __________, sorella dell'insorgente, in quanto non appaiono idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Va pure osservato che i motivi del soggiorno a Cuba nel 1997 non meritano di essere approfonditi, in quanto il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione sulla cessata convivenza dei coniugi a partire dal maggio 1999. Ai fini del giudizio non è nemmeno necessario accertare l'esistenza di un legame di parentela tra __________ e l'insorgente, e se la stessa abbia nel frattempo allacciato una nuova relazione sentimentale.
2. 2.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS prevede che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, ovvero formano una comunione domestica effettiva e realmente vissuta. Nel messaggio del Consiglio federale tale esigenza è stata esplicitata nel senso che, affinché vi sia il diritto a un permesso di dimora, è necessario che la comunità coniugale esista sia giuridicamente che di fatto (cfr. relativamente all'art. 5a del Messaggio, il cui testo, per quanto qui interessa, è analogo all'art. 17 cpv. 2 LDDS, FF 1987 III 272 n. 25.21). Con l'adozione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS non si è in effetti voluto impedire in modo assoluto ai coniugi di avere due domicili separati, ma evitare che uno straniero potesse continuare a beneficiare di un permesso di dimora sulla base di una relazione matrimoniale di fatto inesistente (cfr. STF 5 febbraio 1993 inedita in re L. consid. 2b con rif.).
2.2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
3. 3.1. In concreto dall'inserto di causa risulta che __________ __________ __________ è stata autorizzata ad entrare in Svizzera al fine di vivere insieme al marito, cittadino italiano al beneficio di un permesso di domicilio. Ora, è incontestato che di fatto __________ e __________ non formano più una comunione coniugale. Sposatisi nel dicembre 1996, essi non convivono più almeno dal maggio 1999 e la ricorrente non fa nemmeno valere di essersi nel frattempo riavvicinata al marito nell'ottica della riconciliazione o che entrambi abbiano intrapreso sforzi comuni per un ripristino della relazione coniugale. Risulta piuttosto ferma la volontà del marito di sciogliere l'unione coniugale (ricorso p. 3 ad 6). Tra i coniugi __________ esiste dunque una relazione matrimoniale di fatto inesistente. Ai fini del presente giudizio risulta pertanto irrilevante il fatto che l'insorgente voglia opporsi al divorzio. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Visti i motivi precedentemente addotti, non può essere preso in considerazione il fatto che essa abbia iniziato a lavorare in costanza di matrimonio. Inoltre la ricorrente non sostiene nemmeno che sia inesigibile un suo rientro nel proprio paese d'origine. D'altro canto, come ha correttamente considerato il Governo, il provvedimento adottato non le preclude - se ne è dimostrata la necessità di rientrare in Svizzera tramite le usuali normative in materia di polizia degli stranieri per gli incombenti dovuti alla procedura di divorzio in corso. E' quindi a giusto titolo che il dipartimento ha disposto nei confronti dell'insorgente una revoca del permesso sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
3.2. Va rilevato poi che l'interessata, per il fatto di non vivere più con il marito, cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio con cui si è sposata meno di cinque anni fa, non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione internazionale (in particolare CEDU) o di un trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cubana da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora. Il ricorso contro il giudizio impugnato concernente anche il rifiuto di rinnovarle il permesso di soggiorno si rivela pertanto inammissibile (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG).
3.3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa impugnata.
4. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 2 lett. b, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (__________1970), cittadina cubana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 20 marzo 2000 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario