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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2006 50.2005.10

13 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,237 parole·~6 min·2

Riassunto

Pretese di indennità tardive vanno insinuate al Tribunale di espropriazione anche dopo la procedura di stima; non trattandosi di un ricorso contro una sentenza di stima il Tribunale cantonale amministrativo è incompetente

Testo integrale

Incarto n. 50.2005.10  

Lugano 13 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 settembre 2005 di

RI 1 c/o,  

contro  

la decisione 29 luglio 2005 (no. 10.2004.98-10) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire i diritti necessari alla sistemazione della strada cantonale __________ (secondo tratto);

viste le risposte:

-    12 ottobre 2005 dello Stato del Canton Ticino;

-    13 ottobre 2005 del Tribunale di espropriazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI 1 è proprietaria dei mapp. __________ e __________ RFD di __________;

                                         che il mapp. __________ è un fondo sito in zona R2S di complessivi mq 284 sul quale si erge un'abitazione monofamigliare; la proprietà si trova in posizione panoramica a valle della strada cantonale del __________, con la quale confina verso S, e si affaccia direttamente sul Lago __________;

che il mapp. __________, incluso in zona R3, è invece un fondo prativo ampio 446 mq posto a monte della cantonale, di fronte alla part. __________;

                                         che nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi attinenti alla correzione della strada cantonale __________ tra __________ e __________, lo Stato - mediante avviso personale 24 aprile 2001 e pubblicazione degli atti ha promosso l'espropriazione formale dei diritti necessari alla realizzazione dell'opera; sono così divenuti oggetto di esproprio definitivo anche 5 mq della part. __________ e 40 mq del mapp. __________, per i quali il Cantone ha offerto fr. 175.-, rispettivamente fr. 300.- il mq, sollecitando nel contempo l'occupazione temporanea di ulteriori 179 mq di entrambi i fondi a fr. 70.- (offerti a corpo);

                                         che il 28 maggio 2001 la proprietaria si è opposta al progetto stradale e ha notificato una pretesa di indennità di fr. 400.- il mq per il terreno prelevato dal mapp. __________ e di fr. 500.- il mq per quello avulso dalla part. __________; nel medesimo tempo ha rivendicato un ulteriore indennizzo di fr. 10'000.- per posto-auto qualora l'esproprio avesse comportato la perdita di uno o più parcheggi;

                                         che all'udienza di conciliazione del 20 novembre 2001 le parti hanno trovato un accordo su diversi punti, in particolare riguardo alle modifiche da apportare al progetto stradale; RI 1 ha peraltro accordato l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati per il 1° settembre 2003 e ha rinunciato ad ogni risarcimento per i posteggi, atteso che l'espropriazione non ne avrebbe compromesso la sussistenza;

                                         che il 27 marzo 2002 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi concernenti le opere di sistemazione della strada cantonale in territorio dei comuni di __________ e __________, facendo obbligo all'ente espropriante di rialzare il muro di controriva al mapp. __________ e di dotare il marciapiede antistante il mapp. __________ di una bordura ribassata;

che durante l'esecuzione dei lavori l'espropriata non si è lamentata di alcun inconveniente occorso alle sue proprietà;

                                         che con sentenza 29 luglio 2005 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute a RI 1, accordandole fr. 800.- il mq per i 5 mq prelevati dal mapp. __________ e fr. 340.- il mq per i 40 mq scorporati dal mapp. __________, oltre interessi a contare dall'anticipata immissione in possesso;

                                         che esposto l'esito delle ampie indagini esperite a RF per accertare il livello dei prezzi nei comuni del __________, il primo giudice ha stimato in fr. 700.-/800.- il mq la quotazione di riferimento dei fondi R2s posti nella fascia rivierasca e in fr. 330.-/350.- il mq quella dei terreni siti nella zona R3 della medesima regione; ponderate le peculiarità dei mapp. __________, il Tribunale di espropriazione ha ritenuto per finire di poter assegnare all'espropriata gli indennizzi summenzionati, corrispondenti al valore edilizio pieno del terreno avulso;

                                         che con scritto 12 settembre 2005 intestato come ricorso e indirizzato al Tribunale di espropriazione RI 1 ha segnalato al primo giudice che durante l'esecuzione dei lavori stradali aveva dovuto commissionare degli interventi alle imprese attive in loco per ampliare verso N l'area di parcheggio esistente sul mapp. __________, menomata dall'esproprio operato dallo Stato; la proprietaria ha quindi chiesto un risarcimento di ulteriori fr. 1'900.- a compensazione delle spese affrontate per ripristinare il posteggio, la cui estensione originaria era stata compromessa dall'evento espropriativo;

che partendo dal presupposto che la missiva fosse un mero ricorso diretto contro la propria decisione di stima, il 13 settembre 2005 il giudice delle espropriazioni ha trasmesso l'atto al Tribunale cantonale amministrativo richiamandosi all'art. 4 PAmm;

                                         che il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che prima di entrare nel merito di un'istanza o un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la ricevibilità dell'atto pervenutogli; il Tribunale vaglia per cominciare la propria competenza (art. 3 PAmm);

                                         che notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);

                                         che in un caso come quello all'esame, concernente l'espropriazione parziale di un fondo interessato da un progetto stradale, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 50 Lespr, a condizione che l'atto introdotto sia effettivamente un gravame proposto contro una decisione non definitiva del Tribunale di espropriazione;

che a dispetto della sua fuorviante intestazione, l'atto datato 12 settembre 2005 che RI 1 ha insinuato al Tribunale di espropriazione e che quest'ultimo ha trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo ex art. 4 PAmm non è un ricorso promosso contro la sentenza di stima emessa dal primo giudice il 29 luglio precedente, bensì una notifica di pretese tardive ai sensi dell'art. 32 Lespr;

che l'espropriata non ha infatti sollevato alcuna censura avverso l'ammontare delle indennità che le sono state riconosciute per la sottrazione dei diritti accertati nelle tabelle di espropriazione o notificati tempestivamente in esito alla pubblicazione degli atti, ma si è limitata a rivendicare il pagamento di una spesa mai denunciata in precedenza, configurabile alla stregua di un "altro pregiudizio" giusta l'art. 11 lett. c Lespr;

che in simili evenienze l'atto pervenuto a questo Tribunale si appalesa irricevibile, atteso che le pretese di indennità tardive vanno insinuate al Tribunale di espropriazione anche dopo la procedura di stima (cfr. art. 32 Lespr);

che il Tribunale cantonale amministrativo non potrebbe comunque chinarsi su questioni o domande che non sono state preventivamente sottoposte al giudizio dell'istanza inferiore;

che ferme queste premesse la memoria 12 settembre 2005 di RI 1 deve essere dichiarata irricevibile e rinviata al Tribunale di espropriazione affinché la tratti come una pretesa di indennità tardiva;

che date le circostanze non si preleva tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 11, 19, 32, 50, 70 Lespr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La memoria 12 settembre 2005 di RI 1 è irricevibile.

§.  Gli atti sono retrocessi al Tribunale di espropriazione affinché si pronunci sulle pretese di indennità tardive presentate dall'espropriata.

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio, né spese.

                                    3.   Intimazione a:

; rappr. dal  

terzi implicati

  1. CO 1 1 rappr. da: RA 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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