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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.2003 52.1998.180

28 agosto 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,119 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.1998.180  

Lugano 28 agosto 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Stefano Rossi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 giugno 1998 della

Comunione dei comproprietari __________ tutti patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 10 giugno 1998, del Consiglio di Stato, n. 2675, che ha respinto l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 30 marzo 1998 con cui il municipio di __________ ha rilasciato all’Immobiliare __________, la licenza edilizia per la realizzazione di un complesso abitativo/commerciale sui mapp. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, e __________ RF di __________;

viste le risposte:

-      7 luglio 1998 del Consiglio di Stato;

-      7 febbraio 2003 del municipio di __________;

-    10 marzo 2003 dell’Immobiliare __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 10 ottobre 1997 l’Immobiliare __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire due edifici sui mappali __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RF di __________, oggetto del piano particolareggiato del quartiere di __________;        

                                         che il progetto prevede l’edificazione di due stabili destinati ad uso residenziale e commerciale, di un’autorimessa sotterranea

                                         privata per complessivi 79 posti auto, e sul mapp. __________ RF di proprietà del municipio, di un autosilo pubblico per 30 posti auto, anch’esso sotterraneo;

                                         che su quest’ultimo mappale grava una servitù di passo in favore del mapp. n. __________ RF, di proprietà dei ricorrenti;

                                         che, tra gli altri vicini, al progetto si sono tempestivamente opposti i ricorrenti, ritenendo che l’intervento in esame rendesse oltremodo problematico l’accesso al loro fondo;

                                         che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 27 marzo 1998, dopo l’esperimento infruttuoso di un tentativo di conciliazione, il municipio ha rilasciato alla resistente la licenza edilizia, respingendo nel contempo le opposizioni dei vicini;

                                         che l’autorizzazione a costruire prevede l’obbligo per l’istante in licenza, di garantire durante e dopo la fase di cantiere, l’accesso veicolare e pedonale dei fondi confinanti oggetto di oneri privati (punti 4 e 6 delle condizioni particolari di competenza comunale allegate alla licenza edilizia 27 marzo 1998);

                                         che il 29 aprile 1998 i ricorrenti si sono aggravati al Consiglio di Stato contro la licenza edilizia, chiedendo il suo annullamento per i motivi già esposti in precedenza;

                                         che con giudizio 10 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dai ricorrenti; il Governo ha in sostanza ritenuto che le censure mosse dagli insorgenti costituissero delle contestazioni di diritto privato di competenza esclusiva del giudice civile;

                                         che contro il predetto giudizio governativo, i ricorrenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento; ribadendo le censure sollevate in prima istanza, confermano le difficoltà di accesso lamentate in precedenza ed esigono che il municipio fornisca delle non meglio precisate garanzie;

                                         che all’accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni, la resistente e il municipio con considerazioni che saranno riprese semmai più avanti;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 LE;

                                         che la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività del ricorso sono certe (art. 43 e 46 PAmm); l’impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che la licenza edilizia è un atto amministrativo col quale l'autorità accerta che, al momento della decisione, nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori progettati; se la domanda di costruzione corrisponde a tutte le esigenze poste dalla legge in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia, I'autorità è tenuta a concedere il permesso sollecitato (art. 2 cpv. 1 LE);

                                         che essa non deve invece occuparsi di eventuali conflitti di diritto privato (Scolari, Commentario della legge edilizia, art. 44 N. 5 e rif.; Rep. 1977 97; RDAT 1982 n. 70 e n. 71);

                                         che una contestazione di natura civile, può tuttavia determinare la sospensione della decisione allorquando la soluzione della vertenza risulti determinante ai fini della licenza edilizia (RDAT 1982 n. 70; Adelio Scolari, La nuova procedura della licenza di costruzione, in RDAT 1991 II pag. 409);

                                         che anche in questo caso, non compete all’autorità amministrativa di esprimersi nel merito di contestazioni di natura civilistica; occorre attendere semplicemente la conclusione della vertenza civile;

                                         che dagli atti non risulta che alcuna causa civile sia stata avviata a tutela delle rivendicazioni degli insorgenti;

                                         che le contestazioni dei ricorrenti, si riferiscono sostanzialmente alla soluzione adottata dalla resistente per garantire al loro fondo un accesso sufficiente durante la fase di cantiere;

                                         che conformemente alle clausole poste nella licenza edilizia, nella prima fase della costruzione, il progetto intende conservare l’accesso veicolare attuale, mentre nella seconda fase, prevede di spostarlo sul lato nord, creando un portone d’accesso provvisorio nel muro posteriore dell’autorimessa dei ricorrenti;

                                         che il progetto definitivo prevede invece di conservare in maniera pressoché integrale l’accesso esistente all’autorimessa dei ricorrenti, i quali dovranno però transitare preventivamente all’interno dell’autosilo pubblico;

                                         che ciò non risulta lesivo di alcuna norma edilizia o di diritto pubblico applicabile alla procedura della licenza edilizia in esame;

                                         che, a ben vedere, nemmeno gli insorgenti pretendono una tale violazione, limitandosi a censurare l’opportunità dell’accesso provvisorio, senza peraltro proporre soluzioni sostitutive;

                                         che a prescindere dalle alternative possibili, appare innegabile come l’accesso al fondo dei ricorrenti - sia esso provvisorio o definitivo - costituisca una problematica che attiene esclusivamente ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla servitù di passo gravante il mapp. n. __________ RF;

                                         che l’esame di tali questioni, così come di eventuali garanzie a tutela dei diritti che ne derivano, quali ad esempio la ripartizione delle spese inerenti la modifica dell’accesso al garage o l’assunzione di una prova a futura memoria, incombono esclusivamente al giudice civile e non a quello amministrativo;

                                         che pertanto le censure ad esse relative, avrebbero dovuto essere dichiarate irricevibili già nel giudizio del Consiglio di Stato;

                                         che sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto; la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm), i quali rifonderanno al comune di __________ e alla resistente, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 1, 3, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 900.-- è posta a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno a titolo di ripetibili fr. 400.-- all’Immobiliare __________ e fr. 500.-- al comune di __________.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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