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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2000 52.1999.283

28 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,848 parole·~9 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.1999.00283  

Lugano 28 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 ottobre 1999 di

__________,   

Contro  

la decisione 6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato (no 4145) che respinge l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 9 luglio 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 6 mesi;

vista la risposta 2 novembre 1999 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 21 giugno 1998, alle ore 23.28, __________ circolava sull'autostrada A2 direzione Nord-Sud in territorio di Quinto alla guida dell'autovettura marca Nissan targata TI __________.

In tale occasione il conducente è stato inseguito da un veicolo di polizia munito delle apposite apparecchiature per il rilievo della velocità omologate allo scopo. Da quel controllo è risultato che lo stesso stava procedendo ad un'andatura di 163 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite generale di 120 km/h.

                                  B.   a) In seguito a questa infrazione, il 9 luglio 1998 la Sezione della circolazione, considerando che l'interessato era già stato oggetto di un provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre dal 13 febbraio 1997 al 12 marzo 1997, ha risolto di revocargli la licenza di condurre a scopo di ammonimento per il periodo di 6 mesi, dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999 incluso.

b) Con decisione 25 maggio 1999 cresciuta in giudicato, il Pretore del distretto di Leventina ha inflitto a __________ una multa di fr. 1'000.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 150.– e alle spese di fr. 300.–, per superamento dei limiti di velocità.

                                  C.   Contro la predetta decisione di revoca della licenza __________ è insorto il 15 luglio 1998 davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

In sostanza, esso ha contestato l'accertamento della velocità facendo valere in particolare il mancato rispetto delle direttive federali concernenti tali controlli.

                                  D.   Con giudizio 6 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione.

Il Governo ha ritenuto che, in virtù del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse spazio per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nella decisione di multa del 25 maggio 1999. Ha inoltre considerato che in virtù di una costante prassi amministrativa e giurisprudenziale, il superamento della velocità massima consentita di oltre 30 km/h deve dar luogo alla revoca della licenza di condurre siccome costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza stradale.

                                  E.   Con ricorso 26 ottobre 1999 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della citata risoluzione governativa.

L'insorgente ripropone ed amplia le argomentazioni già sollevate davanti all'istanza inferiore.

Si duole pure del fatto che il Governo ha statuito senza dar seguito alla sua richiesta di essere sentito e alle sue osservazioni del 18 giugno 1999.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione querelata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LACStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.

I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re Canonica, STA 21.10.1996 in re Terzi).

                                   3.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).

La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).

Va osservato che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e

dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).

                                   4.   Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1).

Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).

Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 43 km/h la velocità massima consentita. Esso ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre va di conseguenza obbligatoriamente revocata.

                                   5.   Come accennato in narrativa, l'insorgente sostiene che la procedura di accertamento della velocità non ha rispettato le direttive federali concernenti tali controlli. Adduce inoltre che le risultanze del rilevamento non gli sono mai state spiegate e che l'autorità inferiore non ha dato seguito alcuno alle sue osservazioni del 18 giugno 1999.

5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

5.2. Nel caso di specie il ricorrente ben sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato anche l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre. Infatti già il 23 giugno 1998 egli era stato avvertito dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 25 maggio 1999 il Pretore del distretto di Leventina gli ha quindi inflitto una multa per violazione dei limiti di velocità. Non avendo impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa, __________ ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto. Pertanto, alla luce della predetta giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione i fatti in oggetto, né tantomeno l'apprezzamento giuridico degli stessi operato dall'autorità penale. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è dunque di principio vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal Pretore, il quale non ha rinvenuto nelle circostanze sopra descritte alcun elemento che potesse giustificare l'abbandono del procedimento contravvenzionale. A torto quindi l'insorgente sostiene che la sanzione penale non può costituire un'ammissione o un riconoscimento della corretta misurazione della velocità. Ne consegue che le censure addotte dal ricorrente vanno respinte siccome infondate.

Da ultimo, va rilevato che l'autorità inferiore ha preso posizione in merito alle osservazioni allestite dal ricorrente con scritto 18 giugno 1999 con il rapporto di controosservazioni 7 settembre 1999; anche tale censura risulta pertanto priva di fondamento.

                                   6.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e del fatto che __________ è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr (cfr. consid. B.a) il provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti, di una durata corrispondente al minimo prevvisto dalla legge, appare del tutto conforme al diritto.

Per il che il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________;  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.1999.283 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2000 52.1999.283 — Swissrulings