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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.07.2019 50.2019.6

31 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,698 parole·~8 min·3

Riassunto

Ricorso per denegata/ritardata giustizia in ambito espropriativo

Testo integrale

Incarto n. 50.2019.6  

Lugano 31 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

segretaria:

Jennifer Triulzi

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2019 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

l'operato del Tribunale di espropriazione per ritardata giustizia in merito alla procedura di espropriazione materiale relativa ai mapp. __________, __________ e __________ del CO 1, sezione di __________, avviata dall'insorgente in seguito alla revisione del piano regolatore;

ritenuto,                          in fatto

che RI 1 è proprietario dei mapp. __________, __________, __________ e __________ nella frazione di __________ del CO 1; i fondi, tra di essi confinanti, sono ubicati a circa 200 m dal nucleo di __________;

che il 18 febbraio 2009 il Consiglio consortile del Consorzio per il piano regolatore dei CO 1 ha adottato la revisione del piano regolatore; la parte preponderante del mapp. __________ e una modesta porzione del confinante mapp. __________ sono stati attribuiti alla zona agricola; la residua superficie dei mapp. __________ e __________, così come i mapp. __________ e __________ sono invece stati inseriti nella foresta;

che, adito da RI 1 con ricorso del 14 maggio 2009, il 21 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha confermato questo assetto pianificatorio (ris. n. 4082), respingendone la richiesta di mantenere nella zona edificabile tutti i fondi di sua proprietà;

che il Governo, cui questo Tribunale nel frattempo aveva retrocesso gli atti, con risoluzione del 18 novembre 2014 (n. 5267) ha nuovamente respinto il ricorso del 14 maggio 2009, decisione poi tutelata da questa Corte (STA 90.2014.50 del 2 dicembre 2016);

che il 2 marzo 2017 RI 1 ha notificato direttamente al Tribunale di espropriazione le pretese per espropriazione materiale relative ai vincoli pianificatori gravanti i mapp. __________, __________ e __________;

che, concluso lo scambio degli allegati il 6 luglio 2017 con l'inoltro della duplica del CO 1, il 24 gennaio 2018 le parti sono state convocate per l'udienza di conciliazione;

che l'11 ottobre 2018 il Tribunale di espropriazione ha visitato in contraddittorio i luoghi della contestazione;

che il 6 novembre 2018 RI 1 ha sollecitato il Tribunale di espropriazione, postulando l'evasione del gravame entro il 24 novembre 2018;

che con atto del 17 aprile 2019 RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando che sia fatto ordine all'istanza inferiore di procedere all'emanazione della sentenza entro il 6 maggio 2019; a sostegno della sua richiesta egli invoca una denegata, rispettivamente ritardata giustizia, sottolineando di aver sollecitato a più riprese la definizione della procedura da parte del Tribunale di espropriazione e che dalla

presentazione del ricorso del 14 maggio 2009 davanti al Consiglio di Stato sono ormai passati dieci anni;

che all'impugnativa resistono il Tribunale di espropriazione e il CO 1 con argomenti che, ove necessario, verranno discussi in seguito;

che il ricorrente non ha replicato, ma il 28 luglio 2019 ha sollecitato l'emanazione del giudizio da parte di questo Tribunale;

considerato,                   in diritto

che per l'art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile; in tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45);

che, dunque, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 50 cpv. 1 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100);

che la legittimazione attiva di RI 1, che ha qualità di parte nella procedura davanti al Tribunale di espropriazione ed è dunque abilitato anche a interporre un'impugnativa nel procedimento principale, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm; cfr. Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, ad art. 46a n. 5 segg. con rinvii);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 4 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che, analogamente all'art. 46a della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), l'art. 67 LPAmm è di natura puramente procedurale; esso non menziona i criteri in base ai quali dev'essere valutata la sussistenza di un caso di denegata, rispettivamente ritardata giustizia (cfr. Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., n. 4);

che secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che sancisce il principio di celerità, nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha in diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole; l'obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole impone alle autorità di statuire entro un limite temporale che risulti giustificato dalla natura e dall'insieme delle circostanze del caso (DTF 135 I 265 consid. 4.4, 117 Ia 193 consid. 1c);

che, in assenza di termini perentori o ordinatori del diritto cantonale, l'esistenza di un ritardo ingiustificato nell'evasione di una pratica amministrativa dipende dalle circostanze concrete: tipo di procedura, necessità istruttorie, complessità delle situazioni di fatto e di diritto sollevate, comportamento dell'autorità e delle parti interessate, nonché dagli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 135 loc. cit., 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2; Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., n. 21; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016; Jacques Dubey/Jean-Babtiste Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014 n. 2007 seg., Adelio Scolari, Diritto Amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 474 seg.; Borghi/Corti, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 45);

che, dunque, la questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato dev'essere decisa soprattutto sulla base di un apprezzamento globale del lavoro effettuato: posto che il cittadino non può pretendere che l'autorità si occupi solo e soltanto della sua causa, i tempi morti sono inevitabili; il semplice fatto che un atto processuale avrebbe potuto essere compiuto prima ancora non permette di concludere a una violazione di detto principio (DTF 124 I 139 consid. 2b);

che decisivo è unicamente il fatto di sapere se i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono oggettivamente ingiustificati; poco importa che questo ritardo sia dovuto a un comportamento negligente dell'autorità o ad altra circostanza;

che l'insorgente rimprovera al Tribunale di espropriazione di non aver, al momento dell'inoltro del ricorso per denegata giustizia il 17 aprile 2019, ancora deciso sulla sua richiesta d'indennità;

che il Tribunale di prima istanza spiega che la pratica in oggetto s'iscrive nel novero di diverse procedure conseguenti alla revisione del piano regolatore del CO 1; tra queste una risultava ancora in fase di scambio degli allegati, mentre le altre erano mature per l'udienza finale;

che, in concreto, l'andamento della procedura svolta davanti al Tribunale di espropriazione può essere così riassunto:

•   2 marzo 2017             notificazione della pretesa

•   6 marzo 2017             costituzione del collegio giudicante, intimazione dell'istanza e assegnazione del termine per la risposta

•   8 maggio 2017           risposta del Comune

•   9 maggio 2017           intimazione della risposta e assegnazione del termine di replica

•   8 giugno 2017            replica

•   9 giugno 2017            intimazione dell'allegato di replica e assegnazione del termine per la duplica

•   19 giugno 2017          richiesta atti da parte del Comune

•   21 giugno 2017          trasmissione atti al Comune

•   6 luglio 2017               ritorno atti dal Comune

•   6 luglio 2017               duplica

•   7 luglio 2017               intimazione della duplica

•   2 novembre 2017        sollecito evasione da parte di RI 1

•   8 novembre 2017        citazione all'udienza, prevista per il 5 dicembre 2017

•   21 novembre 2017      richiesta rinvio udienza da parte del Comune

•   24 novembre 2017      rinvio udienza al 24 gennaio 2018

•   4 dicembre 2017         fax datato 1° aprile 2017 (giunto al Tribunale il 5 dicembre 2017) richiesta di anticipare l'udienza da parte di RI 1

•   4 dicembre 2017         intimazione fax "1° aprile 2017" alle parti;

•   7 dicembre 2017         risposta/complemento motivazione della richiesta di rinvio dell'udienza da parte del Comune

•   11 dicembre 2017       conferma data udienza del 24 gennaio 2018

•   24 gennaio 2018         richiamo atti dal Comune

•   15 febbraio 2018        sollecito fissazione sopralluogo da parte di RI 1

•   19 febbraio 2018        trasmissione degli atti richiamati

•   14 agosto 2018          sollecito fissazione del sopralluogo da parte di RI 1

•   27 agosto 2018          fissazione sopralluogo per l'11 ottobre 2018

•   11 ottobre 2018          sopralluogo

•   6 novembre 2018        sollecito evasione gravame da parte di RI 1

•   17 aprile 2019            sollecito evasione gravame da parte di RI 1

che sia alla luce dello svolgimento regolare conosciuto dalla procedura di ricorso, sia a quella dei motivi portati con la risposta dal Tribunale di prima istanza non è possibile intravedere una volontà di procrastinare inutilmente i tempi della definizione del procedimento; tantomeno traspare una determinazione della Corte a non voler decidere la vertenza;

che avendo riguardo anche della natura meramente patrimoniale della causa, la necessità di emettere dei giudizi coordinati, aventi un fondamento comune, è atta in linea di principio a giustificare alcuni tempi morti, specie qualora il numero delle pratiche, come è il caso concreto, non è trascurabile (9);

che, quanto spiegato, permette di concludere che anche se dall'ultimo atto di causa (sopralluogo dell'11 ottobre 2018) sono ormai passati quasi 10 mesi, l'agire del Tribunale di espropriazione risulta ancora oggettivamente giustificato;

che, per giudicare l'operato del Tribunale di espropriazione, privo di pertinenza è il riferimento al ricorso del 14 maggio 2009; determinante ai fini della valutazione dell'andamento della procedura è, invece, la data in cui l'insorgente ha notificato le sue pretese all'istanza giudiziaria, ovvero il 2 marzo 2017; la procedura dunque non si protrae da dieci anni - come pretende l'insorgente - ma da meno di due anni e mezzo, durante i quali il Tribunale non è rimasto inattivo;

che in definitiva il ricorso va dunque respinto, caricando la tassa di giustizia e le ripetibili in favore del Comune, assistito da un patrocinatore, in capo all'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 e 49 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. RI 1 verserà inoltre fr. 1'000.- al CO 1 a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La segretaria

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