Incarto n. 52.1999.00282
Lugano 12 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, presidente Efrem Beretta e Alessandro Soldini, questi ultimi in sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi e Raffaello Balerna, astenuti
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 ottobre 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato (n. 4142) che annulla la decisione 6 luglio 1999 con cui il municipio di __________ ha negato alla __________ il rilascio di una licenza edilizia per la costruzione di una stazione radio base per la telefonia mobile sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
- 10 novembre 1999 del Consiglio di Stato;
- 11 novembre 1999 della __________;
- 16 novembre 1999 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Interpellato dalla resistente __________ (OC), il 29 ottobre 1998 il municipio di __________ si è dichiarato disposto a concederle la possibilità di costruire una stazione radio base per la telefonia mobile sul terreno attiguo al campo sportivo situato in località "al __________ " (part. n. __________ RFD; zona AP). Ha comunque riservato l'esperimento della procedura di rilascio del permesso.
Il 10 novembre 1998 la OC ha chiesto all'autorità comunale il permesso di erigere a lato del campo di calcio un'antenna alta 25 m e di posare nelle immediate vicinanze un cassone contenente le apparecchiature tecniche ("shelter"). Al rilascio della licenza si è parzialmente opposto il Dipartimento del territorio, che con avviso del 14 gennaio 1999 ha sollecitato il diniego della licenza per la posa del cassone in quanto ubicato all'interno dell'area boschiva.
Il 12 marzo 1999 il municipio di ______ ha rilasciato la licenza richiesta, limitatamente alla posa dell'antenna. La decisione specificava che la posa del cassone sarebbe stata oggetto di una licenza separata al termine della procedura di dissodamento avviata nel frattempo. L'inizio dei lavori era subordinato alla crescita in giudicato della decisione ed al rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio tecnico.
B. Il 9 aprile 1999 l'Ufficio tecnico di ______ ha dato il nulla osta all'inizio dei lavori. Tre giorni dopo, ha tuttavia precisato che il nulla osta era limitato ai lavori di preparazione dell'intervento, poiché il Dipartimento del territorio non avrebbe ancora dato preavviso favorevole.
Il 4 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha autorizzato il dissodamento necessario per la posa del cassone. Il municipio ha quindi sollecitato il Dipartimento del territorio a pronunciarsi definitivamente sulla domanda. Richiesta, questa, che l'autorità cantonale ha evaso il 18 giugno 1999, formulando preavviso favorevole.
Con decisione 6 luglio 1999 il municipio ha respinto la domanda di costruzione 10 novembre 1998, ritenendo l'intervento incompatibile con la zona di situazione e rilevando la mancanza di chiarezza che a suo giudizio sussisterebbe in tema di protezione dalle radiazioni prodotte da questi impianti.
C. Con giudizio 6 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla OC e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché statuisse "nuovamente in merito alla parte di vertenza per la quale non vi è ancora una decisione formalmente cresciuta in giudicato".
Il Governo ha anzitutto rilevato che il 12 marzo 1999 il municipio aveva rilasciato alla OC una licenza parziale per la posa della sola antenna. Indecisa rimaneva la domanda di costruzione riguardante la posa del cassone.
Accertato che la licenza parziale non era comunque nulla, il Consiglio di Stato ha poi escluso che nella decisione impugnata fossero ravvisabili gli estremi di un provvedimento di revoca.
A titolo abbondanziale, lo stesso Consiglio ha infine stabilito che l'impianto era comunque conforme alle direttive applicabili in materia di protezione contro le radiazioni non ionizzati.
D. Contro il predetto giudizio governativo si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di ______, chiedendone in via principale l'annullamento ed in via subordinata il rinvio degli atti all'istanza inferiore affinché si pronunci sulla conformità dell'intervento con il diritto comunale.
Secondo l'insorgente, il diniego della licenza per l'intera opera avrebbe implicato la revoca della licenza concessa in precedenza. Revoca, che a suo avviso sarebbe giustificata dalle nuove disposizioni in materia di protezione contro le radiazioni non ionizzanti.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la OC, che contestano dettagliatamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove (sopralluogo, perizia) notificate dall'insorgente, insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Gli atti amministrativi sono nulli soltanto in casi eccezionali, ovvero quando risultano inficiati da vizi gravi ed evidenti o facilmente riconoscibili, rispettivamente quando il riconoscimento della nullità non pregiudica in misura intollerabile la sicurezza del diritto (DTF 104 I a 176; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 40 B IV; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtspruchung, Erg. Bd., ibidem).
2.2. Nell'evenienza concreta, la licenza 12 marzo 1999 che il municipio ha rilasciato alla resistente per la posa della sola antenna non era certamente nulla. Il municipio era competente a rilasciarla. La procedura seguita era sostanzialmente corretta. Nemmeno l'insorgente solleva obiezioni in proposito. L'applicazione del diritto materiale non presta d’altro canto il fianco a censure di rilievo.
Manifestamente a torto ravvisa il municipio un motivo di nullità nel fatto che l'antenna, priva di cassone per le apparecchiature elettroniche, non potrebbe essere utilizzata. Nell'ambito del giudizio sull’eccezione di nullità sollevata dall’insorgente tale circostanza è del tutto irrilevante.
Né sono atte a suffragare quest’eccezione le contestazioni riferite all'applicazione del diritto comunale. L'asserita difformità dell'opera con la funzione assegnata alla zona di PR, quand'anche sussistesse effettivamente, non costituirebbe comunque un difetto di gravità tale da trarre inevitabilmente seco la nullità della licenza. Analoga conclusione s’impone con riferimento alla pretesa violazione delle norme sulle distanze da confine.
Da questo profilo, il ricorso va quindi respinto siccome infondato.
3. 3.1. Giusta l'art. 18 LE, la licenza concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico o che viene a contrastare con esso al momento della sua utilizzazione può essere revocata.
La revocabilità degli atti amministrativi emanati in contrasto con il diritto applicabile o che vengono a porsi in contrasto con il diritto entrato successivamente in vigore dipende dall'esito del confronto fra l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo e l'interesse alla sicurezza del diritto. Di regola, l'atto è irrevocabile se quest'ultimo prevale sul primo. In quest’ottica, una licenza edilizia non può, per principio, essere revocata quando è stata rilasciata in esito ad un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati e valutati. Parimenti, la revoca della licenza è in linea di massima esclusa quando l'interessato ne ha già fatto uso in buona fede. Resta riservato il caso in cui la revoca si rende necessaria al fine di salvaguardare interessi preponderanti (Imboden Rhinow, op. cit., N. 41 B IV; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 18 LE, N. 906 seg.).
3.2. Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato ha escluso che la decisione 6 luglio 1999 del municipio potesse essere considerata alla stregua di una revoca della licenza 12 marzo 1999.
A prima vista, il tenore letterale della decisione sembra confermare questa tesi. Nel dispositivo del provvedimento il municipio si è infatti limitato ad affermare di non aver concesso la licenza edilizia richiesta con la domanda di costruzione del 10 novembre 1998. Non ha preteso di revocare la licenza parziale, rilasciata il 12 marzo 1999 per la posa dell'antenna.
Per inquadrare correttamente la decisione dal profilo giuridico occorre tuttavia andare oltre il suo tenore letterale e tener conto delle finalità perseguite. In quest’ottica, la natura revocatoria del provvedimento non può essere disconosciuta. Nelle particolari circostanze del caso concreto, non si può invero negare che, respingendo integralmente con la decisione in esame - la domanda di costruzione inoltrata a suo tempo dalla OC, il municipio abbia in sostanza inteso annullare, ovvero revocare la licenza parziale accordata in precedenza.
Nella misura in cui revoca implicitamente la licenza 12 marzo 1999, la decisione 6 luglio 1999 qui in esame andava comunque annullata, poiché non erano dati i presupposti per adottare un simile provvedimento.
La licenza in questione, rilasciata in esito ad un procedimento nell’ambito del quale gli interessi pubblici e privati erano stati esaurientemente esaminati, non appare in effetti inficiata da difetti tali da far apparire prevalente l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo su quello riferito alla sicurezza del diritto. Le violazioni del diritto lamentate dall'insorgente non sono per nulla chiare ed evidenti. È invero dubbio che un impianto per la telefonia mobile possa essere considerato conforme alla funzione assegnata alla zona per attrezzature d'interesse pubblico nella quale verrebbe a sorgere, anche se l'art. 46 NAPR non pone particolari limiti alle attrezzature che possono esservi insediate. L'eventuale disattenzione del principio della conformità di zona non è tuttavia di rilevanza tale da giustificare una revoca. Quanto alle distanze, non è affatto certo che l'antenna debba rispettare particolari distacchi dal confine. A differenza della norma disciplinante la zona per edifici d'interesse pubblico (art. 45 NAPR), che dichiara applicabile la distanza dal confine prevista dall'art. 9 cpv. 2 NAPR, quella relativa alla zona per attrezzature pubbliche (art. 46 NAPR) non fissa particolari distanze dal confine, né rinvia ad altre disposizioni. Inesistenti sono infine le disattenzioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente prospettate dal ricorrente. Prescindendo dalla questione a sapere se per giustificare una revoca l'autorità comunale possa prevalersi di violazioni di norme rimesse al Dipartimento del territorio per l'applicazione, l'impianto risulta infatti conforme alle disposizioni dell'ORNI subentrate nel frattempo alle direttive applicate in precedenza.
Ne discende che la decisione 6 luglio 1999, qui in esame, andava annullata nella misura in cui revocava la licenza parziale rilasciata per la posa dell'antenna.
Seppur per motivi diversi da quelli considerati dal Consiglio di Stato, entro questi limiti il giudizio governativo va quindi confermato.
Lo stesso giudizio non può invece essere confermato nella misura in cui non si limita ad annullare la decisione del municipio in quanto revocante la licenza 12 marzo 1999, ma annulla il provvedimento anche in quanto denegante la licenza per la posa del cassone per le apparecchiature elettroniche, rinviando gli atti all'autorità comunale affinché statuisca nuovamente su questa parte della domanda di costruzione. Con la decisione 6 luglio 1999 il municipio ha in effetti già statuito anche su questo aspetto della domanda, negando la licenza per il cassone. Nulla impediva pertanto al Governo di pronunciarsi direttamente sulla legittimità del provvedimento impugnato nella misura in cui respingeva la parte della domanda di costruzione che era rimasta indecisa. Un rinvio degli atti all'autorità comunale per nuova decisione era del tutto ingiustificato.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca nuovamente sull'impugnativa inoltratagli dalla OC.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre si ritengono compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 21 LE; 46 NAPR di ______; 3, 18, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato (n. 4142) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario