Incarto n. 52.1999.00268
Lugano 28 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 ottobre 1999 di
__________, patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 15 settembre 1999 (n. 3829) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli il 23 giugno 1999 dall'insorgente contro la decisione 29 aprile 1999 del municipio di __________ in materia di rapporto di impiego;
viste le risposte:
- 13 ottobre 1999 del municipio di __________;
- 20 ottobre 1999 del Consiglio di Stato;
- 29 ottobre 1999 del dipartimento dell'istruzione e della cultura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ insegna presso le scuole elementari di __________ quale docente nominata a tempo pieno. Durante l'anno scolastico 1996/97 la predetta ha beneficiato di un congedo per maternità e, successivamente, di un congedo non pagato sino al termine dello stesso anno scolastico. Per gli anni scolastici 1997/98 e 1998/99 le è stato concesso un congedo a metà tempo.
b) Con lettera 8 marzo 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ di ridurre a metà tempo la sua nomina o, subordinatamente, di concederle ulteriormente un congedo a metà tempo per l'anno scolastico 1999/2000. Con scritto del 16 marzo successivo l'esecutivo ha informato l'interessata di aver deciso di non più concedere ai docenti congedi a metà tempo. Previo colloquio con il sindaco, con scritto del 14 aprile 1999 il municipio ha altresì comunicato a __________ di respingere la richiesta di trasformazione della nomina a metà tempo. Il 20 aprile 1999 la docente ha richiesto al municipio di emettere una decisione formale munita dell'indicazione del rimedio giuridico. Sollecitazione cui l'esecutivo ha dato seguito il 29 aprile 1999 tramite l'emanazione di una decisione di diniego di entrambe le richieste.
B. Con istanza 12 maggio 1999 __________ ha adito l'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi, al quale ha domandato di accertare l'esistenza di una discriminazione ai sensi dell'art. 3 della legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 (LPar). La presidente dell'ufficio ha indi citato le parti all'udienza di conciliazione il 16 giugno successivo. Con lettera 8 giugno 1999 il municipio ha tuttavia comunicato a tale autorità di confermare la decisione del 29 aprile precedente e che non avrebbe pertanto dato seguito alla convocazione. Il 14 giugno 1999 la presidente della menzionata istanza ha pertanto dichiarato la mancata conciliazione.
C. a) Con ricorso 23 giugno 1999 __________ ha impugnato la decisione 29 aprile 1999 del municipio di __________ innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla, di accertare che essa costituiva una discriminazione ai sensi dell'art. 3 LPar e di farla cessare, infine di obbligare il municipio di __________ a concederle la riduzione del grado di nomina al 50% a partire dall'anno scolastico 1999/2000.
b) Con risoluzione 15 settembre 1999 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame, in quanto interposto dopo la scadenza del termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata fissato dall'art. 46 cpv. 1 PAmm. La risoluzione indicava altresì che era definitiva.
D. Con ricorso 4 ottobre 1999 __________ è insorta innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo. L'insorgente, che fonda la competenza del Tribunale sull'art. 98a OG, afferma la tempestività delle sue contestazioni. L'esperimento di conciliazione è difatti stato sollecitato in ossequio all'art. 11 cpv. 3 1.a frase LPar, ovvero entro il termine di ricorso di 15 giorni fissato dall'art. 46 cpv. 1 PAmm. Il successivo ricorso al Governo rispetta invece il termine di 3 mesi dalla constatazione della mancata conciliazione sancito all'art. 11 cpv. 2 2.a frase LPar (inoltre art. 12 cpv. 2 LALPar). La ricorrente chiede pertanto in via principale di annullare il giudizio impugnato e di retrocedere gli atti al Consiglio di Stato affinché esamini il merito del suo gravame 23 giugno 1999. L'insorgente illustra inoltre, a titolo abbondanziale, i motivi a sostegno delle sue richieste e formula pertanto, in via subordinata, le stesse domande sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato mediante il ricorso appena menzionato.
Consiglio di Stato, dipartimento dell'istruzione e della cultura e municipio di __________ postulano la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. 1.1. Prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm). Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3).
1.2. Giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non dispone altrimenti. L'impugnabilità di tutte le decisioni degli organi comunali dapprima innanzi al Governo e, in seconda istanza, davanti al Tribunale amministrativo, ha dunque valore di principio generale. Svariate leggi istituiscono tuttavia delle deroghe a questa regola per le materie dalle stesse trattate.
1.3. I rapporti di impiego dei docenti delle scuole comunali sono retti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LOrd; cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b della stessa). Il conferimento della nomina in loro favore spetta al municipio (art. 2 cpv. 1 lett. b LOrd; inoltre art. 7 cpv. 1 lett. a della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LOrd la nomina avviene a orario completo o parziale; il grado di occupazione non può tuttavia essere inferiore alla metà dell'orario completo. La nomina a orario parziale è ammessa solo quando le esigenze dell'amministrazione lo permettono; a queste stesse condizioni l'autorità di nomina può concedere riduzioni di orario ai dipendenti già nominati (art. 10 cpv. 2 LOrd). L'art. 10 cpv. 1 lett. a) e b) della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 precisa inoltre che la nomina può avere luogo a tempo pieno per i docenti titolari e a metà tempo per i docenti contitolari. La modifica della nomina da tempo pieno a metà tempo e viceversa ha luogo mediante nuovo atto di nomina (art. 43 del regolamento di applicazione di quest'ultima legge, del 3 luglio 1996).
1.4. Giusta l'art. 65 LOrd contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato. Il dipendente ha il diritto impugnare ulteriormente al Tribunale amministrativo le decisioni che concernono la sospensione provvisionale, le sanzioni disciplinari più severe e la disdetta del rapporto di impiego (art. 67 cpv. 1 lett. a-f LOrd; inoltre RDAT II-1997 n. 7). La decisione di nomina rispettivamente di sua modifica non rientra invece tra quelle deducibili per ricorso a questo Tribunale. D'altra parte, con l'eccezione della disdetta (art. 60 cpv. 6 LOrd) e - in misura ridotta - della sospensione provvisionale (art. 38 cpv. 3 LOrd), la competenza a pronunciare tutti quei provvedimenti nei confronti dei docenti comunali spetta direttamente al Consiglio di Stato (art. 34 cpv. 3 lett. b LOrd). La risoluzione resa su ricorso da parte del Governo il 15 settembre 1999, concernente il rifiuto del municipio di __________ di accedere alla richiesta della ricorrente di ridurre il grado di occupazione al 50%, ha pertanto carattere definitivo (art. 55 cpv. 3 PAmm), come prescrivono del resto espressamente anche gli art. 95 della legge sulla scuola del 1 febbraio 1990 e, in modo meno immediato, data la sua collocazione, 66 cpv. 2 LOrd. Non è pertanto data la possibilità di impugnare ulteriormente tale giudicato innanzi a questo Tribunale.
1.5. L'indicazione nel dispositivo n. 3 della risoluzione governativa 15 settembre 1999, secondo cui la stessa è definitiva, appare pertanto corretta. Nemmeno l'insorgente, del resto, lo contesta. Per giustificare la competenza del Tribunale amministrativo l'insorgente non si appella inoltre nemmeno all'art. 68 LOrd, che conferisce a questa Corte la competenza di giudicare, quale istanza unica, le contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego. A giusta ragione, poiché la riduzione, sollecitata da un docente comunale, del suo grado di occupazione, non rientra in tale concetto (cfr. sullo stesso Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, n. 5 ad art. 71 PAmm, e nota 312 a piè di pagina con rinvii). La concessione di tale riduzione è altresì espressamente demandata al giudizio discrezionale dell'autorità di nomina (art. 10 cpv. 2 LOrd; 10 cpv. 1 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996). La ricorrente ritiene tuttavia che questo Tribunale debba ritenersi competente a giudicare il suo ricorso in applicazione dell'art. 98a cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG), che obbliga i Cantoni ad istituire delle autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, com'è il caso delle decisioni fondate sulla LPar concernenti rapporti di lavoro disciplinati dal diritto pubblico (DTF 124 II 409). Dal momento che, nel nostro Cantone, la competenza delle autorità amministrative è stabilita dalla legge (art. 2 PAmm), spetta tuttavia al Parlamento di designare l'autorità giudiziaria competente a conoscere in ultima istanza i ricorsi fondati sulla LPar relativi a rapporti di lavoro degli impiegati dello Stato e dei docenti. Il Tribunale amministrativo non può sostituirsi al legislatore nell'esercizio di tale competenza, nemmeno se - obiettivamente - esso costituisce l'autorità che ha le maggiori probabilità di essere designata a tale scopo.
2. Sia comunque soggiunto, a titolo puramente abbondanziale, che se il Tribunale fosse stato competente ad evadere il ricorso, questo avrebbe dovuto essere respinto. In effetti, l'inoltro della domanda di conciliazione al competente ufficio in materia di parità dei sessi non annulla né sospende il termine di impugnazione di una decisione fissato all'art. 46 cpv. 1 PAmm (cfr. nello stesso senso G. Corti, Composizione e competenze dell'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi, pubbl. in RDAT II-1998, pag. 473 segg., 479-483, in particolare pag. 480 e 483; cfr. inoltre, circa la procedura di conciliazione concernente rapporti di impiego retti dal diritto pubblico, K. Arioli/F. Furrer-Iseli, Die Anwendung des Gleichstellungsgesetzes auf öffentliche Arbeitsverhältnisse, Basilea 1999, n. 520-548, in particolare n. 543-545, ove viene riferito che altri Cantoni hanno opportunamente regolamentato - in un senso o nell'altro questo problema). A giusta ragione il Governo ha pertanto dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame introdotto dall'insorgente dopo la scadenza di tale termine.
3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 13 cpv. 5 LPar).
Per questi motivi,
visti gli art. 3 LPar; 98a OG; 1, 2, 10, 65, 66, 67, 68 LOrd; 2, 3, 43, 46, 55, 60, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva una tassa di giudizio.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario