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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.05.2000 52.1998.192

11 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,817 parole·~14 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.1998.00192  

Lugano 11 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 luglio 1998 di

__________ rappr. dal __________  

contro  

la risoluzione 17 giugno 1998 (n. 2778) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 13 febbraio 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione), in materia di rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    13 luglio 1998 del Consiglio di Stato,

-    16 luglio 1998 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

esperita l'istruttoria;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________, cittadina __________, si è sposata il __________ a __________ con il connazionale __________ domiciliato in Svizzera dal 1985, ottenendo un permesso di dimora annuale per vivere insieme al marito. Dal febbraio al novembre 1997, la ricorrente ha lavorato come donna delle pulizie presso la __________ a __________. A partire dal 1° dicembre 1997, è stata assunta dall'Ospedale regionale di __________ in qualità di praticante. Il marito, apprendista elettricista, si è trovato confrontato con problemi di tossicodipendenza ed ha dovuto ricorrere all'assistenza pubblica dal 1990. A partire dalla sua entrata in Svizzera, anche la moglie ha dovuto ricorrere a tali prestazioni.

b) Il 17 dicembre 1997 l'allora Sezione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni ha avvertito la ricorrente che stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio per aver percepito, a partire dal 1990, un debito assistenziale per un totale di fr. 137'551.– e l'ha invitata a prendere posizione per iscritto circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in patria. Il 12 gennaio 1998 i coniugi __________ hanno informato il dipartimento che la loro situazione economica sarebbe migliorata a corto termine con la fine dell'apprendistato del marito e l'inizio della pratica presso l'ospedale da parte della moglie. Il 23 gennaio 1998 __________ è stato ammonito perché a carico dell'assistenza pubblica insieme alla moglie, con l’avvertenza che se tale situazione fosse dovuta perdurare oltre il mese di agosto 1998 sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare nei suoi confronti adeguate misure amministrative. Il 17 febbraio 1998 la Sezione degli stranieri ha nondimeno concesso a __________ una proroga sino al mese di ottobre 1998, affinché egli potesse reperire un nuovo posto di lavoro ed iniziare a restituire le prestazioni erogate dall'Ufficio di assistenza sociale.

                                  B.   Nel frattempo, con decisione 13 febbraio 1998, la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora con cambiamento di posto e di professione presentata da __________. Secondo l'autorità di prime cure, la ricorrente avrebbe violato l'ordine pubblico per aver beneficiato di prestazioni assistenziali per oltre fr. 136'000.–; non esistevano inoltre elementi atti a ritenere che in futuro essa fosse in grado di rimborsare all'Ente pubblico il debito contratto. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16, 17 cpv. 2 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   a) Contro la predetta risoluzione, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato. Ha chiesto l'annullamento della decisione dipartimentale, perché gran parte dell'importo del debito assistenziale maturato era riconducibile alle difficoltà incontrate precedentemente dal marito e perché entrambi si stavano affrancando lentamente dallo stato di indigenza. Ha inoltre sostenuto che il provvedimento adottato era contrario al principio della proporzionalità, in quanto non permetteva loro di vivere insieme.

b) Con giudizio 17 giugno 1998, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il ricorso. In sostanza, il Governo ha ritenuto che i presupposti per rifiutare il rinnovo del permesso fossero adempiuti, poiché la famiglia era caduta in maniera continua e rilevante a carico dell'assistenza pubblica ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS per un importo complessivo lievitato, al momento del giudizio, a fr. 152'617.80. Ha precisato che l'intero debito poteva essere opposto alla ricorrente in virtù dell'obbligo di mantenimento della famiglia sancito dall'art. 163 cpv. 1 CC. L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto che non vi fossero ostacoli per un rientro in Italia della ricorrente, dove poteva essere raggiunta dal marito italiano e continuare in tal modo la propria comunione domestica.

                                  D.   a) Contro la pronunzia governativa, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di soggiorno. In sostanza, la ricorrente ripropone e sviluppa le argomentazioni esposte davanti al Consiglio di Stato. Postula pure la concessione dell'assistenza giudiziaria e chiede che al gravame venga conferito effetto sospensivo.

b) Nel corso dell'estate 1998, i coniugi hanno restituito all'Ente assistenziale fr. 1'500.– concernenti il sussidio integrativo al salario per il periodo gennaio-giugno 1998. Inoltre, __________ ha terminato il proprio apprendistato presso la __________ di __________ ed è stato successivamente assunto dalla ditta quale montatore elettricista. Il 25 agosto 1998 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha confermato ai coniugi __________ la chiusura della pratica assistenziale relativa al sussidio integrativo alle loro entrate con effetto al 31 dicembre 1997 e quella concernente il sussidio del premio cassa malati a partire dal 30 giugno 1998. Il 19 ottobre 1998 il marito della ricorrente ha iniziato rimborsare il debito all'assistenza con una prima rata di fr. 300.–.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  F.   Con decisione 11 novembre 1998, la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b, 11 cpv. 3, 12 LDDS, 16 ODDS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento di espulsione a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino, limitandosi a decretarne il rimpatrio. Dopo aver ricordato i tre precedenti ammonimenti, il dipartimento gli ha rimproverato il comportamento generale tenuto durante il suo soggiorno in Svizzera e per non aver fatto il necessario al fine di trovare un nuovo posto di lavoro ed iniziare a restituire quanto precedentemente ricevuto in prestazioni dall'assistenza entro il mese di ottobre 1998. Ha inoltre ritenuto che l'interessato, cittadino italiano, potesse risiedere senza difficoltà in un Paese dell'Unione europea, dove il tenore di vita è analogo a quello ticinese, e di rientrare in futuro in Svizzera in qualità di turista a condizione di tenere un comportamento ineccepibile. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1999. Contro il giudicato governativo, __________ si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso è stato deciso in data odierna (52.99.281).

                                  G.   Il 4 giugno 1999, il giudice delegato di questo Tribunale ha chiesto all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento l'aggiornamento della situazione debitoria della ricorrente, da cui risulta un costante rimborso da parte dei coniugi di fr. 300.– mensili a partire dall'ottobre 1998, per un totale di fr. 2'400.–. Invitata ad esprimersi in merito, l'interessata ha in sostanza ribadito le proprie argomentazioni ricorsuali. Con scritto 20 settembre 1999, l'insorgente ha informato il Tribunale - tra l'altro - di lavorare ora a tempo parziale (17 ore settimanali), a partire dal 1° settembre 1999, presso lo studio della dottoressa __________ in qualità di aiuto medico con una retribuzione lorda mensile di fr. 1'070.–.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini italiani, accordo dal quale potrebbe scaturire, nel caso in esame, un diritto al rilascio di un permesso di dimora.

1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 primo periodo LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora fintanto che vive con il coniuge. Sposata con un cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio, l'insorgente ha quindi, in linea di principio, il diritto di ottenere il rinnovo del permesso di dimora, dal momento che non è contestato che vive con il marito. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato, è una questione di merito e non di ammissibilità.

1.5. La ricorrente si richiama anche all'art. 8 CEDU. Lo straniero può infatti, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito da tale norma per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un permesso di dimora. Affinché tale disposizione sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e; 118 Ib 157 consid. c con rinvii), ciò che è il caso in concreto. Anche sotto questo profilo il ricorso è ricevibile.

1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze istruttorie esperite dal Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultima frase LDDS, il diritto dello straniero al rilascio di un permesso di dimora si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso di dimora. Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso di dimora, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza, meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 122 II 385 consid. 3a, 120 Ib 130 consid. 4a).

2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'intromissione nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire la straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va comunque precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (120 Ib 130 consid. 4a; cfr. DTF 122 II 5 consid. 2).

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il 24 ottobre 1996 la ricorrente è stata autorizzata a ricongiungersi in Svizzera con il marito, il quale era a quel momento già a carico dell'assistenza per oltre fr. 120'000.–. Dagli atti risulta che già il 1° novembre 1996, l'interessata ha dovuto ricorrere anch'essa alle prestazioni di sostegno sociale (v. lettera 7 luglio dell'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Tribunale). Il 13 febbraio 1998, al momento della decisione emanata dal dipartimento, il debito assistenziale complessivo riferito ad entrambi i coniugi ammontava ad oltre fr. 136'000.–, lievitato a fr. 152'617.80 al momento del giudizio del Consiglio di Stato (v. scritto 4 giugno 1998 del citato ufficio all'Esecutivo cantonale). In realtà, alla ricorrente può essere addebitato unicamente quanto aveva percepito unitamente al marito dal 1° ottobre 1996 al 30 giugno 1998, e meglio complessivamente fr. 29'367.70 (v. estratto conto 2 luglio 1998, intestato al marito, nel quale sono registrati tutti i versamenti concernenti la famiglia __________). Infatti, va preso in considerazione il debito maturato soltanto a partire dall'entrata in Svizzera della ricorrente, ossia da quando è coniugata (art. 163 CC). Tuttavia, anche in questo caso, il debito accumulato in maniera continua in poco meno di due anni si rivela ingente e può giustificare, sotto il profilo dell'ordine pubblico, il mancato rinnovo del permesso di dimora, considerato pure che fino all'emanazione del giudizio governativo i coniugi non avevano rimborsato nemmeno parte del debito. D'altro canto, non va dimenticato che le prestazioni di sostegno sociale versate alla famiglia sono piuttosto riconducibili alle difficoltà cui si era confrontato il marito e che l'insorgente era stata comunque autorizzata a ricongiungersi con il marito, nonostante quest'ultimo fosse già da lungo tempo a carico dell'assistenza. Inoltre, la ricorrente ha terminato lo stage presso l'Ospedale regionale di __________ ed è stata successivamente assunta dalla Dott.ssa __________ quale aiuto di studio medico a tempo parziale (v. contratto di lavoro 26 agosto 1999). Per quanto riguarda il marito, egli ha terminato l'apprendistato e lavora come montatore elettricista. Inoltre, la decadenza del suo permesso di domicilio è stata annullata in data odierna da questo Tribunale. Da quanto precede, appare tutto sommato eccessivo negare a __________ ulteriore fiducia, ritenuto pure che a partire dal 1° luglio 1998 i coniugi non sono più a carico dell'assistenza e che a partire dal 27 ottobre 1998, sebbene ancora in misura ridotta di soli fr. 300.– mensili, il debito viene regolarmente rimborsato. Non si può in effetti escludere che grazie al rinnovo del permesso di soggiorno per un altro anno, la ricorrente riesca ad integrarsi definitivamente nel nostro ordinamento, migliorare ulteriormente la sua situazione economica lavorando a tempo pieno e rimborsare in maniera più estesa il debito accumulato con il marito.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere accolto, annullando la decisione del Dipartimento delle istituzioni e quella del Consiglio di Stato che la conferma, siccome viziate da eccessivo rigore nella valutazione del comportamento tenuto dall’insorgente durante il suo soggiorno in Svizzera. Gli atti vengono rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi all’insorgente il permesso di dimora annuale.

                                   5.   Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente, rappresentata da un ente assistenziale qualificato, un'adeguata indennità per ripetibili. Considerato inoltre che la ricorrente non è astretta al pagamento di spese processuali e che beneficia di un'indennità per ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso diviene priva d'oggetto (RDAT II-1999 N. 47, p. 165-166).

Per questi motivi,

visti gli art. 17 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61, 64, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi.

§.  Di conseguenza sono annullate:

a)    la risoluzione 17 giugno 1998 (n. 2778) del Consiglio di Stato;

b)    la decisione 13 febbraio 1998 (E 83) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

                                   2.   Gli atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché rinnovi per un anno a __________, cittadina italiana, il permesso di dimora.

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   4.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.

                                   5.   La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

                                      6.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.1998.192 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.05.2000 52.1998.192 — Swissrulings