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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.10.2005 50.2005.2

6 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·5,217 parole·~26 min·1

Riassunto

Espropriazione materiale negata in assenza delle circostanze eccezionali necessarie secondo giurisprudenza per ammetterla in caso di mancata inclusione in zona edificabile. Valutazione dell'indennità di esproprio formale.

Testo integrale

Incarto n. 50.2005.2  

Lugano 6 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 gennaio 2005 di

RI 1 RI 2 entrambi patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 30 novembre 2004 (no. 26/96-115) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la proprietà del mapp. __________ RF di __________ nel contesto degli interventi di recupero dell'ambiente naturale previsti dal PR cantonale di protezione del laghetto di __________;

viste le risposte:

-    28 gennaio 2005 del Tribunale di espropriazione;

-    16 febbraio 2005 dello Stato del Canton Ticino e del comune di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La comunione ereditaria composta da RI 2 e RI 1 è proprietaria della part. no. __________ RF di __________, un fondo di forma regolare di complessivi mq 8'973 censito a RF quale prato (mq 5'030) e palude (mq 3'943). Il terreno si affaccia direttamente sulla sponda settentrionale del lago di __________, in località __________, ed è delimitato a N da via __________ (mapp. __________), mentre verso O confina con un riale e verso E con un sentiero pedonale (__________, mapp. __________).

                                  B.   Nel settembre del 1958 il Consiglio di Stato ha approvato un piano regolatore di protezione del laghetto di __________ fondato sull'allora vigente Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN). A quel tempo, la porzione della part. __________ adiacente al lago è stata posta in zona 2, con divieto di costruzione, di soppressione canneti ed altra vegetazione, e di mutazione della configurazione del terreno. La parte N del fondo è stata invece collocata nella cosiddetta zona 3, in cui era consentita la costruzione di case non superanti un piano oltre il seminterrato, con un'altezza massima di 5.5 m misurati sul fronte a valle dello stabile, dal terreno naturale alla gronda.

                                         Il comune di CO 1, con il proprio PR comunale del 1972 entrato in vigore il 7 ottobre 1975, ha apposto un vincolo AP4 (zona di svago) invano avversato dai proprietari sulla fascia N del mapp. __________, per il resto inedificabile. Nel complesso, la pianificazione comunale ha ulteriormente esteso la protezione del laghetto e del suo ambiente, vincolando con servitù di espropriazione tutte le rive e una vasta porzione del retroterra. Questo comprensorio, unitamente ad altre zone, è stato peraltro inserito nei territori protetti a titolo provvisorio in applicazione del DFU del 1972.

                                         In data 20 dicembre 1991 Consiglio di Stato ha adottato un piano regolatore cantonale di protezione del laghetto di __________ (in seguito: PRPLO) sulla scorta degli art. 8 ss. RDLBN. Tutti i fondi a ridosso del lago, compresa la porzione meridionale del mapp. __________, sono stati inclusi nella zona di protezione restrittiva della natura (PrNa I), eletti al rango di monumenti naturali e soggetti a vincolo di espropriazione a favore dello Stato (cfr. art. 6 NAPRPLO). Il settore N-E della part. __________, più discosto dallo specchio d'acqua, è stato assegnato alla zona PrNa II, un comparto territoriale votato all'esproprio da parte del comune nel quale devono essere promossi e salvaguardati i valori naturali e ambientali caratteristici (art. 7 NAPRPLO).

                                  C.   Una volta ottenuti i crediti necessari all'attuazione degli scopi perseguiti dal PRPLO, nel dicembre del 1996 lo Stato ha avviato la procedura di espropriazione formale di alcuni fondi inclusi nella zona di protezione della natura, tra cui l'intero mapp. __________. Dalla tabella espropriativa concernente questo terreno emerge che il Cantone ha offerto un'indennità di fr. 10.- il mq per 2'710 mq di prato, rispettivamente di fr. 2.- il mq per 6'263 mq di canneto.

Il 5 febbraio 1997 la comunione proprietaria del fondo ha insinuato una pretesa di indennità pari a fr. 180.-/mq per 5'030 mq di prato e a fr. 30.-/mq per 3'943 mq di canneto, sostenendo con dettagliata motivazione che il PR di __________ del 1975 aveva generato espropriazione materiale a carico di un'ampia superficie del fondo. In via subordinata, gli espropriati hanno sollecitato il riconoscimento di un indennizzo identico a quello fissato nel 1987 dal Tribunale federale per l'esproprio di quattro particelle poste sulla sponda orientale del lago (fr. 80.-/mq per la superficie prativa e fr. 10.-/mq per i canneti).

Il 20 ottobre 1997 il Cantone ha chiamato in causa il comune di CO 1, il quale è intervenuto in lite ossequiando una convenzione sottoscritta nel 1989 al fine di ripartire tra i due enti pubblici le competenze e gli oneri derivanti dalle espropriazioni e dagli interventi di protezione previsti dal PRPLO.

All'udienza di conciliazione del 16 giugno 1998 le parti hanno mantenuto le proprie posizioni. In sede di risposta 16 luglio 1998 il Cantone ha negato l'avverarsi di un'espropriazione materiale a danno del mapp. __________, completamente inedificabile sin dal 1972 ed escluso dal PGC al momento dell'approvazione del PR.

Al termine dell'istruttoria, i contendenti hanno esibito una memoria conclusiva con la quale hanno essenzialmente ribadito le proprie tesi, allegazioni e domande.

                                  D.   Esaurite le formalità processuali, con sentenza del 30 novembre 2004 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati, assegnando loro fr. 20.- il mq per 5'283 mq di prato e fr. 5.- il mq per 3'690 mq di canneto dopo aver concluso che il mapp. __________ non era stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dello statuto pianificatorio assegnatogli nel 1975.

Evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale e sottolineate le differenze che caratterizzano il dezonamento per rapporto alla mancata attribuzione alla zona edificabile, il primo giudice ha stabilito che una parte del fondo (quella gravata dal vincolo AP) non era stata inclusa in zona edificabile, misura che può generare obbligo di risarcimento solo in presenza di circostanze eccezionali, in casu irrealizzate. Inglobato nei territori protetti in applicazione del DFU del 1972, solo in parte urbanizzato ed escluso dal PGC, così come dal territorio già edificato in larga misura, alla data determinante il mapp. __________ non aveva alcuna prospettiva edilizia suscettibile di imporne l'attribuzione, ancorché parziale, ad una zona edificabile del piano di utilizzazione comunale. Dato che i proprietari non potevano aspirare al riconoscimento di un indennizzo di espropriazione materiale neppure per ragioni dedotte dal principio della buona fede o della parità di trattamento, la prima istanza si è limitata a stabilire l'indennità di esproprio formale loro dovuta sulla scorta delle più recenti quotazioni di mercato concernenti terreni inedificabili, per la parte prativa, e in base ai valori normalmente attribuiti alle superfici boschive, per la parte qualificata come canneto.

                                  E.   Avverso questa pronunzia i soccombenti sono insorti mediante ricorso 17 gennaio 2005 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste avanzate in prima istanza.

Narrati i fatti e ripercorso nel tempo lo statuto pianificatorio del mapp. __________ a partire dal favorevole assetto esistente nel 1958, i ricorrenti hanno ribadito fermamente che il fondo - dapprima parzialmente edificabile e poi privato di ogni facoltà edificatoria - è stato oggetto di un esproprio materiale che deve dar luogo ad indennizzazione. Pur non essendo inclusa nel PGC, la proprietà era urbanizzata, ubicata in una zona largamente fabbricata in piena espansione e quindi aveva tutti i requisiti per essere edificata. Le conclusioni di segno opposto cui è pervenuto il Tribunale di espropriazione dando importanza al DFU del 1972 ed allo statuto del fondo per rapporto alle prescrizioni della LIA sarebbero errate. D'altra parte, le part. __________ e __________ situate sulla sponda orientale del lago sono state oggetto ancora di recente di rilevanti interventi edilizi ed i proprietari dei mapp. __________, anch'essi posti in quella zona, hanno ottenuto indennità di espropriazione materiale dopo aver adito le vie legali sin davanti al Tribunale federale, cosicché la mancata concessione di un congruo risarcimento per tale titolo violerebbe il principio della parità di trattamento. Anche il principio della buona fede verrebbe disatteso, ove solo si consideri che approvando il PR il Consiglio di Stato aveva indicato che le limitazioni pianificatorie equivalenti a espropriazione materiale sarebbero state pienamente indennizzate e che nel 1981 il municipio di __________ aveva manifestato l'intenzione di acquistare la part. __________, chiedendo ai proprietari quale fosse il prezzo richiesto e omettendo di reagire ad una pretesa di 1'000'000.- di fr. D'altro canto, il fondo è stato acquisito all'epoca del RT, in contropartita di una superficie più ampia ma considerata meno pregevole dal profilo della posizione, che oggi si ritrova in zona edificabile.

Data per assodata la sussistenza dell'esproprio materiale, nell'ottica della cessione definitiva del fondo gli insorgenti hanno sollecitato un'indennità di fr. 180.- il mq per il prato e di fr. 30.- il mq per il canneto. In via subordinata hanno reclamato le cifre allocate a suo tempo ai proprietari dei mapp. __________ (fr. 80.- e 10.-/mq), in ogni caso con interessi a contare dal 18 agosto 1981, giorno in cui hanno comunicato al municipio di __________ la somma desiderata per la vendita del terreno.

                                  F.   Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute.

Ad identica conclusione sono pervenuti il Cantone e il comune di CO 1, i quali hanno avversato partitamente le tesi della comunione insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse in appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei membri della comunione ereditaria RI 1 e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 13, 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso senza istruttoria sulla scorta degli atti, atteso che le caratteristiche del mappale espropriato e dei luoghi circostanti sono perfettamente note al tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Espropriazione materiale

La vertenza si concentra sull'indennità dovuta ai ricorrenti per l'espropriazione formale dell'intero mapp. __________ di __________ promossa dal Cantone in adempimento del PRPLO del 1991. Chiamato a fissare il risarcimento spettante agli espropriati, il primo giudice si è chiesto - come impone la giurisprudenza (DTF 116 Ib 239 consid. 2b) - se il fondo era stato oggetto di una pregressa espropriazione materiale, giungendo a conclusioni negative. La materia dell'odierno contendere ruota soprattutto attorno a questa deduzione, fermamente contestata dai proprietari del terreno.

2.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).

La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re Wettstein) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza Barret (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).

2.2. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, pronuncia un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta "Auszonung") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 122 II 326 consid. 4, 121 II 417 consid. 3e). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno è, cumulativamente, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, pronto per l'edificazione o dotato perlomeno delle infrastrutture di urbanizzazione primaria ed il suo proprietario ha già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione. Oppure quando il fondo è situato in un comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT e s'impone la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo. Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 121 II 417 consid. 4b e rinvii). Perché un indennizzo sia riconosciuto occorre quindi, in linea di massima, che al momento determinante il proprietario potesse contare sul fatto che un'edificazione del suo fondo fosse realizzabile con grande probabilità in un futuro prossimo (STF 12 dicembre 2002 in re CE Somazzi).

2.3. Di norma, il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). La legislazione cantonale (cfr. art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973, corrispondente al vigente art. 39 cpv. 1 LALPT) prevedeva che il piano regolatore entrava in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione era condizione di validità e aveva effetto costitutivo.

In casu, la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nell'ottobre del 1975. A quell'epoca erano in vigore la legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 e, a livello cantonale, la già citata legge edilizia del 19 febbraio 1973. Ordinamenti che imponevano la stesura di piani di utilizzazione per disciplinare l'uso ammissibile del suolo (art. 15 e 16 LE) e che regolavano l'edificabilità dei fondi a dipendenza del loro azzonamento e della loro posizione per rapporto al perimetro del progetto generale di canalizzazione (art. 19 e 20 LIA).

                                         2.4. Il PR di __________ approvato dal Governo il 7 ottobre 1975, antecedentemente dunque all'avvento della LPT, è il primo piano di utilizzazione di cui si è dotato il comune, che in precedenza non disponeva di diritto autonomo comunale operativo. In effetti, il piano di protezione del laghetto di __________ del 1958 non era un atto pianificatorio comunale destinato a delimitare le zone edificabili e a disciplinarne l'utilizzazione, ma uno strumento cantonale di mera salvaguardia del paesaggio, fondato in quanto tale sul DLBN del 1940 e sul relativo regolamento di applicazione del 1944. Ciò non toglie che già allora una buona parte del mapp. __________, ovvero tutta la fascia meridionale a contatto con il lago, sia stata gravata da vincoli di inedificabilità per ragioni di protezione della natura e del paesaggio. A torto i ricorrenti sostengono che lo strumento di protezione varato dal Cantone nel 1958 costituisce un "valido piano regolatore", che ha conferito positivamente statuto di edificabilità ad una porzione importante del loro fondo. In realtà, a quei tempi tutto il territorio era liberamente edificabile in assenza di particolari limitazioni, per cui il mapp. __________ non solo non lo era affatto nel versante lacuale collocato in zona 2, ma lo era soltanto limitatamente nella parte superiore inserita in zona 3.

                                         Nel 1975 il comune di CO 1, con il proprio PR comunale elaborato ed adottato addirittura sotto l'egida della LE 1940, ha apposto un vincolo AP4 (zona di svago) sulla fascia settentrionale del fondo, concretizzando in sostanza il suo intento di estendere ulteriormente la protezione in essere del laghetto e del suo ambiente, vincolando con servitù di espropriazione tutte le rive e una vasta porzione del retroterra. Sta di fatto che questo aggravio costituisce tecnicamente un rifiuto di assegnazione alla zona edificabile che di principio non genera espropriazione materiale e obbligo di risarcimento. Occorre tuttavia esaminare se la fattispecie dedotta in giudizio non rientra nel novero dei casi eccezionali comunque soggetti ad indennizzazione secondo la giurisprudenza federale. Il che presuppone che alla data determinante la proprietà era idonea ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro.

2.4.1. Come ha evidenziato il Tribunale di espropriazione ripercorrendo l'iter pianificatorio di __________, nel 1973 tutta la part. __________ è stata collocata nei territori protetti a titolo provvisorio in applicazione del DFU del 17 marzo 1972 (art. 2 cpv. 1 lett. a e b). Ne segue che in quanto integralmente inclusa nei territori protetti per motivi inerenti alla salvaguardia delle rive dei laghi la proprietà RI 1 non era propriamente edificabile (cfr. art. 4 cpv. 1 DFU). Anche ammettendo che la parte settentrionale del fondo sia stata posta sotto tutela esclusivamente per necessità d'ordine paesaggistico, essa avrebbe potuto accogliere costruzioni che non fossero agricole, forestali o ad ubicazione vincolata, solo dimostrando la sussistenza di un bisogno oggettivamente fondato e l'assenza di interessi pubblici contrari (art. 4 cpv. 3 DFU).

2.4.2. All'epoca decisiva il mapp. __________ non era compreso in un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque. Una simile verifica va infatti operata alla luce delle normative federali in materia di inquinamento delle acque entrate in vigore il 1° luglio 1972 (LIA dell'8 ottobre 1971, OPA del 19 giugno 1972) e delle relative norme di applicazione cantonali (LALIA del 2 aprile 1975), le quali avevano in sostanza anticipato la suddivisione del territorio in edificabile e non poi sancita dalla LPT (DTF 122 II 326 consid. 4a). Nessuna rilevanza può essere quindi data al semplice PGC provvisorio adottato nel gennaio del 1973 dal municipio di __________, che in ogni modo - al pari del susseguente piano approvato l'8 agosto 1980 dal Dipartimento dell'ambiente - escludeva chiaramente la proprietà dei ricorrenti dal perimetro delle canalizzazioni.

2.4.3. Quest'ultima circostanza e la mancanza di un valido piano regolatore comunale porta ineluttabilmente a constatare che nel 1975 il mapp. __________ non era edificabile in forza del diritto federale vigente in quel momento, poiché con ogni evidenza non apparteneva al territorio edificabile ristretto (art. 28 OPA) siccome escluso dalle previsioni di urbanizzazione e di azzonamento del comune (RDAT 1977 p. 231). Di conseguenza, un'eventuale domanda di costruzione avrebbe dovuto essere esaminata alla luce dei limitativi art. 20 LIA e 27 OPA, e soddisfare di riflesso il noto requisito del bisogno oggettivamente fondato.

2.4.4. Al momento determinante il fondo era tutto sommato sufficientemente urbanizzato. Un terreno è infatti da considerare tale se, oltre all'accesso adeguato, le necessarie condotte d'acqua, d'energia e di evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante; l'allacciamento non deve quindi essere assoluto, essendo bastevole che sia realizzabile tenendo conto del principio di proporzionalità (art. 19 cpv. 1 LPT; Jomini, Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanung, n. 29 ad art. 19). Al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, il collegamento alla canalizzazione delle acque luride non sarebbe stato di certo banale, né verso quella che corre lungo la strada al mapp. __________, né verso il troncone che uscendo dal nucleo porta alle casette della zona di __________. L'allacciamento sarebbe stato tuttavia verosimilmente attuabile con un investimento razionale, cosicché si può ritenere che il mapp. __________ non fosse troppo penalizzato dal profilo dell'urbanizzazione. Dalle tavole processuali non risulta però che i proprietari abbiano sostenuto qualche spesa per l'urbanizzazione particolare o per l'esecuzione di interventi in vista di qualsivoglia costruzione.

2.4.5. Non occorre verificare se il fondo si trovava in un comprensorio già largamente edificato o era necessario all'edificazione nei successivi quindici anni, atteso che questi concetti attengono alla LPT (cfr. tuttavia l'art. 15 OPA), entrata in vigore posteriormente all'approvazione dell'atto pianificatorio che i ricorrenti reputano costitutivo di espropriazione materiale. Ad ogni buon conto, a mente di questo tribunale l'inclusione del mapp. __________ nella zona AP4 del PR 75 di __________ non ha mortificato alcuna prospettiva di edificarlo in un prossimo futuro e, quindi, non ha intaccato il diritto di proprietà degli insorgenti in modo da ingenerare espropriazione materiale. Colpito dai vincoli di protezione del PRPLO 58 prima e del DFU poi, in nessun tempo collocato all'interno di un PGC conforme alla legislazione sulla protezione delle acque, escluso dal territorio edificabile ristretto, soggetto alle limitazioni dell'art. 20 LIA e appartenente ad un comparto territoriale inedificabile chiaramente identificabile come tale, ancorché parzialmente urbanizzato il fondo non aveva oggettiva vocazione edilizia alla data determinante. Né i suoi proprietari potevano seriamente pensare che un'edificazione sarebbe stata realizzabile con grande probabilità in un avvenire prossimo o che un'assegnazione del terreno alla zona edificabile avrebbe dovuto imporsi per ragioni dedotte dal principio della buona fede. Certo, dopo aver ottenuto la part. __________ nell'ambito del RT, per ragioni sue la famiglia RI 1 ha rinunciato ad edificarla, confidando verosimilmente nella possibilità di potervi procedere più tardi grazie all'assetto parzialmente favorevole di cui ha beneficiato nel 1958 e al vuoto legislativo federale esistente fino al 1972. A torto, poiché nessun proprietario può contare sul fatto che un determinato terreno resterà definitivamente edificabile o che le sue possibilità edificatorie rimarranno immutate (cfr., sull'argomento, Leimbacher, Planungen und materielle Enteignung, VPL-Schrift Nr. 63, p. 21 e giurisprudenza ivi citata). D'altro canto, dal fascicolo di causa non risulta che i ricorrenti abbiano mai ricevuto da organi competenti assicurazioni vincolanti circa l'inserimento del mapp. __________ in una zona edificabile o garanzie esplicite in punto alla possibilità di edificarvi su parte della sua superficie opere rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni. Gli atti testimoniano unicamente il desiderio del comune di CO 1, a PR da tempo approvato, di acquistare il fondo in via bonale per concretizzare gli obbiettivi ancorati nella pianificazione, senza alcun accenno all'intendimento di versare risarcimenti di espropriazione materiale. Neppure il Consiglio di Stato ha mai garantito il pagamento di indennità per tale titolo, limitandosi ad evocare i contenuti dell'allora vigente art. 26 LE 73 nelle considerazioni generali introduttive della risoluzione di approvazione del PR.

2.4.6. Per quel che è del sacrificio particolare che i proprietari del fondo lasciano intendere di aver sopportato, basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalla elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer (vedi pure STF 22 maggio 2002 in re Stato del Canton Ticino c. Avosti, nella quale si conferma chiaramente che la nozione di sacrificio particolare non torna applicabile a casi di mancata attribuzione alla zona edificabile di fondi per i quali non sia dato un obbligo di inserirveli).

Dal profilo invece della parità di trattamento che gli insorgenti invocano per rapporto ai successi giudiziari riportati dai proprietari dei mapp. __________, occorre sottolineare che la situazione di quest'ultimi non era analoga a quella oggetto del presente giudizio, fondato peraltro su una giurisprudenza federale che in materia di espropriazione materiale è evoluta e si è affinata con gli anni. In effetti, nel 1972 la parte superiore dei mapp. __________ - inserita nel perimetro del PGC, perfettamente urbanizzata e posta in una zona votata all'edificazione - era stata collocata nella zona edificabile del PR di __________ e poi declassata in zona AP con una variante approvata dal Consiglio di Stato il 30 settembre 1976 (vedi STA 20 febbraio 1986 in re __________, p. 3). La vertenza sorta tra le parti si era poi conclusa nel 1987 con una transazione davanti al Tribunale federale, in virtù della quale il comune aveva acquistato i terreni in discussione a fr. 80.- il mq negando tuttavia la sussistenza di un esproprio materiale (cfr. decreti di stralcio 21 ottobre 1987 e 1° dicembre 1987 prolati dal giudice federale delegato nella causa __________). In simili evenienze questo tribunale non può riconoscere ai ricorrenti delle indennità di espropriazione materiale in applicazione del principio dell'uguaglianza giuridica. Neppure il fatto che le part. __________ situate sulla sponda orientale del lago siano state oggetto, ancora di recente, di rilevanti interventi edilizi consente di pervenire a epilogo diverso.

                                   3.   Indennità di espropriazione formale

3.1. Giusta l'art. 9 Lespr, l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. La determinazione di questa è disciplinata dal principio secondo cui l'espropriato non deve subire un danno individuale, né conseguire particolari vantaggi per effetto dell'espropriazione. In altre parole, all'espropriato deve essere garantita la stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'espropriazione non avesse avuto luogo, in modo che, per effetto dell'espropriazione, non subisca danni né consegua vantaggi pecuniari (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, N. 3 ss. ad art. 16 LFespr). L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione.

Il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr). Se non v'è presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).

Accertato che l'imposizione del vincolo AP sul mapp. __________ non è stata costitutiva di espropriazione materiale, l'indennità dovuta ai proprietari per l'esproprio formale sollecitato da Stato e comune deve essere determinata tenendo presente che l'odierna collocazione del fondo impone di considerarlo alla stregua di terreno inedificabile e  di valutarlo come tale (DTF 114 Ib 122 consid. 7a) alla data del 30 novembre 2004, giorno in cui il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità da corrispondere alla CE espropriata (art. 19 cpv. 1 Lespr).

3.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.

3.3. Le usuali indagini esperite a RF dal Tribunale di espropriazione hanno evidenziato il pagamento nella regione di riferimento di un prezzo medio dell'ordine di fr. 24.75 per terreni privi di componente edilizia e di fr. 4.60 il mq per superfici boscate. Trattasi di valori del tutto attendibili, vicini alla quotazione di fr. 30.- il mq normalmente attribuita in tutto il cantone ai buoni terreni di natura agricola (cfr. RDAT II-1994 N. 64) ed alle indennità massime di fr. 5.- il mq riconosciute di regola per l'esproprio di aree boschive (RDAT I-1999 N. 34).

3.4. Le cifre indicative di cui sopra vanno ora corrette ed adeguate in funzione delle specificità giuridiche e fattuali del mappale espropriato, in modo da giungere al suo effettivo valore venale.

La part. __________ di __________ possiede attributi interessanti per ampiezza, posizione, orientamento e facilità di accesso. Considerate queste peculiarità, l'indennità di soli fr. 20.- il mq riconosciuta dal primo giudice per la parte prativa del fondo appare senz'altro inadeguata. Essa va quindi aumentata a fr. 30.- il mq, somma che premia le effettive qualità della porzione settentrionale del terreno, garantendo agli espropriati la piena indennità prevista dalla legge sulla scorta dell'intero valore venale del diritto espropriato. Per la parte restante, ricoperta da canneti e boscaglia incolta, l'indennizzo di fr. 5.- il mq stabilito dal Tribunale di espropriazione merita invece totale conferma.

                                   4.   Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto con la parziale riforma del giudizio impugnato.

Questo esito impone di ripartire la tassa di giudizio tra le parti tenendo conto della preminente soccombenza degli espropriati (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). A quest'ultimi, assistiti da un legale iscritto nel registro degli avvocati, vanno riconosciute ripetibili commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 22 ter vCost.; 2, 4, DFU 1972; 19, 20 LIA 1971; 27, 28, OPA 1972; 15, 16, 25, 26 LE 1973; 9, 11, 19, 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza il dispositivo 1.1. della sentenza 30 novembre 2004 (no. 26/96-115) del Tribunale di espropriazione è annullato e riformato come segue:

1.1. fr. 30.- il mq per mq 5'283 di prato

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1000.- è posta carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 950.- e degli enti esproprianti per la differenza. Quest'ultimi verseranno agli espropriati fr. 60.- a titolo di ripetibili.

3.Nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

      ;           entrambi rappr. da:; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 1, 2 rappr. da: RA 1 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario