Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.05.2000 52.1999.101

2 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·947 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.1999.00101  

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 aprile 1999 della

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la decisione 10 marzo 1999 del Consiglio di Stato (no. 1069) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 dicembre 1998 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso di mantenere ulteriormente un frantoio ed un deposito di inerti su fondi (part. no. __________ e __________ RF) situati fuori della zona edificabile e le ha ordinato il ripristino della situazione preesistente;

viste le risposte:

-    28 aprile 1999 del Comune di Balerna;

-      4 maggio 1999 del Consiglio di Stato;

-    14 maggio 1999 delle __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 13 giugno 1990 il municipio di __________ ha autorizzato a titolo di precario la ditta __________, qui ricorrente, a formare un deposito d'inerti su un terreno di proprietà delle __________, situato fuori dalla zona edificabile, in località __________ (part. no. __________ e __________ RF); il permesso era revocabile incondizionatamente con preavviso di tre mesi;

che con decisioni 7 e 15 gennaio 1992 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno autorizzato la stessa ricorrente a posare un frantoio su quei fondi alla condizione che fosse rimosso al termine dei lavori del corridoio Huckepack, ma al più tardi il 31 dicembre 1993 e che il terreno fosse ripristinato entro il 30 giugno seguente;

che il 17 giugno 1992 ed il 9 giugno 1993 il municipio ha rinnovato il permesso, ribadendo l'obbligo di rimuovere il frantoio entro il 31 dicembre 1993 e di sistemare il terreno entro il 30 giugno 1994;

che su esplicita richiesta delle __________, intenzionate a recuperare il materiale depositato per terminare i lavori del corridoio __________, il 6 ottobre 1994 il municipio ha ulteriormente prorogato l'autorizzazione fino al 31 dicembre 1995;

che il 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR particolareggiato del __________, che assegna i fondi in discussione alla zona agricola;

che, scaduto infruttuosamente l'ultimo termine fissato per lo sgombero ed il ripristino di fondi, il 14 maggio 1998 la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di mantenere il deposito di inerti ed il frantoio sino al 30 giugno 1999;

che con decisione 26 maggio 1998 il municipio ha respinto la richiesta, sollecitando lo sgombero ed il ripristino del terreno entro il 31 dicembre 1998;

che il 3 giugno 1998 la __________ ha chiesto all'autorità comunale di rinvenire sulla propria decisione; il 10 giugno 1998 il municipio ha respinto la richiesta, confermando l'invito allo sgombero ed al ripristino dei fondi;

che il 1. dicembre 1998 la ricorrente ha nuovamente chiesto al municipio di accordarle un'ulteriore proroga; il 10 dicembre 1998 il municipio ha respinto la richiesta;

che contro questa risoluzione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione di un'ulteriore proroga sino al 31 dicembre 1999;

che con giudizio 10 marzo 1999 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, ritenendo che contro il provvedimento censurato, confermativo delle precedenti decisioni non fosse dato ricorso.

che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento e postulando la concessione di una proroga per mantenere il deposito sino alla fine del 1999;

che l'insorgente rileva di non aver chiesto il rinnovo dell'autorizzazione precaria ma soltanto una proroga del termine per lo sgombero del materiale; osserva che il materiale depositato potrà essere utilizzato per il previsto impianto intermodale; lo sgombero immediato non risponderebbe ad alcun interesse; il municipio tollererebbe peraltro l'utilizzazione di quell'area da parte di altre ditte;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di Balerna, che contesta recisamente le tesi dell'insorgente;

che le __________ dichiarano di rimettersi al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, rilevando che i lavori di costruzione dello scalo intermodale dovrebbero iniziare nel 2000;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;

                                         che alla ricorrente è venuto meno in corso di causa l'interesse ad ottenere la proroga rifiutata dal municipio; grazie al ricorso essa è infatti riuscita a procrastinare lo sgombero del materiale oltre il termine per il quale chiedeva la concessione della proroga;

                                         che l'interesse a ricorrere sussiste comunque ancora nella misura in cui l'insorgente contesta anche la tassa di giustizia posta a suo carico dal Consiglio di Stato;

                                         che entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria; non essendovi contestazione sui fatti, il sopralluogo chiesto dall'insorgente appare del tutto inidoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che la decisione con cui il municipio si è rifiutato di riesaminare la decisione di rigetto della domanda di proroga del termine per lo sgombero del deposito, non era impugnabile poiché si limitava a confermare il precedente diniego, mentre non erano date le premesse per una riconsiderazione: (cfr. Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., N. 41 B IX e rimandi);

che il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha respinto in ordine l'impugnativa, rilevando a titolo abbondanziale che comunque era infondata anche nel merito, appare immune da qualsiasi violazione del diritto;

che in quanto ricevibile il ricorso va quindi senz'altro respinto, addebitando all'insorgente le spese e la tassa di giustizia;

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   In quanto ricevibile il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1999.101 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.05.2000 52.1999.101 — Swissrulings