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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.11.2007 50.2007.7

28 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,888 parole·~9 min·2

Riassunto

Lo scritto con cui il TE comunica ad un terzo che è subentrato di diritto in una causa di espropriazione materiale non costituisce decisione impugnabile. Tale esternazione giustifica tuttavia la ricusa della Presidente del TE per parvenza di imparzialità (anticipazione di giudizio)

Testo integrale

Incarto n. 50.2007.7  

Lugano 28 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso e contestuale istanza di ricusa 5 ottobre 2007 di

RI 1 patrocinati da: PA 1  

contro  

·     lo scritto 18 settembre 2007 con il quale il Tribunale di espropriazione ha comunicato a __________, nuovo proprietario del mapp. __________ RFD di __________, di essere subentrato di diritto nella procedura di espropriazione materiale avviata dai ricorrenti quali pregressi comproprietari del fondo;   ·     la Presidente e la segretaria giurista del Tribunale di espropriazione;

viste le risposte:

-    12 ottobre 2007 del Tribunale di espropriazione;

-    17 ottobre 2007 del municipio di __________;

-    23 ottobre 2007 dello Stato del Canton Ticino;

-    26 ottobre 2007 della Confederazione svizzera;

-    12 novembre 2007 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che l'8 luglio 1999 RI 1, all'epoca comproprietari in ragione di ¼ ciascuno del mapp__________ RFD di __________, hanno convenuto in giudizio il CO 1 e lo Stato del Canton Ticino innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, onde ottenere l'espropriazione formale del loro fondo, rispettivamente un'indennità d'esproprio materiale, conseguentemente ai vincoli di inedificabilità istituti dal piano regolatore cantonale di protezione della __________, fondato sul DLBN ed adottato dal Consiglio di Stato il 30 aprile 1997;

che in sede di riposta lo Stato e il CO 1 si sono opposti alle domande, contestando in particolare l'avverarsi di un caso di espropriazione materiale; entrambi gli enti hanno peraltro chiamato in causa la Confederazione, che nel contesto del programma di realizzazione del __________ si era impegnata ad assumere il 63% di eventuali oneri di espropriazione materiale;

che nel successivo, ulteriore scambio di allegati e all'udienza di conciliazione del 3 giugno 2003 - presente pure la Confederazione nel frattempo intervenuta in lite - le parti si sono integralmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse;

che un anno dopo, il 16 giugno 2004, il Tribunale di espropriazione ha esperito un sopralluogo;

che conclusa l'istruttoria, il 27 settembre 2005 è stato indetto il dibattimento finale, in occasione del quale le parti ad eccezione del CO 1 - hanno esibito una memoria conclusiva ribadendo essenzialmente le proprie tesi di fondo;

che sollecitato ad emanare il proprio giudizio, il 2 luglio 2007 il Tribunale di espropriazione ha scoperto che nel corso del 2005 il mapp. __________ di __________ era diventato di proprietà esclusiva di __________, il quale aveva dapprima comprato una quota di comproprietà di ¼ del fondo ed in seguito si era aggiudicato i ¾ restanti ad un'asta dell'UE di Lugano;

che preso atto della situazione venutasi a creare, il 18 settembre 2007 il Tribunale di espropriazione ha scritto a __________, informandolo che quale nuovo proprietario del mapp. __________ era subentrato di diritto nel procedimento espropriativo e gli era data facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni; copia di questa missiva è stata trasmessa per sola conoscenza alle parti che sino a quel momento avevano partecipato alla procedura;

che dopo aver richiesto invano delle delucidazioni, __________ (cessionaria delle pretese espropriative di __________), __________ hanno impugnato la predetta comunicazione innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento siccome volta a privarli indebitamente della loro capacità e legittimazione processuale; nel contempo, gli insorgenti hanno ricusato la Presidente e la segretaria giurista del Tribunale di espropriazione per aver condotto un'istruttoria segreta, compiuto atti processuali irriti e violato il segreto d'ufficio a loro danno;

che il Tribunale di espropriazione si è limitato a sottolineare di aver semplicemente avvisato il nuovo proprietario della procedura espropriativa in corso, invitandolo ad esprimersi in merito per salvaguardare il suo diritto di essere sentito; dal canto loro, il municipio di __________, lo Stato e la Confederazione hanno rinunciato a formulare osservazioni e proposte di giudizio;

che __________ ha invece sollecitato la reiezione dell'impugnativa e dell'istanza di ricusa, avversando le tesi dei ricorrenti con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito;

considerato,                   in diritto

                                         che in materia espropriativa il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato contro le decisioni del Tribunale di espropriazione o del suo Presidente (cfr. art. 50 cpv. 1 Lespr), ossia contro provvedimenti fondati sul diritto pubblico, Lespr in particolare, adottati iure imperii da queste autorità in un caso concreto, per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi o per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione oppure per respingere o dichiarare inammissibili domande volte a costituire, modificare, annullare od accertare diritti od obblighi (cfr. art. 5 PA, 37 e 38 Lespr; RDAT II-1994 N. 8; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 n. 4a; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35 B I; Knapp, Précis de droit administratif, IV. ed., n. 958);

che nel caso di specie, la lettera 18 settembre 2007 che il Tribunale di espropriazione ha indirizzato a __________ non è configurabile alla stregua di una decisione impugnabile; trattasi di un semplice avviso formulato in termini tanto infelici quanto categorici con il quale il primo giudice ha in sostanza fatto sapere al nuovo proprietario del mapp. __________ di __________ che il suo fondo era oggetto di una procedura di espropriazione materiale ancora pendente, da un lato, e che egli era subentrato de iure nel processo, dall'altro;

che un simile atto non ha tuttavia minimamente intaccato i diritti e lo statuto processuale dei ricorrenti, i quali dovranno essere esaminati e definiti nel contesto della sentenza che il Tribunale di espropriazione è chiamato a rendere a conclusione del procedimento avviato nel 1999;

che in quanto teso ad avversare la comunicazione 18 settembre 2007 del Tribunale di espropriazione il gravame proposto dagli insorgenti si avvera dunque inammissibile per mancanza di una decisione impugnabile;

che le disattenzioni procedurali nelle quali è incorso il primo giudice posteriormente alla chiusura dell'istruttoria ed alla presentazione delle conclusioni non permettono di giungere ad una soluzione diversa; il fatto che nel salvaguardare il diritto di essere sentito del nuovo proprietario il Tribunale di espropriazione abbia violato quello delle parti da anni in causa (omettendo di invitare anch'esse a prendere posizione sulla situazione venutasi a creare) non consente a questo tribunale di entrare nel merito di una impugnativa irricevibile per carenza di un presupposto processuale essenziale qual'è la sussistenza di una decisione formale deducibile in giudizio;

che in quanto volto a propugnare la ricusa della Presidente del Tribunale di espropriazione il ricorso risulta per contro ricevibile;

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'istanza sono infatti date dall'art. 4 cpv. 2 e 3 del Regolamento d'esecuzione della legge di espropriazione, fermo restando che sulla contestazione riguardante la segretaria giurista del Tribunale di espropriazione deve in ogni modo decidere la sua Presidente (cfr. art. 4 cpv. 2 RLespr), o chi per essa in caso di accoglimento dell'istanza di ricusa che la concerne;

che in virtù del duplice rinvio dato dagli art. 4 cpv. 1 RLespr e 32 cpv. 1 PAmm, per i Presidenti dei Tribunale di espropriazione valgono i motivi di ricusa e astensione previsti dal Codice di procedura civile;

che per quanto può interessare la presente contestazione, l'art. 27 lett. b CPC permette di ricusare un giudice allorquando esistono ragioni gravi;

che secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 126 I 68 consid. 3a, 125 I 119 consid. 3a e rinvii), la garanzia di essere giudicati da un tribunale indipendente ed imparziale ancorata all'art. 6 n. 1 CEDU, al pari della protezione sancita dall'art. 30 Cost., permette alle parti in causa d'esigere la ricusa di un giudice la cui situazione od il cui comportamento è suscettibile di far nascere un dubbio circa la sua imparzialità;

che tale garanzia mira in particolare ad evitare che circostanze estranee alla causa possano influire sul giudizio a favore o a scapito di una parte; essa impone la ricusa non soltanto quando una prevenzione effettiva del magistrato è stata accertata, ma anche quando sussiste un sospetto di parzialità confortato da elementi concreti constatati oggettivamente e nasce dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi equanimemente della vertenza processuale (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b);

che una parte è segnatamente legittimata a denunciare una parvenza di parzialità idonea a giustificare una ricusa allorquando il giudice, mediante dichiarazioni rilasciate prima o durante il procedimento, manifesta un'opinione già acquisita circa l'esito del litigio (DTF 115 Ia 180 consid. 3); la prassi del Tribunale federale nega invece ai provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del giudice che li ha adottati (DTF 116 Ia 14 consid. 5b);

che __________, __________, __________ e __________ hanno ricusato la Presidente del Tribunale di espropriazione per aver svolto accertamenti istruttori a loro insaputa, compiuto atti processuali irriti e violato il segreto d'ufficio;

che in concreto, sollecitata ad emanare la sentenza, la Presidente del Tribunale di espropriazione ha incaricato la sua segretaria di effettuare un'ispezione a RF, dalla quale è emerso che nel 2005 il mapp. __________ di __________ era diventato di proprietà esclusiva di __________;

che invece di comunicare al nuovo proprietario e a tutte le parti in causa il solo esito dell'accertamento, con contestuale invito a presentare osservazioni a riguardo, la Presidente ricusata ha interpellato direttamente soltanto __________, informandolo che quale nuovo proprietario del mapp. __________ era subentrato di diritto nel procedimento espropriativo e che di conseguenza gli era data facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni;

che così facendo la Presidente del Tribunale di espropriazione ha imprudentemente anticipato il suo parere, peraltro opinabile, circa un'eventuale successione particolare nel procedimento in atto e la titolarità del credito di espropriazione materiale rivendicato nei confronti della Confederazione, del cantone e del CO 1;

che tanto basta per ammettere la domanda di ricusa formulata nei confronti della Presidente del Tribunale di espropriazione, poiché omettendo di tutelare il diritto di essere sentito delle parti in causa, in particolare degli attori, e soprattutto manifestando un'opinione acquisita in ordine alla successione nel processo di __________ ed alla conseguente impossibilità per i vecchi proprietari di ottenere le indennità rivendicate, la magistrata ha dato modo a quest'ultimi di dubitare della sua imparzialità ed indipendenza di giudizio;

che la tassa di giustizia viene suddivisa tra i ricorrenti e __________, unico resistente, secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 28 PAmm); le ripetibili sono date per compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 30 Cost.; 5 PA; 37, 38, 50, 70 Lespr; 4, 5 RLespr, 27 CPC; 28, 31 e 32 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La domanda di ricusa della Presidente del Tribunale di espropriazione è accolta.

§.  Di conseguenza gli atti sono retrocessi al Tribunale di espropriazione, affinché venga designato un supplente giusta l'art. 5 RLespr che abbia a trattare la causa n. 10.2004.52 e decidere l'istanza di ricusa della segretaria giurista del tribunale medesimo.

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 400.- e del resistente __________ per la differenza. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                                      5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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