Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.01.2000 52.1999.135

11 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,235 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.1999.00135  

Lugano 11 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Campana Liebi

statuendo sul ricorso 4 maggio 1999 del

Comune di __________,   

Contro  

la decisione 13 aprile 1999 del Consiglio di Stato (no. 1613) che annulla la decisione 21 gennaio 1999 con cui il municipio di __________ ha imposto a __________ un contributo sostitutivo per posteggi mancanti;

viste le risposte:

-    12 maggio 1999 del Consiglio di Stato;

-    4 giugno 1999 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 3 novembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ una licenza edilizia per la formazione di un nuovo locale d'esposizione sito in un edificio esistente ubicato nella zona del nucleo (part. no. __________ RFP). Al permesso era abbinata la concessione di una deroga all’obbligo di realizzare i posteggi prescritti dall'art. 10 cpv. 2 NAPR, contro pagamento di un contributo sostitutivo per un posto auto mancante che il municipio si riservava di determinare ed esigere con successiva decisione.

                                  B.   Con decisione 21 gennaio 1999 il municipio ha chiesto alla resistente __________ il versamento di un contributo sostitutivo di fr. 4'000.-- per un posteggio mancante.

                                  C.   Con giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che prevalenti esigenze di sicurezza giuridica imponessero di determinare l'ammontare del contributo sostitutivo già al momento del rilascio della licenza edilizia. Una riserva in favore di un'imposizione a posteriori sarebbe inammissibile.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione annullata.

Rievocata la fattispecie, l'insorgente rileva che la resistente non aveva contestato l'obbligo impostole con la licenza. La determinazione del contributo a posteriori non l’avrebbe affatto pregiudicata nell’esercizio dei suoi diritti di difesa.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare nessuna particolare osservazione.

Ad identica conclusione perviene la resistente __________, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 10 NAPR di __________, per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la formazione di un numero di posteggi o autorimesse variabili in funzione delle dimensioni e della destinazione della costruzione. Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal municipio solo quando la formazione dei posteggi risulti tecnicamente impossibile o sia in contrasto con il principio di conservazione dei valori storico-ambientali del Nucleo di vecchia formazione. In questi casi, il municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.

2.2. Il contributo sostitutivo per posteggi mancanti costituisce un compenso dovuto dal beneficiario di una licenza edilizia, che viene dispensato dall'obbligo di dotare una determinata costruzione dei posteggi occorrenti ai fini della sua utilizzazione (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 29 LALPT, N. 267 seg.).

Considerato che la licenza edilizia è un atto mediante il quale l'autorità accerta la conformità dell'intervento previsto con il diritto edilizio (art. 1 cpv. 1 RLE), l'obbligo di approntare un certo numero di posteggi, rispettivamente di versare un determinato contributo sostitutivo per posteggi mancanti deve di principio essere sancito al momento del rilascio del permesso di costruzione. Il promotore dell’intervento edilizio ha diritto di conoscere prima dell'inizio dei lavori i vincoli e gli oneri che gliene derivano. Riservate le ipotesi in cui sono dati gli estremi per una revoca della licenza, elementari considerazioni di sicurezza giuridica escludono in linea di massima che tale obbligo possa essere imposto successivamente al suo rilascio.

Ciò non significa tuttavia ancora che in presenza di particolari circostanze l'autorità non possa rilasciare una licenza, che si limita a sancire il principio dell’assoggettamento dell’intervento all’obbligo del versamento di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti e riserva la definizione dell’ammontare ad ulteriore decisione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, una simile riserva non pregiudica minimamente il principio della sicurezza giuridica. E' sufficiente che la stessa venga formulata in termini espliciti, in modo da rendere edotto il beneficiario della licenza del fatto che l'intervento gli procurerà ulteriori oneri, la cui quantificazione sarà oggetto di successiva decisione. Nella misura in cui è avvertito del fatto che l’intervento è soggetto al prelievo di un contributo sostitutivo il beneficiario della licenza è libero di decidere se gli conviene attendere che il contributo sostitutivo venga concretamente determinato o se è preferibile iniziare i lavori immediatamente, correndo il rischio di essere chiamato a pagare un contributo superiore alle sue previsioni. Contributo che può comunque ancora contestare, limitatamente al suo ammontare, al momento in cui viene determinato dall’autorità.

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, il municipio di __________ ha autorizzato la resistente __________ alla formazione di un locale d'esposizione nell'edificio al mappale no __________ RFP.

La licenza accordata avvertiva la resistente che l'intervento avrebbe comportato il prelievo di un contributo sostitutivo per un posteggio mancante, che sarebbe stato definito successivamente con separata decisione. Nella misura in cui accerta l'obbligo di versare un contributo sostitutivo per un posteggio mancante, la decisione è cresciuta in giudicato materiale. Non essendo dati i presupposti per una sua revisione, non può quindi essere rimessa in discussione. Incontestabile è pure il differimento della quantificazione del contributo da prelevare, che l'autorità comunale si è espressamente riservata in sede di rilascio della licenza. Lo esige lo stesso principio di sicurezza giuridica invocato dal Consiglio di Stato. Se la resistente non condivideva l’obbligo di versare un contributo sostitutivo per un posteggio mancante o il differimento della sua quantificazione ad ulteriore decisione avrebbe dovuto tempestivamente impugnare le relative clausole della licenza. Non può far uso della licenza e pretendere di contestare il contributo in quanto tale soltanto al momento in cui l'autorità si prevale della riserva di determinarlo con separata decisione. Ammettere il contrario significherebbe in effetti disconoscere la forza di cosa giudicata e premiare un comportamento tutto sommato lesivo delle regole della buona fede; regole che vincolano anche il cittadino nei confronti dell’autorità (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, V ed., N. 77 B I seg.).

3.2. Invano lamenta la resistente una disparità di trattamento asserendo genericamente che in altri casi, analoghi al suo, il municipio avrebbe rinunciato a prelevare un contributo sostitutivo per posteggi mancanti. L'eccezione non è minimamente provata. Né sussistono elementi che permettano di ritenere che specifici accertamenti possano suffragarla.

                                   4.   Non contestando la resistente l’ammontare del contributo impostole dal municipio, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la decisione 21 gennaio 1999 del municipio di __________.

La tassa di giustizia è posta a carico della resistente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 10 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  di conseguenza:

1.1.   la decisione 13 aprile 1999 del Consiglio di Stato

          (n. 1613) è annullata.

1.2.   la decisione 21 gennaio 1999 del municipio di __________ è confermata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della resistente.

                                        3.   Intimazione a:

    __________;  

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.1999.135 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.01.2000 52.1999.135 — Swissrulings