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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2000 52.1999.205

28 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,284 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.1999.00205  

Lugano 28 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

Composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

Segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 luglio 1999 di

__________,  

Contro  

la decisione 6 luglio 1999, no. 2970, con cui il Consiglio di Stato respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 20 maggio 1999 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa per violazione della LE;

viste le risposte:

-    4 agosto 1999 del municipio di __________;

-    25 agosto 1999 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 17 novembre 1995 la __________, proprietaria del mappale no __________ RF di __________, ha inoltrato a quel municipio una domanda di costruzione per trasformare in appartamento il piano cantina dello stabile abitativo ivi ubicato.

Il 10 settembre 1996 il municipio ha rilasciato la relativa licenza edilizia. Il 17 febbraio 1998 l'Ufficio tecnico comunale ha informato il municipio che l'appartamento era stato trasformato in un istituto di pranoterapia.

Il 4 marzo 1998 il municipio ha quindi notificato alla proprietaria un rapporto di contravvenzione per aver operato un cambiamento di destinazione senza essere in possesso della relativa autorizzazione.

                                  B.   Con decisione 14 gennaio 1999 il municipio di __________, che nel frattempo aveva rilasciato una licenza edilizia in sanatoria, ha inflitto alla __________ una multa di fr. 200.-- per aver eseguito i lavori edilizi relativi alla trasformazione dell'appartamento in istituto di pranoterapia senza la necessaria autorizzazione. La decisione è però stata annullata dal Consiglio di Stato per impossibilità di perseguire penalmente una persona giuridica.

                                  C.   Il 23 aprile 1999 il municipio di __________ ha ripreso la procedura notificando un rapporto di contravvenzione per il menzionato cambiamento di destinazione ai signori __________ e __________, rispettivamente presidente e vicepresidente della __________.

Il 20 maggio 1999 il municipio ha infine inflitto ad __________ una multa di fr. 200.--.

                                  D.   Contro tale decisione __________ ha interposto ricorso al Consiglio di Stato contestando che i lavori effettuati costituissero un cambiamento di destinazione.

Con risoluzione 6 luglio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, ritenendo che la trasformazione di un appartamento in uno studio di pranoterapia costituisse un chiaro cambiamento di destinazione per il quale è pertanto necessaria una preventiva licenza edilizia.

                                  E.   Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

Sostiene in particolare che non è stato eseguito nessun intervento edilizio difforme da quanto previsto nella licenza edilizia. Rileva inoltre che l'attività di pranoterapeuta esercitata dall'inquilina dell'appartamento risulta conforme alle NAPR di __________.

                                  F.   Il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, chiede il rigetto dell'impugnativa. Ad identica conclusione perviene il municipio di __________.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   L’art. 1 cpv. 2 LE stabilisce genericamente che la licenza edilizia è necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante e demolizione di edifici ed altre opere nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo. L’art. 4 lett. a RLE specifica tuttavia che la licenza è necessaria anche per la trasformazione parziale (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione).

La trasformazione può in effetti essere sostanziale o parziale.

È sostanziale, importante, quando viene alterata la fisionomia originaria della costruzione, come quando vengono alterate le caratteristiche volumetriche, la superficie dei piani, l’aspetto esterno e la destinazione d’uso di un edificio.

La trasformazione è invero parziale se è di secondaria importanza, accessoria. Devono in particolare rimanere sostanzialmente immutati il volume, l’aspetto, e la destinazione dell’opera edilizia, ossia conservare la precedente identità. La trasformazione può però anche consistere in un mero cambiamento di destinazione, ossia senza l’esecuzione di qualsiasi opera edile (Scolari, Commentario, II ed., ni 645, 646 e 647, ad art. 1 LE).

                                   3.   Nel caso concreto, il municipio di Losone rimprovera al ricorrente di aver trasformato l'appartamento al piano cantina dello stabile sito sul mappale no __________ RF di __________ in un istituto di pranoterapia senza essere stato in possesso della necessaria autorizzazione. Trattasi pertanto di una violazione formale della LE.

3.1. L'insorgente, dal canto suo, contesta l’addebito mossogli. Indica che non è stato eseguito nessun intervento edilizio difforme da quelli previsti nella licenza. Rileva poi che i locali oggetto della contestazione sono stati locati da un'inquilina che fino a quel momento aveva occupato un appartamento sito ai piani superiori dello stabile e nel quale già vi esercitava l'attività di pranoterapeuta. A suo modo di vedere, si è pertanto unicamente trattato di un trasferimento della detta attività da un appartamento in un altro.

3.2. Ora, benché l'insorgente lo contesti, è innegabile che l’istallazione di un istituto di pranoterapia in locali sistemati per essere adibiti ad abitazione configura un cambiamento di destinazione e ciò quand'anche non sia stato eseguito nessun intervento costruttivo.

In effetti, la trasformazione parziale ai sensi dell'art. 4 lett. a RLE non presuppone necessariamente l'esecuzione di un'opera edile, ma può consistere anche soltanto in un semplice cambiamento di destinazione.

Ne segue che il ricorrente avrebbe potuto permettere l'istallazione dell'istituto in parola soltanto dopo aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LE). Non avendolo fatto, l'insorgente si è reso colpevole di una violazione formale della LE e ciò sebbene detta attività sia conforme alle NAPR di __________.

Ferma questa premessa, la decisione del municipio di promuovere un procedimento di contravvenzione nei confronti del ricorrente e di infliggergli successivamente una multa appare corretta.

                                   4.   4.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.-- se é stata omessa una notifica, con la multa sino a fr. 5'000.-- se é stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi. Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non è vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE). Quando deve verificare l'importo di una multa inflitta in applicazione dell'art. 46 LE il Tribunale amministrativo dispone, contrariamente alla regola generale relativa al controllo dell'esercizio del potere d'apprezzamento (art. 61 PAmm), di pieno potere cognitivo, trattandosi di un procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU (RDAT II-1995 N. 19; STA inedite 18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3; 10 novembre 1997 in re E. C. e P.W., consid. 3.3.).

4.2. Il municipio di __________ ha inflitto all'insorgente un'ammenda di fr. 200.–. Tale decisione è stata tutelata da parte del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che la multa inflitta al ricorrente è molto mite e non può dunque essere considerata sproporzionata.

Questo Tribunale condivide pienamente le anzidette considerazioni; l’importo della multa appare in effetti consono alla gravità oggettiva (cambiamento di destinazione) e soggettiva (colpa) della violazione della legge compiuta dal ricorrente.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede la multa va confermata e il ricorso respinto.

La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 6, 10, 16, 21, 42, 45, 46 LE, 5 RLE, 18, 28, 43, 46, 61 Pamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________;  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.1999.205 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2000 52.1999.205 — Swissrulings