Incarto n. 52.1998.00317
Lugano 19 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 novembre 1998 di
__________ già patrocinata dall'avv. __________
contro
la decisione 30 ottobre 1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, le ha ordinato di rimuovere un'insegna luminosa mobile con la scritta "__________" posata senza autorizzazione in via __________ a __________;
vista la risposta 26 novembre 1998 dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 30 ottobre 1998 l'UPP ha ordinato a __________ gerente del locale notturno __________, di rimuovere entro 15 giorni un apparecchio che proiettava la scritta "__________" in movimento sul campo stradale di via __________ a __________; impianto che era stato posato senza autorizzazione sotto il cornicione dello stabile di proprietà __________;
che contro il predetto ordine di rimozione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;
che all'accoglimento del ricorso si è opposto l'UPP;
che il 25 febbraio 1999 la ricorrente chiesto all'UPP l'autorizzazione in sanatoria per l'apparecchio in oggetto;
che il 13 gennaio 2000 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio (subentrata all'UPP a seguito di una ripartizione delle competenze in seno all'amministrazione cantonale) ha respinto la domanda, considerando l'insegna luminosa quale forma di pubblicità vietata ai sensi degli art. 9 lett. b LIns e 96 cpv. 1 lett. f/g OSStr;
che contro la predetta decisione dipartimentale l'istante non ha presentato ricorso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 17 LIns, 43 e 46 PAmm;
che l'ordine di rimozione di un'insegna posata senza autorizzazione presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto; non basta che l'insegna sia stata posata senza autorizzazione; occorre anche che non siano date le premesse per autorizzarla in sanatoria;
che con decisione 13 gennaio 2000, cresciuta in giudicato, l'autorità cantonale ha respinto la domanda di rilascio del permesso in sanatoria;
che l'ordine di ripristino impartito alla ricorrente si appalesa pertanto perfettamente conforme al diritto;
che il ricorso va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 17 LIns; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario