Incarto n. 52.1998.00275
Lugano 23 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1998 di
__________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 21 settembre 1998, no. 4209, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 26 aprile 1996 dell'insorgente avverso la decisione 27 marzo 1996 del Dipartimento del territorio con la quale è fatto ordine a __________ di procedere ad alcuni interventi volti alla riduzione delle immissioni foniche orginate dall'impianto di riscaldamento sito al mappale no. __________ RFD di __________ di proprietà dei coniugi __________ e __________;
preso atto che in data 25 febbraio 2000 la patrocinatrice del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso poiché nel frattempo il ricorrente ha proceduto alla vendita dell'immobile;
ritenuto che i nuovi acquirenti hanno dichiarato di non essere interessati al proseguo della procedura;
rilevato che i resistenti __________ sono stati patrocinati da un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Il ricorrente rifonderà ai resistenti __________ e __________ fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario