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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.01.2000 52.1999.230

25 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,357 parole·~7 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.1999.00230  

Lugano 25 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 settembre 1999 di

__________, patr. dall'avv. __________,  

Contro  

la decisione 25 agosto 199 del Consiglio di Stato (n. 3529) che gli nega l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario;

vista la risposta 6 ottobre 1999 della Divisione della giustizia;

preso atto della replica 19 ottobre 1999 del ricorrente e della duplica 3 novembre 1999 della Divisione della giustizia.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 21 ottobre 1998 il ricorrente __________, cittadino italiano domiciliato a Coldrerio, ha chiesto al Consiglio di Stato l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario. A sostegno della richiesta ha allegato un dottorato in economia aziendale, conseguito nel 1993 presso l'Università __________ di Milano, un diploma in "technical analysis", rilasciatogli nel 1996 dalla __________ di __________ e due contratti di lavoro: uno del 24 febbraio 1999 con la __________ di __________ ed uno del 15 settembre di quello stesso anno con la __________ di __________.

Su richiesta dell'autorità, il richiedente ha successivamente prodotto un'attestazione della __________ di __________ ed una dichiarazione di __________, che confermano di essersi avvalsi della sua consulenza. Il 17 febbraio 1999 ha ulteriormente prodotto una dichiarazione della __________ volta ad illustrare l'attività da lui svolta nel campo dell'analisi finanziaria sul mercato dei cambi.

                                  B.   Con decisione 25 agosto 1999 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda, ritenendo che l'attività svolta dal ricorrente in qualità di dipendente della __________ non rispondesse al requisito della pratica biennale in Svizzera posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LFid.

                                  C.   Contro la predetta decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente chiede anzitutto di essere sentito in merito alla sua esperienza ed alle sue conoscenze professionali. Richiamandosi ad altri casi in cui il Consiglio di Stato avrebbe rilasciato autorizzazioni al libero esercizio della professione sulla base di esperienze fatte all'estero, il ricorrente chiede poi che per parità di trattamento gli venga riconosciuta la pratica svolta all'estero in qualità di dipendente delle società citate in narrativa.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, per il tramite della Divisione della giustizia, contestando le tesi del ricorrente con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.

In sede di replica e di duplica le parti sviluppano le rispettive tesi, confermandosi nelle domande di giudizio formulate in precedenza.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8a LFid, la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non occorre in particolare procedere al richiamo degli atti riguardanti le autorizzazioni rilasciate dal Consiglio di Stato ad altri sei fiduciari, poiché gli estremi di questi casi sono stati adeguatamente illustrati e commentati dall'autorità in sede di risposta e di duplica. Né occorre sentire personalmente l'insorgente, poiché l'attività da questi svolta emerge chiaramente dagli atti, in particolare dalla dichiarazione della __________. Quanto il ricorrente potrebbe aggiungere in sede d'udienza non sarebbe comunque atto a documentare lo svolgimento della pratica biennale mancante. Nessuna norma di legge riconosce peraltro al ricorrente il diritto di essere sentito oralmente, essendo sufficiente che possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 137, consid. 3 b; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 141 e 146).

Tanto meno si rende necessario procedere all'audizione testimoniale dell'ispettore dei fiduciari o del fiduciario che l'ha assistito davanti alla prima istanza. Queste testimonianze appaiono invero del tutto insuscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti, rilevanti per il giudizio (DTF 109 II 398; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 364).

                                   2.   1.1. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid, l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario presuppone anzitutto il possesso di un titolo di studio riconosciuto. Sono titoli di studio riconosciuti per l'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario finanziario: a) la licenza in scienze economiche o commerciali rilasciata da un'università svizzera, b) il diploma rilasciato da una scuola superiore svizzera di economia e d'amministrazione (SSQUEA) e c) l'autorizzazione di esercitare come fiduciario commercialista a condizione di aver svolto con profitto per almeno due anni attività nel ramo finanziario (art. 12 LFid).

Il Consiglio di Stato decide sul riconoscimento dei titoli di studio esteri (art. 13 LFid).

1.2. Nel caso concerto il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il dottorato in economia aziendale conseguito presso l'Università __________ di __________ è atto ad abilitare l'insorgente al conseguimento dell'autorizzazione richiesta.

Su questo punto non v'è peraltro contestazione.

                                   3.   3.1. Oltre al possesso di un titolo di studio riconosciuto, l'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid richiede "un periodo di pratica di due anni in Svizzera nel rispettivo settore". Con questo requisito si è voluto garantire il possesso di una sufficiente esperienza professionale e di un'adeguata conoscenza della legislazione commerciale, fiscale ed amministrativa svizzera. Questo requisito non riserva all'autorità alcun margine d'apprezzamento per quel che concerne la durata della pratica ed il luogo in cui deve essere svolta.

Ad esso sottostanno anche i portatori di un titolo di studio estero, che devono inoltre provare di avere buone conoscenze della legislazione commerciale, fiscale ed amministrativa svizzera: materie sulle quali il Consiglio di Stato può astringere i richiedenti ad un esame (art. 13 LFid).

Una diversa interpretazione della legge, che esentasse i portatori di titoli di studio esteri dall'obbligo della pratica biennale sancito dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid, privilegierebbe senza valida ragione questa categoria di richiedenti rispetto ai portatori di titoli di studio svizzeri.

3.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente non ha svolto nemmeno un giorno di pratica in Svizzera. Il fatto che abbia lavorato alle dipendenze di una società che opera come consulente di istituti di credito svizzeri non può essere considerato alla stregua di una pratica in Svizzera. E' quindi innegabile che il ricorrente non soddisfa il requisito della pratica professionale posto dall'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid.

Da questo profilo, il ricorso non può in nessun caso essere accolto.

                                   4.   Il ricorrente chiede nondimeno che la pratica svolta all'estero gli venga riconosciuta per parità di trattamento. A tal proposito si richiama ad altri casi in cui il Consiglio di Stato avrebbe riconosciuto la validità di esperienze professionali effettuate all'estero.

4.1. Il principio di legalità dall'amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento. In linea di massima nessuno può prevalersi di una precedente violazione della legge per esigere che questa sia nuovamente disattesa a suo favore. Ammettere il contrario significherebbe indurre l'autorità a perseverare nell'errore. A meno che interessi preponderanti vi si oppongano, un'eccezione si giustifica soltanto in casi particolari, quanto l'autorità instaura una prassi illegale, che non intende abbandonare (DTF 112 Ib 387; 110 II 400; 108 Ia 214.; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 71 B I seg.; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., ibidem; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 121 seg.).

4.2. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ammesso di aver rilasciato alcune autorizzazioni a richiedenti (__________), che non avevano effettuato il periodo di pratica biennale in Svizzera. Queste autorizzazioni, non conformi alla legge e non soltanto opinabili come ritiene l'istanza inferiore, non permettono tuttavia al ricorrente di rivendicare il rilascio di un'autorizzazione in difetto del presupposto in esame. Nella misura in cui la situazione di quei richiedenti può essere paragonata a quella del ricorrente, le autorizzazioni rilasciate in difetto del presupposto della pratica biennale in Svizzera, non sono infatti abbastanza numerose per ravvisarvi l'esistenza di una prassi illegale, suscettibile di essere invocata con successo per ottenere un identico trattamento.

Il ricorso va quindi respinto, addebitando al ricorrente le spese e la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 12, 13 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.230 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.01.2000 52.1999.230 — Swissrulings