Incarto n. 52.1999.00257-259
Lugano 2 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 20 settembre 1999 di __________, patrocinato da: __________; b) 21 settembre 1999 di __________ e __________, patrocinati da: avv. __________;
contro
la decisione 1. settembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 3576) che riforma la licenza edilizia 20 aprile 1999 rilasciata dal municipio di __________ ai ricorrenti __________ e __________ per la costruzione di un'autorimessa interrata sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
- 29 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
- 6 ottobre 1999 di __________ e __________;
- 7 ottobre 1999 del municipio di __________;
al ricorso di cui sub a;
- 29 settembre 1999 del Consiglio di Stato;
- 7 ottobre 1999 del municipio di __________;
- 8 ottobre 1999 di __________;
al ricorso di cui sub b;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 novembre 1998, il municipio di __________ ha autorizzato i ricorrenti __________ e __________ a ristrutturare uno stabile d'appartamenti situato a __________ tra via __________ e via __________, su un terreno in pendio, sistemato a terrazzi (part. n. __________ RFD). Nel corso dei lavori, gli stessi ricorrenti hanno chiesto il permesso di costruire immediatamente a valle dell'immobile, a livello del piano cantinato, un'autorimessa seminterrata, accessibile dall'adiacente via __________ e comunicante con gli appartamenti sovrastanti attraverso una porta interna. Il manufatto sporgerebbe sino ad un'altezza di 3.00 m dal terreno sistemato verso valle e disterebbe m 1.50 dal confine verso la part. n. __________ RFD. Il tetto, in parte lastricato e in parte ricoperto da un manto erboso, sarebbe accessibile uscendo dal locale comune (disponibile) situato a pianterreno dello stabile.
Alla domanda si è opposto __________, proprietario della part. __________ RFD, ritenendo che il manufatto, utilizzabile come una terrazza, non potesse essere considerato alla stregua di una costruzione accessoria. A suo avviso si sarebbe trattato di una costruzione principale soggetta all'ossequio delle distanze prescritte per questo genere di costruzioni.
B. Con decisione 20 aprile 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta subordinandola alla condizione, proposta dagli stessi istanti, che il tetto dell'autorimessa fosse reso parzialmente inaccessibile mediante la messa a dimora di una siepe ad una distanza di m 5.50 dalla facciata a valle.
C. Con giudizio 1. settembre 1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dall'opponente contro la licenza, riformandola nel senso di spostare la siepe a m 2.50 dal filo della facciata, in corrispondenza del bordo esterno dei balconi degli appartamenti sovrastanti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che "il carattere praticabile del manufatto in virtù della sua sistemazione a verde ma avantutto e soprattutto della possibilità di accedervi" dovesse "essere considerato quale uso assimilabile a quello abitativo, siccome ad esso strettamente connesso e cagionevole di immissioni del tutto identiche a quelle derivanti dall'utilizzo di una terrazza o di un giardino pensile".
D. Contro il predetto giudizio governativo sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto i beneficiari della licenza riformata, quanto l'opponente.
a) __________ e __________ negano che la praticabilità del tetto dell'autorimessa possa essere assimilata ad un uso abitativo. Chiedono quindi il ripristino della licenza accordata dal municipio.
b) __________ contesta invece la natura accessoria della costruzione, sottolineando la possibilità di utilizzare il tetto a scopo abitativo. Trattandosi di una costruzione principale, l'opera non potrebbe essere autorizzata, poiché non rispetta la distanza minima di m 4 dal confine fra i fondi delle parti.
E. Le impugnative sono avversate dal Consiglio di Stato, che ne ha chiesto il rigetto senza formulare osservazioni.
Il municipio di __________ si riconferma nelle tesi addotte in prima istanza, mentre i ricorrenti si avversano vicendevolmente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti, gli uni rilasciatari della licenza riformata, l'altro opponente, è certa. I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione risulta chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione. Un sopralluogo non appare quindi atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il giudizio. Del tutto inconferente appare l'assunzione di testi sollecitata dal ricorrente __________.
2. Giusta l'art. 10 cpv. 2 NAPR di __________:
"si definiscono costruzioni accessorie quelle che non servono all'abitazione o al lavoro, ma sono al servizio di una costituzione principale e che non hanno un fine industriale, artigianale o commerciale (…). Le costruzioni accessorie avranno un'altezza di m 3 dal terreno sistemato e non dovranno arrecare particolare pregiudizio ai fondi vicini. Le costruzioni accessore verso fondi privati possono sorgere a confine oppure arretrare dallo stesso almeno di m 1.50".
La norma, come giustamente rileva il Consiglio di Stato, riprende la nozione di costruzione accessoria comune a molti ordinamenti edilizi, sottolineando il rapporto di subordinazione funzionale che deve caratterizzarare questo genere di manufatti rispetto all'edificio principale al quale sono annessi. Per essere considerata accessoria la costruzione deve in particolare servire una costruzione principale. Non deve perseguire finalità proprie.
La costruzione accessoria può anche sorgere in contignità con la costruzione principale. Deve tuttavia distinguersi da quest'ultima tanto dal profilo strutturale, quanto dal profilo funzionale (cfr. Scolari, Commentario, ad art. 11 LE, N. 849 seg.).
La minor distanza dal confine prescritta per le costruzioni accessorie è giustificata dal ridotto ingombro e dal modico disturbo che queste opere edilizie arrecano al fondo contermine.
3. Dal profilo strutturale e funzionale, la controversa autorimessa, costruita in contiguità, a livello del piano interrato dello stabile dei ricorrenti __________, presenta di per sé le caratteristiche di una costruzione accessoria. Lo stazionamento sotto tetto di veicoli privati costituisce invero un'utilizzazione subalterna alla destinazione abitativa che caratterizza lo stabile sovrastante. Considerata la conformazione dell'opera, qualsiasi uso abitativo o lavorativo dei vani destinati al ricovero dei veicoli appare a priori escluso. Sotto quest'aspetto, sono senz'altro date le premesse per configurare l'opera alla stregua di una costruzione accessoria. Nemmeno i ricorrenti sollevano peraltro obiezioni al riguardo. Rispettata è pure l'altezza massima di 3.00 m dal terreno sistemato, prescritta dall'art. 10 cpv. 2 NAPR.
Oggetto di contestazione, in concreto, è unicamente la questione a sapere se l'agibilità e la praticabilità del tetto piano dell'autorimessa incida sulla sua qualifica giuridica, facendole assumere le connotazioni di una costruzione principale soggetta alle normali distanze di PR.
Orbene, il semplice fatto di poter accedere al tetto dell'autorimessa uscendo dal locale ad uso comune situato a pianterreno dell'immobile (cd. disponibile) non basta, a mente di questo tribunale, a conferire una destinazione abitativa alla superficie in esame. L'uso che può essere fatto di questa superficie, in parte lastricata ed in parte erbosa, non è sostanzialmente diverso da quello che può essere fatto di un qualsiasi giardino di una casa d'appartamenti. La superficie non è posta al servizio esclusivo di un'unità abitativa. Il tetto dell'autorimessa non presenta alcuna sovrastruttura che permetta di farne un uso particolare, riconducibile alle attività che caratterizzano la funzione abitativa. Nemmeno la fascia lastricata che ricopre il tetto dell'autorimessa a ridosso dello stabile, permette di trarre conclusioni più favorevoli alle tesi dell'insorgente. Considerato che comunica, attraverso una stretta porta, con un piano che accoglie i servizi degli appartamenti, l'utilizzazione che può esserne fatta non presenta alcuna analogia con l'uso che può essere altrimenti fatto di una terrazza direttamente collegata ad un'unità abitativa e formante un corpo sporgente di una costruzione principale. Sotto questo profilo, le deduzioni del ricorrente e del Consiglio di Stato, non confortate dalle risultanze degli atti, non possono essere accreditate.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso del vicino opponente va quindi respinto, mentre quello dei proprietari dell'immobile va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza rilasciata loro dal municipio di __________.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'opponente in quanto totalmente soccombente.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 10 cpv. 2 NAPR di Lugano; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso di __________ è respinto.
Il ricorso di __________ e __________ è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 1. settembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 3576) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 20 aprile 1999 rilasciata in variante dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di un'autorimessa sulla part. n. __________ RFD è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente __________, che rifonderà fr. 1'200.-- ai ricorrenti __________ e __________ a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario