Incarto n. 50.2009.2
Lugano 7 luglio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2009 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 21 gennaio 2009 (n. 10.2004.52) del Presidente supplente del Tribunale di espropriazione, che ha accertato la legittimazione attiva di __________ nell'ambito della causa promossa nei confronti del comune di __________ e dello Stato del Canton Ticino per titolo di espropriazione materiale del mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
- 25 febbraio 2009 del comune di __________;
- 3 marzo 2009 del Tribunale di espropriazione;
- 20 marzo 2009 della Confederazione Svizzera;
- 23 marzo 2009 dello Stato del Canton Ticino;
- 27 marzo 2009 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel gennaio del 1989 __________ hanno comperato per la somma di fr. 2'200'000.- il mapp__________ RFD di __________, un fondo in gran parte prativo di complessivi 8'251 mq posto nella zona residenziale estensiva R2 di __________;
che l'8 luglio 1999 i comproprietari hanno convenuto in giudizio il comune di __________ e lo Stato del Canton Ticino innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, onde ottenere l'espropriazione formale del loro fondo, rispettivamente una indennità d'esproprio materiale di fr. 4'668'676.20, conseguentemente ai vincoli di inedificabilità istituti dal piano regolatore cantonale di protezione della __________, fondato sul decreto legislativo sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) ed adottato dal Consiglio di Stato il 30 aprile 1997;
che in sede di riposta lo Stato e il comune di __________ si sono opposti alle domande, contestando in particolare l'avverarsi di un caso di espropriazione materiale; entrambi gli enti hanno peraltro chiamato in causa la Confederazione, che nel contesto del programma di realizzazione del __________ si era impegnata ad assumere il 63% di eventuali oneri di espropriazione materiale;
che nel successivo, ulteriore scambio di allegati e all'udienza di conciliazione del 3 giugno 2003 - presente pure la Confederazione nel frattempo intervenuta in lite - le parti si sono integralmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse;
che un anno dopo, il 16 giugno 2004, il Tribunale di espropriazione ha esperito un sopralluogo;
che conclusa l'istruttoria, il 27 settembre 2005 è stato indetto il dibattimento finale, in occasione del quale le parti ad eccezione del comune di __________ - hanno esibito una memoria conclusiva ribadendo essenzialmente le proprie tesi di fondo;
che sollecitato ad emanare il proprio giudizio, il 2 luglio 2007 il Tribunale di espropriazione ha scoperto che nel corso del 2005 il mapp. __________ di __________ era diventato di proprietà esclusiva di __________, il quale si era dapprima aggiudicato per 42'000.- fr. i ¾ del fondo ad un'asta dell'UE di __________ ed in seguito aveva comprato al prezzo di fr. 6'000.- la quota di comproprietà di ¼ restante, che due fratelli avevano acquisito nel 2003 ad un pubblico incanto dei beni di __________, nel frattempo fallito;
che preso atto della situazione venutasi a creare, il 18 settembre 2007 il Tribunale di espropriazione ha scritto a __________, informandolo che quale nuovo proprietario del mapp. __________ era subentrato di diritto nel procedimento espropriativo e gli era data facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni; copia di questa missiva è stata trasmessa per sola conoscenza alle parti che sino a quel momento avevano partecipato alla procedura;
che dopo aver richiesto invano delle delucidazioni, __________ (cessionaria delle pretese espropriative del fallito __________), __________ hanno impugnato la predetta comunicazione innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento siccome tesa a privarli indebitamente della loro capacità e legittimazione processuale; nel contempo, gli insorgenti hanno ricusato la Presidente e la segretaria giurista del Tribunale di espropriazione per aver condotto un'istruttoria segreta, compiuto atti processuali irriti e violato il segreto d'ufficio a loro danno;
che il 28 novembre 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto rivolto contro un atto, la comunicazione del 18 settembre 2007, privo delle connotazioni di una decisione impugnabile; ha invece accolto la domanda di ricusa della Presidente del Tribunale di espropriazione, che con la lettera indirizzata a RI 1 aveva dato modo agli insorgenti di dubitare della sua imparzialità ed indipendenza di giudizio;
che con decisione 28 luglio 2008 il Presidente supplente del Tribunale di espropriazione ha a sua volta accolta l'istanza di ricusa della segretaria giurista del tribunale stesso;
che sanate le violazioni nelle quali era incorsa la Presidente titolare del Tribunale di espropriazione, il 21 gennaio 2009 il supplente si è pronunciato sulla situazione processuale venutasi a creare conseguentemente all'acquisizione totale del mapp. __________ ad opera di RI 1, accertando che quest'ultimo non era parte nella causa pendente e che la legittimazione attiva spettava sempre a __________ - cessionaria della pretesa espropriativa abbandonata dalla massa dei creditori di __________ (art. 260 legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889; LEF; RS 281.1) - a __________, a __________ ed a __________;
che il primo giudice ha ritenuto in sostanza che per il duplice rinvio dato dagli art. 70 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1) e 24 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), alla fattispecie tornasse applicabile l'art. 110 del codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC; RL 3.3.2.1), norma che in caso di alienazione dell'oggetto litigioso impone la continuazione del processo tra coloro che si trovano in causa, fatta salva l'ipotesi di un subingresso nella lite dell'acquirente, subordinato però al consenso di tutte le parti;
che data per scontata la legittimazione di __________ quale cessionaria della pretesa espropriativa ex art. 260 LEF, il Presidente supplente del Tribunale di espropriazione ha reputato in pratica che senza il consenso di __________, o una clausola in tale senso contenuta nel verbale d'incanto delle loro quote di comproprietà sul mapp. __________, RI 1 non poteva subentrare quale attore nella causa che essi avevano avviato nel 1999, tanto più che il nuovo proprietario del fondo l'aveva acquisito ad un prezzo manifestamente condizionato dalla presenza dell'aggravio espropriativo;
che mediante ricorso 23 febbraio 2009 RI 1 ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma nel senso di accertare la legittimazione attiva sua e d__________ nella causa relativa all'espro-priazione materiale del mapp. __________ di __________;
che a mente del ricorrente, i principi sanciti dall'art. 110 CPC - norma di mera natura procedurale - non sono applicabili alla fattispecie; il merito del contendere, riferito all'odierna titolarità del credito di espropriazione materiale fatto valere dai pregressi proprietari del mappale __________, va risolto ponendo mente al fatto che l'insorgente ha acquisito interamente il terreno, in via di aggiudicazione prima (¾) e di compravendita poi (¼), e con esso la pretesa espropriativa incorporata nel fondo;
che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione sono pervenuti __________, i quali hanno avversato partitamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorre - in appresso;
che la Confederazione, lo Stato del Canton Ticino e il comune di __________ non hanno presentato osservazioni, rimettendosi in pratica al giudizio del Tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 50 cpv. 1 Lespr;
che certa è la legittimazione attiva del ricorrente, il quale è stato di fatto chiamato in causa dalla Presidente titolare del Tribunale di espropriazione (art. 25 LPamm) e risulta in ogni modo portatore di un interesse personale, diretto ed attuale a dolersi del pregiudizio che la decisione impugnata gli arreca e che il gravame tende a rimuovere (art. 43 LPamm);
che il ricorso, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che in passato questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che in caso di trasferimento di proprietà successivo all'entrata in vigore di una restrizione costitutiva di espropriazione materiale la facoltà di richiedere un'indennità spetta di principio all'ultimo proprietario del fondo colpito; in effetti, se un simile diritto non è ancora stato esercitato, si deve ritenere che la pretesa passi al nuovo proprietario anche in assenza di un'esplicita cessione (RDAT I-2001 n. 31; STA 50.2001.15 del 26 ottobre 2001);
che, per contro, mediante accordo con l'acquirente del fondo, il venditore può riservarsi il diritto di mantenere e far valere la pretesa di indennizzo per espropriazione materiale nei confronti dell'ente pubblico; in tale evenienza, il credito di esproprio materiale non resta incorporato nell'immobile toccato dall'evento e non segue i cambiamenti di proprietà che lo interessano;
che a causa iniziata, ovvero in costanza di litispendenza, la cessione senza riserve del bene per il quale si è chiesta un'indennità di espropriazione materiale si configura alla stregua di un'alienazione dell'oggetto litigioso, intesa come trasferimento del diritto fatto valere, che a determinate condizioni può dar adito ad una successione particolare nell'ambito del procedimento amministrativo pendente;
che la LPamm non prevede norme specifiche volte a regolamentare la successione nel procedimento amministrativo, limitandosi a dichiarare applicabili per analogia le disposizioni del CPC (cfr. art. 24 LPamm);
che quest'ultime, segnatamente gli art. 102 e 103 CPC, operano una distinzione tra la successione a titolo universale e la successione a titolo particolare: nel primo caso (art. 102 CPC), il successore subentra nella procedura senza dover ottenere il consenso delle altre parti, nel secondo (art. 103 CPC) - riferito in particolare all'alienazione dell'oggetto litigioso - l'acquirente deve invece trovare l'accordo delle parti in causa, atteso che di principio il processo continua tra i contendenti originari e la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti del titolare del diritto alienato (cfr. art. 110 CPC, cui rinvia l'art. 103 CPC);
che nel caso di specie, il fallimento di __________, proprietario del mapp. __________ in ragione di ¼, ha fatto sì che la massa dei creditori sia subentrata al suo posto nel processo pendente (trattasi di una forma di sostituzione a titolo universale; cfr. Fabrizio Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 45); la successiva cessione della pretesa espropriativa a__________, operata giusta l'art. 260 LEF, ha conferito all'istituto bancario sia la legittimazione ad agire nella causa in essere davanti al Tribunale di espropriazione, sia la titolarità - nella misura di ¼ - del diritto sostanziale rivendicato in quel procedimento;
che le quote di comproprietà di __________ (¾) sono state invece aggiudicate a RI 1 in esito ad una procedura esecutiva in via di realizzazione di pegno immobiliare, nell'ambito della quale i titolari del fondo posto all'incanto non hanno potuto né riservarsi, né cedere formalmente il credito di espropriazione materiale oggetto della causa avviata nel 1999;
che in simili evenienze è dubbio che dal profilo processuale si sia avverata un'alienazione dell'oggetto litigioso, cioè un trasferimento della pretesa di esproprio materiale avanzata in causa dai pregressi proprietari del mapp. __________; l'assenza di qualsiasi indicazione in merito negli atti concernenti la procedura esecutiva (vedi inc. __________ dell'UE di __________) ed il prezzo pagato dall'aggiudicatario (fr. 6.80/mq, di poco superiore alla stima peritale del fondo, giudicato inedificabile), lasciano infatti supporre che malgrado il passaggio di proprietà della part. __________ il credito legato alla sua presunta espropriazione materiale sia rimasto - in misura di ¾ - nelle mani di __________;
che quand'anche così non fosse, nulla muterebbe nella posizione delle parti in causa, poiché l'art. 110 cpv. 2 CPC non consente a RI 1 di subentrare nel processo al posto di coloro che l'hanno promosso, stante l'opposizione chiaramente manifestata da quest'ultimi;
che il fatto che in materia di sostituzione nel contenzioso amministrativo le norme del CPC siano applicabili solo in via di analogia non consente ai giudici delle espropriazioni di ignorarle e di approdare alla soluzione auspicata dal ricorrente, che dopo aver compreso grazie allo scritto 18 settembre 2007 della Presidente del Tribunale di espropriazione di poter forse sfruttare favorevolmente circostanze di cui era all'oscuro, vorrebbe ora farsi riconoscere in via giurisprudenziale la qualità per agire nel processo pendente, unitamente alla titolarità del diritto che i vecchi proprietari della part. __________ hanno fatto valere in quel contesto;
che come previsto in ambito civile, all'insorgente resta evidentemente riservata la facoltà di promuovere all'occorrenza una causa di regresso nei confronti degli attori qui resistenti;
che ferme queste premesse, il gravame va senz'altro respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26 Cost.; 5 LPT; 103, 110 CPC; 39, 50, 70 Lespr; 3, 18, 24, 25, 28, 31, 43 LPamm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare ai resistenti __________ complessivi fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
patr. dall' tutti patr. dall' Lugano; patr. dall' ; .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario