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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.07.2005 50.2003.12

25 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·7,170 parole·~36 min·4

Riassunto

espropriazione di diritti di vicinato in relazione ai lavori di sistemazione di una strada cantonale

Testo integrale

Incarto n. 50.2003.12  

Lugano 25 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2003 dello

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione 9 settembre 2003 (EF.00.586/53) del Tribunale di espropriazione, che ha dichiarato ricevibili e tempestive le pretese d'indennizzo notificate il 6 luglio 2000 da CO 1 in relazione ai lavori di sistemazione della strada cantonale in territorio di __________ realizzati dallo Stato a partire dal giugno del 2000;

viste le risposte:

-    10 novembre 2003 del Tribunale di espropriazione;

-    12 dicembre 2003 di CO 1, con pedissequa domanda di gratuito patrocinio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nel maggio del 1999 lo Stato del Canton Ticino ha dato avvio ai lavori di sistemazione della strada cantonale Bellinzona-Locarno in territorio di __________ (A406). L'intervento è stato suddiviso in tre fasi, di cui l'ultima - concernente il tratto stradale tra __________ e __________ - è stata eseguita dal 30 maggio 2000 al 30 maggio 2002. In questo settore, è stata in particolare rifatta la pavimentazione stradale previa demolizione e asportazione di quella esistente costituita da lastre in beton ed è stato adattato il sottopasso pedonale/ciclabile di via __________.

                                  B.   Nel 2000 CO 1 era titolare di un'officina meccanica specializzata nella rettifica di motori a scoppio con sede in uno stabile posto al margine di via __________ (mapp. __________, di proprietà di __________), nelle immediate vicinanze dell'intersezione con via __________.

                                         Allorquando il cantiere aperto dallo Stato è giunto nei pressi dell'azienda, egli ha chiesto al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina di ordinare in via cautelare la sospensione dei lavori, adducendo che le vibrazioni prodotte dai macchinari pesanti, in particolare da quelli utilizzati per la rimozione dell'asfalto, stravolgevano la taratura dei suoi apparecchi di alta precisione, impedendogli di svolgere la propria attività professionale.

                                         Ottenuto riscontro negativo, il 6 luglio 2000 CO 1 ha inoltrato al Tribunale di espropriazione una notifica di pretese ex art. 32 Lespr, domandando allo Stato del Canton Ticino un risarcimento di fr. 1'432'000.- oltre interessi per titolo di espropriazione di diritti di vicinato, riconducibile al fatto che le scosse e la polvere provocate dal cantiere, nonché la privazione dell'accesso, gli imponevano la chiusura dell'officina per circa un anno e mezzo. Lo stesso giorno, l'istante ha sollecitato l'adozione di misure conservative e l'esperimento di una perizia a futura memoria. Nonostante l'opposizione del Cantone, che nel frattempo aveva già effettuato dei rilevamenti tramite un proprio esperto esterno di fiducia (studio ing. __________), il 27 luglio 2000 il Presidente del Tribunale di espropriazione ha ordinato una perizia giudiziaria a futura memoria, incaricando l'ing. __________ di procedere al rilevamento delle vibrazioni presenti nell'officina CO 1 mediante sismografo o altro apparecchio tecnico idoneo.

                                         All'udienza del 4 agosto 2000, preso atto che il 31 luglio precedente il perito aveva iniziato le misurazioni posando due geofoni all'interno dell'officina, le parti hanno concordato di operare ulteriori rilevamenti a porte sigilliate il 10-12 agosto e con l'azienda in attività nei giorni seguenti. Il tribunale ha peraltro ingiunto all'istante di versare agli atti tutti i dati tecnici relativi alle prescrizioni di posa e di tolleranza alle vibrazioni dei macchinari utilizzati all'interno dell'officina.

L'11 settembre 2000 lo Stato ha inoltrato la sua risposta di causa, producendo il rapporto redatto dal proprio consulente __________ SA. Sulla scorta di questo referto specialistico il Cantone ha contestato tutte le pretese di CO 1, sostenendo che i tremori provocati dal cantiere - anche quelli generati proprio davanti all'officina - rientravano nella norma e al pari della polvere e delle difficoltà di accesso erano insuscettibili di avere un'influenza causale sull'attività svolta nello stabilimento.

In occasione del dibattimento tenutosi il 15 dicembre 2000 il Presidente del Tribunale di espropriazione, constatata la necessità di rilevare le vibrazioni prodotte da interventi maggiori, ha ordinato al perito giudiziario di continuare le misurazioni, in particolare in concomitanza con la demolizione del muro d'argine sinistro del riale __________ che costeggia l'officina. Gli accertamenti sono proseguiti sino al 19 febbraio 2001, allorquando in esito ad un sopralluogo il tribunale ne ha ordinato la cessazione dopo aver appreso che in futuro non ci sarebbero stati interventi di demolizione rilevanti o di intensità maggiore a quelli già eseguiti e rilevati.

Il 23 marzo 2001 CO 1 ha comunicato al Tribunale di espropriazione di aver provato a riallineare la propria attrezzatura per riprendere l'attività, ma di aver dovuto desistere a causa delle importanti scosse prodotte dai macchinari pesanti ancora in funzione nel riale a confine.

Modificata la composizione della corte giudicante a seguito della riunificazione dei Tribunali di espropriazione, il 21 giugno 2001 la nuova Presidente ha predisposto l'allestimento di una perizia giudiziaria sulle macchine situate all'interno dell'officina CO 1, chiedendo al perito designato ing. __________ dello studio __________ SA di accertare tra l'altro i limiti di tollerabilità alle vibrazioni di ogni singolo apparecchio e se questi erano stati posati secondo le regole dell'arte.

All'udienza tenutasi il 13 giugno 2002 il Tribunale ha stabilito con l'accordo delle parti di emanare una decisione pregiudiziale circa l'esistenza dei presupposti dell'azione di merito.

Il 12 luglio seguente le parti hanno dunque presentato le loro conclusioni di causa. CO 1 ha perorato la sussistenza di tutti i requisiti atti a suffragare la sua domanda di risarcimento per titolo di espropriazione di diritti vicinato. Lo Stato ha invece sostenuto che le pretese erano perente e che il pregiudizio, nonché il nesso di causalità con i lavori stradali, non erano stati provati adeguatamente, atteso che le perizie giudiziarie erano inattendibili.

                                  C.   Il 9 settembre 2003 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sul tema dedotto in giudizio, giungendo alla conclusione che le pretese di CO 1 erano ricevibili e tempestive.

Dopo aver esposto i fatti e le tappe salienti dell'iter istruttorio, in diritto il primo giudice ha stabilito che la fattispecie poteva essere configurata innanzi tutto alla stregua di un'espropriazione formale di diritti di vicinato - intesa quale costituzione coatta di una servitù prediale di tolleranza degli incomodi - a condizione che le immissioni provenissero da un'opera di interesse pubblico realizzata dal titolare di un diritto di espropriazione e fossero eccessive, nonché inevitabili. Accertato che la sistemazione della strada cantonale rispondeva ad un interesse pubblico evidente, che lo Stato, proprietario dell'impianto, fruiva del diritto di espropriazione e che le molestie cagionate dai lavori intrapresi erano ineluttabili, il Tribunale si è concentrato sul quesito a sapere se tali immissioni erano eccessive ai sensi dell'art. 684 CC e se sussisteva un nesso di causalità naturale ed adeguata tra esse e la violazione dei diritti di vicinato invocata dall'istante.

A riguardo, il giudice delle espropriazioni ha annotato per cominciare che nel 2000 l'officina CO 1 si occupava della rettifica di motori automobilistici e navali e si avvaleva di dodici macchinari di altissima precisione (al centesimo di millimetro) posati secondo le istruzioni del fornitore, la cui buona resa era subordinata ad una calibratura ed a condizioni di stabilità impeccabili, oltre che al perfetto centraggio e fissaggio del pezzo in lavorazione. Tali macchine, in gran parte dello stesso tipo, sono state esaminate dal perito giudiziario __________, il quale non ha riscontrato alcun difetto di montaggio, né vizi nel pavimento sul quale erano installate. Lo stesso perito ha peraltro attestato che questo genere di apparecchi sono sensibili ai tremiti, specificando che taluni di essi ammettono vibrazioni massime dell'ordine di 0.7-1 mm/s per frequenze tra 10 e 100 Hz, soglia oltre la quale possono subire delle disfunzioni.

Il tribunale ha poi sottolineato l'importanza degli interventi effettuati dal Cantone nelle immediate vicinanze dell'officina a partire dal 5 giugno 2000, lavori che hanno comportato il completo ripristino stradale con la rimozione della vecchia pavimentazione, la posa delle infrastrutture, il rifacimento totale del manto di asfalto, l'adattamento del sottopasso pedonale e il restauro del ponte sul riale __________.

Spiegati nel dettaglio i motivi che l'inducevano a fondare la propria decisione sulle perizie giudiziarie piuttosto che sulle valutazioni dei consulenti dello Stato, la prima istanza è giunta in sostanza al convincimento che le vibrazioni cui è stata esposta l'officina, con punte massime dell'ordine di 21.74 mm/s, hanno effettivamente raggiunto un grado superiore al consentito e che si sono manifestate in maniera reiterata e puntuale nell'arco di vari mesi configurandosi nel loro insieme come eccessi oggettivi che qualsiasi altro privato nella medesima situazione avrebbe recepito come tali, tanto per l'intensità che hanno raggiunto, quanto per la frequenza con la quale si sono presentati e per gli effetti che hanno prodotto. Il buon funzionamento dei macchinari è così stato compromesso nella misura in cui le scosse, alterando la calibratura, ne hanno impedito l'utilizzazione senza che il loro proprietario potesse rimediare all'inconveniente in modo tempestivo, adeguato e economicamente sopportabile. L'istante ha dovuto inoltre subire a più riprese la chiusura dell'accesso veicolare all'officina, cosicché non v'è dubbio che egli sia stato vittima di eccessi incompatibili con i doveri reciproci che incombono ai vicini. Anche il nesso di causalità tra la violazione dei diritti di vicinato e le immissioni eccessive sarebbe in casu dato, per cui nulla osterebbe alla ricevibilità dell'azione promossa da CO 1. Tanto più che egli potrebbe far valere identiche rivendicazioni in base all'art. 16 Lespr, avvalendosi del suo statuto di conduttore e della limitazione dei diritti contrattuali che ha dovuto patire in conseguenza dei lavori realizzati dal Cantone. Nel duplice ruolo di vicino e di locatario, la sua legittimazione attiva risulterebbe peraltro innegabile.

Per finire, il Tribunale di espropriazione ha escluso che la pretesa notificata fosse perenta. Il mappale sul quale sorge l'officina non è stato oggetto di espropriazione in vista dei lavori e il suo conduttore, al quale non è stato di riflesso intimato un avviso personale, non aveva ragioni di sorta per ritenere che il cantiere costituisse una minaccia incombente. Alla vertenza torna quindi applicabile l'art. 32 Lespr, che disciplina l'inoltro di pretese d'indennità tardive e che non presuppone lo statuto formale di espropriato in capo alla persona del richiedente. Il termine di tre mesi previsto da tale norma - che inizia a decorrere dal momento in cui l'interessato, facendo prova della dovuta diligenza, poteva ragionevolmente ritenere che le manovre di cantiere fossero costitutive di esproprio - è stato in concreto ampiamente rispettato, atteso che i lavori in loco sono iniziati il 5 giugno 2000 e che CO 1 ha avviato la causa risarcitoria il 6 luglio seguente.

                                  D.   Mediante ricorso 9 ottobre 2003 lo Stato ha impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullata e che le pretese d'indennità tardive di CO 1 siano respinte.

Ripercorsa la vicenda processuale, il ricorrente ha criticato innanzi tutto il Tribunale di espropriazione per non aver ordinato gli accertamenti a futura memoria chiesti sin dalla sua prima comparsa scritta, volti a verificare l'esistenza di un effettivo pregiudizio a danno dell'officinaCO 1, e per non aver preteso dal perito __________ l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire che i rilevamenti delle vibrazioni non risentissero dell'attività lavorativa e umana svolta all'interno dell'officina. Lo Stato ha inoltre sottolineato di aver rispettato, salvo in un'occasione, il programma dei lavori, per cui la controparte avrebbe potuto coordinare l'attività dell'officina con quella svolta all'esterno dal Cantone. L'istante non ha d'altronde mai prodotto le prescrizioni di posa e di tolleranza alle vibrazioni di tutte le sue macchine, per cui manca qualsiasi prova agli atti circa il loro danneggiamento effettivo ad opera delle vibrazioni prodotte dal cantiere stradale.

In diritto, l'insorgente ha ribadito che la notifica di pretese di CO 1 è tardiva siccome inoltrata oltre il termine di tre mesi sancito dall'art. 32 Lespr. La prima fase del risanamento stradale predisposto dallo Stato è infatti iniziata nel giugno del 1999 e a quell'epoca l'istante era già in grado, usando la diligenza suggerita dalle circostanze, di riconoscere che le vibrazioni determinate da taluni lavori stradali avrebbero potuto arrecare dei pregiudizi alle sue macchine di precisione al momento in cui il cantiere fosse giunto nelle immediate vicinanze dell'officina.

Lo Stato ha inoltre denunciato diversi errori nell'amministrazione delle prove, rimproverando al primo giudice di esser stato parziale e di non aver garantito la parità di trattamento delle parti, segnatamente laddove non ha ordinato accertamenti sullo stato di disfunzione delle macchine e sul loro perfetto funzionamento prima dell'inizio dei lavori, non ha appurato se queste avevano effettivamente subito un deterioramento della regolazione per le scosse provenienti dal cantiere e ha ammesso documenti fotografici dell'istante posteriormente alla chiusura dell'istruttoria e alla presentazione delle conclusioni.

Secondo il ricorrente, dal profilo giuridico occorreva verificare se le immissioni erano eccessive per rapporto ai diritti di vicinato e se v'era stato pregiudizio in nesso causale con tali immissioni. Il Tribunale di espropriazione ha tuttavia trascurato di accertare compiutamente questi presupposti, segnatamente la sussistenza del pregiudizio. D'altra parte, il perito giudiziario designato dal tribunale (ing. __________) ha esaminato solo cinque macchine e in assenza della documentazione tecnica approntata dai relativi fabbricanti non ha potuto assodare il limite di tolleranza alle vibrazioni di ogni singolo apparecchio, né il fatto che siano state posate e isolate conformemente alle specifiche del costruttore, per cui le sue conclusioni su questi punti sarebbero inattendibili, al pari di quelle tratte dal Tribunale di espropriazione. A torto peraltro il primo giudice ha negato rilevanza al parere del consulente dello Stato ing. __________, che dopo i rilevamenti del caso aveva escluso che i lavori eseguiti all'inizio di giugno potessero provocare gli inconvenienti lamentati dall'istante. Inaffidabili sarebbero per contro le misurazioni e le opinioni del perito __________, che ha disatteso l'ordine di assicurare registrazioni scevre da interferenze terze, non ha avuto a disposizione alcuna prescrizione sulla tolleranza alle vibrazioni delle macchine, non ha programmato adeguatamente i sensori in modo che fosse possibile distinguere le scosse provenienti dall'esterno da eventuali ingerenze interne e ha utilizzato apparecchi inidonei per adempiere correttamente il mandato affidatogli.

Quanto alla privazione dell'accesso, il ricorrente ha sostenuto che è avvenuta in via del tutto transitoria e saltuaria, senza effetti di rilievo sull'attività dell'officina.

Per concludere, lo Stato ha osservato in breve che il giudizio è fondato in gran parte su presunzioni e ipotesi dovute al fatto che l'istante non è stato in grado di adempiere l'onere probatorio impostogli dalla legge.

                                  E.   Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Ad identica conclusione è pervenuto CO 1, il quale ha avversato partitamente le tesi del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che seguono. In risposta al ricorso, il resistente ha chiesto peraltro di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.

Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria. Ad eventuali lacune nell'accertamento dei fatti poste in essere dall'autorità inferiore si porrà se del caso rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previa adeguata sanatoria (art. 18 cpv. 1 e 65 cpv. 2 PAmm).

                                   2.   L'insorgente si duole senza risparmio di numerose violazioni procedurali che avrebbero pregiudicato il suo diritto di essere sentito. I rimproveri dello Stato vanno esaminati prioritariamente, poiché un'eventuale disattenzione delle garanzie di natura formale invocate comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU (DTF 125 I 257 consid. 3a, 119 Ia 136 consid. 2c), norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I 15 consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 3b).

La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.2. Il 14 gennaio 2003, posteriormente alla chiusura dell'istruttoria e alla presentazione delle conclusioni, il Tribunale di espropriazione ha acquisito agli atti una memoria scritta dell'istante con allegate numerose fotografie. A ragione il ricorrente sottolinea questa scorrettezza processuale. La documentazione era irrita ed andava stralciata dall'incarto, ma concerneva una problematica tutto sommato marginale (privazione dell'accesso all'officina) e lo Stato ne ha comunque preso conoscenza, tant'è che ha pure presentato le sue osservazioni a riguardo.

In realtà, da un attento esame delle tavole processuali emerge con certezza che in corso di procedura il diritto di essere sentito del Cantone è stato salvaguardato senza eccezione. Lo Stato ha potuto partecipare a tutti gli atti istruttori e gli è sempre stata data la possibilità di pronunciarsi in merito alle risultanze degli accertamenti esperiti. Certo, il Tribunale di espropriazione ha rinunciato ad assumere determinate prove secondo le modalità richieste dall'insorgente, ma in quest'ambito non si può dimenticare che la procedura è governata dal principio inquisitorio, per cui spetta al giudice stabilire la forma e i contenuti dell'istruttoria, mentre alle parti incombe soltanto un mero dovere di collaborazione.

Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna lesione del diritto di essere sentito o dei diritti di difesa dello Stato tale da giustificare l'annullamento in ordine della querelata pronunzia. In quanto attinenti al campo della valutazione e dell'affidabilità delle prove assunte, le altre censure sollevate dal Cantone contro taluni eventi che hanno caratterizzato la fase istruttoria saranno esaminate nel seguito, ad eccezione di quelle chiaramente riconducibili alla problematica della quantificazione del risarcimento (art. 44 CO), estranea all'oggetto del presente contendere.

                                   3.   La vertenza all'esame si inquadra nel contesto di un'espropriazione di diritti di vicinato. Entrambe le parti concordano su questa premessa di diritto, i cui contenuti sono stati esposti dal primo giudice in modo del tutto corretto. Da tempo infatti la giurisprudenza federale ammette che sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di espropriazione formale di diritti di vicinato (cfr. pure art. 5 LFespr) se lo sfruttamento conforme alla sua destinazione di un'opera pubblica - segnatamente di una strada, di un impianto ferroviario o di un aeroporto - appartenente ad una collettività che fruisce del diritto di espropriazione, è fonte di immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CCS, tali da provocare ai proprietari colpiti un pregiudizio cumulativamente speciale, grave e imprevedibile (DTF 129 II 74, 128 II 234 e 331, 124 II 548, 123 II 490, 121 II 328, 119 Ib 355; Bovay, L'expropriation des droit de voisinage, p. 166 ss.). La via espropriativa, e quindi la competenza esclusiva del giudice amministrativo, è data anche in caso di immissioni inevitabili generate dalla mera costruzione o modifica di un'opera appartenente al patrimonio amministrativo di un ente titolare del diritto di espropriazione. In tale evenienza il giudice delle espropriazioni dovrà applicare i principi sanciti dall'art. 679 CC, che ingenera una responsabilità oggettiva a carico del proprietario del fondo in costruzione se questi trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà provocando al vicino un pregiudizio in nesso di causalità adeguata con la violazione delle regole del diritto di vicinato di cui si rende autore. In particolare, dovrà riferirsi all'art. 684 CC per accertare la sussistenza di immissioni eccessive costitutive in quanto tali di un eccesso giusta l'art. 679 CC, atteso che non esistono criteri specifici di valutazione delle molestie provocate dai cantieri. Al giudice espropriativo incomberà insomma l'onere di appurare se le immissioni sono pregiudizievoli per il vicino e non giustificate dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale (DFT 117 Ib 19; Werro/Zufferey, Les immissions dans la construction, Journées du droit de la construction 1997/I, p. 98).

                                   4.   Gli interventi di sistemazione della strada cantonale in territorio di __________ hanno interessato un'opera appartenente al patrimonio amministrativo di un ente, il Cantone, che beneficia del diritto di espropriazione e hanno provocato immissioni senz'altro inevitabili, atteso i lavori - in particolare la demolizione delle strutture esistenti - non potevano oggettivamente essere eseguiti facendo capo a metodi alternativi, meno molesti ma altrettanto rapidi ed efficaci di quelli tradizionali impiegati nell'occasione. La controversia sorta tra le parti è pertanto di natura sicuramente espropriativa (cfr. pure DTF 119 Ib 341). Posta questa premessa, conviene esaminare innanzi tutto l'eccezione di perenzione delle pretese inoltrate sollevata dallo Stato, atteso che il suo accoglimento farebbe subito venir meno uno dei presupposti di ricevibilità della notifica presentata a suo tempo dal resistente.

4.1. Gli atti relativi alle espropriazioni necessarie alla sistemazione della strada cantonale in territorio di __________ sono stati pubblicati dal 16 febbraio al 17 marzo 1999 (cfr. FU 12/1999 del 12 febbraio 1999). Essi non prevedevano alcun intervento a carico del mapp. __________ sul quale sorge il capannone che CO 1 aveva locato per insediarvi la propria officina di rettifica di motori. Lo Stato non ha quindi promosso alcun procedimento contro il resistente in qualità di conduttore, né questi - che di riflesso non ha mai ricevuto un avviso personale di espropriazione e non aveva ragione alcuna per reagire al bando - ha notificato delle pretese nel termine di esposizione degli atti. A distanza di mesi da quella pubblicazione il resistente ha tuttavia chiesto il risarcimento del danno che si stava manifestando in conseguenza dei lavori intrapresi dallo Stato, richiamandosi esplicitamente agli art. 679 e 684 CC. In quanto configurabile alla stregua di una domanda di apertura di un'apposita procedura di espropriazione formale riguardante diritti di vicinato, la missiva 6 luglio 2000 di CO 1 non sottostava ai termini di perenzione sanciti dagli art. 24 e 32 Lespr (DTF 124 II 549); essa era semplicemente soggetta ad un termine di prescrizione di cinque anni che ha iniziato a decorrere al momento in cui la sussistenza dei requisiti dell'azione era oggettivamente riconoscibile (DTF 130 II 413, 124 II 550). Ne segue che quand'anche tale momento dovesse risalire al 1999 come sostenuto dallo Stato, la pretesa di indennità che CO 1 ha presentato nel luglio del 2000 non era certamente prescritta.

Ad identica conclusione si perviene applicando l'art. 32 cpv. 1 lett. b Lespr preso in considerazione dalle parti e dal primo giudice partendo dall'ipotesi di una procedura già aperta per l'esproprio di ogni sorta di diritto in relazione alla sistemazione della strada cantonale. Questa norma consente l'inoltro di pretese d'indennità posteriormente al termine di esposizione e alla procedura di stima se l'interessato prova di aver saputo solo più tardi dell'esistenza di un suo diritto o l'espropriante pretende di sottrarre un diritto non contemplato dagli atti. In tale evenienza, il diritto di notifica si perime trascorsi tre mesi dal momento in cui la parte espropriata ha avuto conoscenza della proponibilità delle pretese (art. 32 cpv. 2 Lespr), ovvero dal giorno in cui, facendo prova della diligenza suggerita dalle circostanze, poteva ragionevolmente ritenere che l'agire dell'ente pubblico fosse costitutivo di espropriazione (STA 2 febbraio 1999 in re Stato del Canton Ticino c. I.). Nel caso di specie, il dies a quo della perenzione prevista dall'art. 32 cpv. 2 Lespr va situato in corrispondenza della data in cui il resistente, usando la dovuta attenzione, poteva rendersi conto che fosse in atto un'espropriazione di diritti di vicinato.

4.2. Il cantiere nelle vicinanze dell'officina è stato aperto il 5 giugno 2000 e quattordici giorni dopo CO 1 ha chiesto la sospensione dei lavori allegando che gli stessi producevano delle vibrazioni pregiudizievoli per i suoi macchinari. Anche volendo ammettere che il resistente poteva accorgersi immediatamente di quanto stava accadendo, le pretese che egli ha notificato il 6 luglio 2000 sono senz'altro tempestive dal profilo del termine istituto all'art. 32 Lespr. A torto lo Stato sostiene che l'interessato avrebbe potuto prevedere lo scenario espropriativo già nel giugno del 1999, allorquando è iniziata la prima tappa degli interventi pianificati nella zona della rotonda di __________ centro. A prescindere dal fatto che ai fini del giudizio sul tema in discussione non è determinante la possibilità di pronosticare un evento espropriativo, ma il manifestarsi effettivo di una situazione costitutiva di espropriazione di diritti di vicinato riconoscibile come tale, nel 1999 nulla poteva ragionevolmente indurre il resistente a supporre che dei lavori di ordinaria sistemazione stradale avrebbero potuto interferire con la sua attività professionale al punto da costringerlo ad insinuare pretese espropriative, tanto più che il rifacimento degli argini del riale __________ posti a ridosso dell'officina, l'unica operazione che avrebbe potuto invero lasciare presagire il peggio, non era neppure indicato nei piani resi pubblici all'epoca.

In quanto volta ad accreditare la perenzione delle pretese inoltrate dal resistente, l'impugnativa si avvera quindi infondata. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che in un altro capitolo del suo ricorso il Cantone sostiene che nemmeno le vibrazioni prodotte dal cantiere all'inizio di giugno del 2000, a circa 25 m di distanza dall'officina, erano suscettibili di compromettere il funzionamento delle apparecchiature in essa installate e quindi di evidenziare circostanze di natura espropriativa.

                                   5.   Come visto (cfr. consid. 3), l'avverarsi di una responsabilità causale a carico dello Stato ex art. 679 CC, rispettivamente l'ammissibilità delle pretese espropriative notificate da CO 1, dipende dall'adempimento di tre presupposti, ovvero la sussistenza, sotto forma di immissioni eccessive, di una violazione delle regole del diritto di vicinato da parte del Cantone, un pregiudizio a carico del vicino colpito dalle immissioni e un nesso di causalità adeguata tra l'eccesso e il danno. Nel suo gravame, lo Stato nega che in concreto siano dati questi presupposti. Adduce in particolare che il danno accampato dal resistente (scompensi agli apparecchi di precisione dell'officina, tali da pregiudicare l'attività lavorativa) non è mai stato convenientemente provato e rimprovera al giudice delle espropriazioni un esame confuso del nesso di causalità. Quest'ultima censura appare già di primo acchito fondata, dal momento che il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto un nesso di causalità "tra la violazione dei diritti di vicinato e le immissioni eccessive", invece di verificare se questi due elementi, concettualmente identici, erano causali del danno invocato. Per il resto, il giudizio non può essere prolato senza una disamina delle risultanze istruttorie, segnatamente delle valutazioni peritali raccolte dal Tribunale di espropriazione. Gli accertamenti esperiti dai vari specialisti intervenuti durante il procedimento possono essere così riassunti.

5.1. Nel corso del mese di giugno 2000 l'ing. __________ ha verificato per conto dello Stato se le vibrazioni prodotte dai macchinari in funzione all'inizio dei lavori erano suscettibili di danneggiare le fondazioni dell'officina. Appurato che durante i primi giorni di attività erano operativi in cantiere un martello compressore (a ca. 25 m di distanza dal muro N dell'officina) e un martello demolitore (a oltre 300 m di distanza dall'officina), il consulente del Cantone ha eseguito delle campagne di misurazione tra il 20 e il 27 giugno 2000 con dei sismografi dotati di sensori tridimensionali. Il primo giorno ha effettuato delle misurazioni puntuali in otto differenti luoghi dell'officina comprese le apparecchiature ivi installate, con il martellone demolitore appositamente in azione sulla strada di fronte all'edificio. Analogamente, il 27 giugno ha misurato in due punti della platea le vibrazioni indotte su di essa da un martello compressore posizionato in faccia allo stabile, mentre nel periodo 20-27 giugno 2000 ha registrato le vibrazioni prodotte sulla struttura di fondazione dell'officina dai lavori in corso quella settimana. Questi rilevamenti hanno permesso di appurare che sulla platea le vibrazioni hanno raggiunto picchi massimi < a 0.6 mm/s durante le misurazioni puntuali e < a 6.5 mm/s durante le misurazioni continue, valori di gran lunga inferiori ai limiti (tra 9 e 18 mm/s, a dipendenza della frequenza in Hz) previsti dalla norma VSS 640 312a relativa agli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni. Partendo dalla simulazione eseguita il 20 e 27 giugno, l'ing. __________ ha quindi ricostruito la situazione esistente all'inizio del mese, stimando che le macchine in esercizio sul cantiere a quel momento, stante la loro lontananza dall'officina, erano in grado di produrre sulla platea vibrazione massime dell'ordine di 0.07 mm/s. In conclusione, il consulente dello Stato ha escluso qualsiasi danno alle fondazioni direttamente riconducibile alle vibrazioni provocate dai lavori svolti dallo Stato, specificando che eventuali ripercussioni sugli apparecchi del resistente avrebbero dovuto essere valutate sulla scorta delle modalità di installazione e dei limiti di sopportabilità alle sollecitazioni di ogni singola macchina (cfr. conclusioni finali referto settembre 2000 dell'ing. __________, p. 15-16).

5.2. All'udienza del 15 dicembre 2000 CO 1 ha versato agli atti un documento stilato dal geologo __________, il quale ha organizzato una serie di misurazioni volte a evidenziare gli spostamenti delle macchine di rettifica provocati dalle vibrazioni provenienti dal cantiere tra il 17 e il 20 luglio 2000. I rilevamenti sono stati eseguiti da un ex docente in meccanica, il quale ha applicato livelli di precisione a bolle sugli assi orizzontali di cinque delle macchine presenti nell'officina. Stando a queste registrazioni, in parte effettuate alla presenza di un notaio, la macchina di rettifica degli alberi motore ha subito movimenti pari a 0.8 mm, mentre le macchine di rettifica blocchi-testate e testate ha accusato spostamenti di 0.4 mm. Premesso che la rettifica degli alberi motore e dei blocchi-testate necessita di una precisione al centesimo di mm (tra 0.01 e 0.022 mm), il geologo __________ ha osservato che l'ampiezza cumulata dei movimenti delle macchine nell'arco di una giornata di misura era da 30 a 80 volte superiore all'ordine di grandezza necessario alla commercializzazione di un pezzo rettificato.

5.3. In veste di perito giudiziario, l'ing. __________ ha monitorato le vibrazioni all'interno dell'officina CO 1 dal 31 luglio 2000 al 19 febbraio 2001. Dopo aver compiuto delle misurazioni di prova ed aver rilevato le vibrazioni di fondo (comprese quelle del traffico stradale e ferroviario, con punte di 0.07 mm/s), il perito ha registrato in continuo i tremiti con VR ≥ 0.5 mm/s che si manifestavano nell'officina tramite un sismografo dotato di due geofoni a sensibilità tridimensionale posati l'uno sul lato N dell'edificio, verso la strada interessata dai lavori, e l'altro al centro, in corrispondenza della zona di maggior concentrazione degli apparecchi di rettifica.

Queste misurazioni hanno consentito di assodare che nel periodo di tempo indicato, sulla platea dell'officina si sono verificate oltre duecento vibrazioni con VR > a 1 mm/s, con punte che in una decina di occasioni hanno tranquillamente superato 10 mm/s, raggiungendo valori dell'ordine di 21.74 mm/s.

Commentando i dati ottenuti, il perito ha sottolineato che i due geofoni hanno registrato spesso vibrazioni quasi contemporaneamente, dapprima ed un po’ più elevate al geofono 2 (lato N) ed un po’ più deboli e con leggero ritardo al geofono 3 (macchine). Tali vibrazioni, attribuibili a cause esterne, hanno raggiunto la platea in cemento dell'officina e si sono propagate lungo di essa indebolendosi progressivamente, interessando dapprima il geofono 2 e poi il geofono 3. In rari casi la situazione si è invertita, allorquando la fonte della vibrazioni si trovava più a monte e più vicino al geofono 3 (pista di accesso all'alveo del corso d'acqua). Lo stesso perito ha peraltro affermato che a suo parere tali vibrazioni provenivano dal vicino cantiere stradale (strada + alveo riale), vista l'assenza di altre fonti nelle vicinanze che avrebbero potuto provocare simili tremiti, e che per determinare il loro influsso sulle installazioni dell'officina occorreva conoscere i limiti di tolleranza e le prescrizioni di montaggio (isolamento) fissati dai fabbricanti per ogni macchina (perizia 16 marzo 2001 ing. __________, p. 11-12).

5.4. Il 21 giugno 2001 il Tribunale di espropriazione ha quindi ordinato una perizia giudiziaria sulle macchine dell'officina CO 1, affidandone l'esecuzione all'ing. __________ dello Studio __________. Nel suo referto del 28 agosto 2001 il perito ha descritto innanzi tutto una parte (cinque, su un totale di dieci) degli apparecchi situati all'interno dell'officina. Nel seguito, rispondendo al quesito a sapere se erano stati posati secondo le regole dell'arte, ha considerato che la fondazione in calcestruzzo dell'officina era idonea e che gli appoggi macchina-pavimento erano stati eseguiti correttamente. Sui limiti di tollerabilità alle vibrazioni di ogni singola macchina, l'esperto ha premesso che in Svizzera non esistono norme o raccomandazioni che trattano specificatamente la materia e che le apparecchiature dell'officina CO 1 erano tutte dello stesso tipo, per cui dal profilo della sensibilità alle sollecitazioni potevano essere equiparate; richiamandosi alla norma VSS 640 312a "Erschütterungen - Erschütterungseinwirkungen auf Bauwerke", egli ha quindi reputato che le macchine potessero sopportare senza danno vibrazioni con VR di 1.5-3 mm/s a frequenze < a 30 Hz, di 2-4 mm/s a frequenze di 30-60 Hz e di 3-6 mm/s a frequenze > a 60 Hz. In caso di vibrazioni con vettori di velocità superiori - ha concluso il perito - la produzione non poteva più essere garantita e l'esercizio doveva essere interrotto.

Chiamato a rispondere a numerosi quesiti complementari, il 17 gennaio 2002 il perito ha ribadito che la spianatrice monoblocchi e testate Rollex era stata installata correttamente e secondo le richieste del fabbricante; non esisteva barriera protettiva sul pavimento, ma tra le viti di livellamento e la platea erano state interposte delle piastre smorzanti in elastomero.

Circa il richiamo alle norme VSS 640 312a, l'ing. __________ ha ammesso che tali norme non sono applicabili per valutare gli effetti delle vibrazioni indotte su apparecchi, macchine, installazioni ed altri equipaggiamenti e mercanzie particolarmente sensibili posate all'interno degli edifici. Per i macchinari di rettifica dell'officina CO 1 occorreva pertanto far riferimento alle soglie di vibrazioni specificate dai costruttori, che nel caso di specie, stando a due documenti presenti negli atti, si situano tra 0.7-1 mm/s per frequenze di 10-100 Hz. Tali soglie - superate le quali, a dipendenza del macchinario e del suo utilizzo, il corretto funzionamento non è più garantito - sono state ripetutamente varcate nel caso di specie; le misurazioni dell'ing. __________ dimostrano in effetti che nel periodo delle registrazioni si sono superati in almeno 250 occasioni i limiti specificati dal costruttore, in taluni casi addirittura di 10÷15 volte.

Per quanto ha tratto all'attività dell'officina, il perito ha spiegato che le operazioni correntemente eseguite consistono nella rettifica di teste di cilindri e pezzi in ghisa, della superficie di rivoluzione interna di cilindri e di alberi motori, nonché nella lavorazione di superfici di rivoluzione di un pezzo rotante con un tornio. Tali interventi di meccanica di alta precisione impongono tolleranze di pochi 1/100 mm e richiedono una perfetta messa in bolla della macchina, condizioni di stabilità impeccabili durante tutta la durata di lavorazione, e un centraggio minuzioso e un fissaggio impeccabile del pezzo che si sta trattando. Considerato che un ciclo di lavorazione richiede di regola tra 4 e 6 ore a ciascuna macchina, bastano pochi disturbi al giorno per rendere impossibile l'esecuzione di un lavoro a regola d'arte. Vibrazioni oltre la soglia di tolleranza non solo rischiano di danneggiare il pezzo in lavorazione, ma provocano in ogni modo una perdita di tempo per la nuova messa in bolla della macchina e il nuovo centraggio del pezzo, che richiedono tempi compresi tra ½ e 1½ ore. Un danneggiamento della macchina stessa non è escluso in caso di prolungate esposizioni a vibrazioni che superano 4 mm/s. Il perito non ha comunque constatato macchinari di lavorazione riconoscibilmente danneggiati da vibrazioni eccessive, pur ammettendo che una risposta esaustiva in merito avrebbe richiesto un esame specialistico da parte di un perito meccanico e il confronto tra lo stato attuale degli apparecchi e quello precedente ai lavori stradali.

Richiesto di dire se eventuali differenze fra i diversi tipi di sollecitazione (singoli picchi o vibrazioni continue) erano suscettibili di determinare influssi diversi sui macchinari dell'officina, il perito ha risposto che il potenziale danneggiamento dipendeva da ciascuna macchina, dal campo di frequenze della sollecitazione oltre che dal valore assoluto della sollecitazione. In coda alla sua relazione complementare, l'ing. __________ ha comunque precisato che in generale la rottura di un particolare elemento della macchina per sollecitazioni cicliche può avvenire per soglie più basse che nel caso di sollecitazione impulsiva.

5.5. A fronte del quadro d'insieme che scaturisce dalle verifiche predisposte dal Tribunale di espropriazione, non v'è dubbio che considerate le modalità di sfruttamento del mapp. __________ (insediamento di un'officina meccanica di precisione dotata di macchinari sensibili a vibrazioni dell'ordine di 0.7÷1 mm/s) il suo locatario è stato oggetto di immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CC. In ragione della loro natura, intensità e durata, gli effetti degli interventi di sistemazione della cantonale e di alcune sue parti costitutive intrapresi dallo Stato hanno infatti oltrepassato la misura che si poteva ragionevolmente imporre al vicino. Le ripetute vibrazioni superiori a 1 mm/s che hanno raggiunto l'officina durante l'esecuzione dei lavori (vedi perizia ing. __________) non permettono di ritenere che lo Stato abbia operato conformemente alle regole generali del diritto di vicinato. Questa conclusione è corroborata anche dai risultati delle registrazioni compiute dal consulente del ricorrente, dai quali emerge che durante le misurazioni continue effettuate dal 20 al 27 giugno 2000 le vibrazioni sulla platea dello stabile hanno raggiunto valori oltre i 6 mm/s con frequenza > a 60 Hz (vedi allegato 4-1 referto settembre 2000 ing. __________). Valori insignificanti se riferiti ai limiti previsti dalla norma VSS 640 312a che qui non interessa minimamente siccome applicabile alle sole costruzioni, ma certamente importanti se rapportati alla soglia di sensibilità di 1 mm/s che gli specialisti del ramo attribuiscono agli apparecchi di precisione della classe II come quelli in dotazione all'officina (cfr. doc. S e T). Inutilmente il ricorrente addebita al perito __________ di non aver adottato accorgimenti per escludere che i rilevamenti non risentissero dell'attività lavorativa e umana svolta all'interno dell'officina, lasciando peraltro intendere che le misurazioni sarebbero state viziate da interferenze di "terzi". Lo Stato non trae infatti alcun beneficio da simili insinuazioni, ove solo si consideri che il perito giudiziario, nel frattempo deceduto, ha chiaramente indicato nel suo referto che le vibrazioni registrate erano senz'altro attribuibili a cause esterne, segnatamente ai lavori in corso sulla cantonale, dato che hanno raggiunto la platea in cemento dell'officina propagandosi in massima parte con progressivo indebolimento da N a S.

5.6. Per quanto attiene invece al pregiudizio, bisogna oggettivamente ammettere che nella misura in cui il danno rivendicato da CO 1 deriva in sostanza dall'impossibilità di lavorare normalmente a causa delle disfunzioni provocate ai suoi macchinari di precisione dalle vibrazioni provenienti dal cantiere dello Stato, l'istruttoria è stata impostata in maniera quanto meno discutibile. In effetti, la perizia giudiziaria dell'ing. __________ ha permesso di accertare il numero e l'intensità delle sollecitazioni indotte sulle fondazioni dell'officina dai lavori eseguiti dal Cantone, ma ben poco è stato intrapreso per determinare gli effetti concreti di tali scosse sulle apparecchiature di rettifica utilizzate nel laboratorio. Il tema non è specioso, poiché, stando alle spiegazioni fornite dai periti, le vibrazioni che si propagano attraverso un elemento ammortizzatore come il suolo tendono ad attenuarsi allontanandosi dalla fonte. Di conseguenza, le vibrazioni avvertite dai sismografi non necessariamente hanno colpito i macchinari con la stessa violenza rilevata sulla platea, vuoi perché i punti di misurazione non coincidevano esattamente con la posizione degli apparecchi, vuoi perché è plausibile che gli elementi isolanti posti alla base di taluni di essi possano aver contribuito a smorzare gli effetti dei tremori. Misurazioni dirette sui macchinari di rettifica avrebbero permesso di evitare ogni sorta di contestazione.

Due documenti agli atti contribuiscono tuttavia a fugare ogni dubbio circa gli scompensi che le oscillazioni penetrate all'interno dell'officina possono aver provocato sui delicati equilibri delle macchine ivi impiegate, indubitabilmente sensibili a vibrazioni dell'ordine di 0.7÷1 mm/s (cfr. doc. R, S e T). Il primo è il rapporto allestito dall'ing. __________ in esito alle misurazioni effettuate nel giugno del 2000, dal quale si evince (allegato 3-1) che durante una giornata di immissioni nel loro complesso tutto sommato modeste (20 giugno 2000) talune scosse hanno nondimeno raggiunto una VR >1 mm/s sulla macchina rettifica tamburi dischi volani posta vicino all'entrata dell'officina, alla quale era stato opportunamente apposto un sensore del sismografo. Circostanza, questa, che se da un lato può suscitare qualche perplessità sulla corretta installazione delle macchine certificata a due riprese dal perito giudiziario __________, può spiegare dall'altro l'immediatezza con la quale il resistente ha reagito all'apertura del cantiere nei pressi dell'officina, allorquando le vibrazioni sulla platea - stando alle simulazioni e ai calcoli dell'ing. __________ erano oggettivamente contenute. Ad ogni buon conto, l'effettivo influsso esercitato sugli strumenti dell'officina dai tremolii provenienti dal cantiere è confermato pure dalle misurazioni organizzate dal geologo __________ (doc. FF), dalle quali emerge con sufficiente attendibilità che tra il 17 e il 20 luglio 2000 la macchina di rettifica degli alberi motore ha accusato spostamenti fino a 0.8 mm e quella di rettifica blocchi-testate e testate dell'ordine di 0.4 mm, movimenti idonei con ogni verosimiglianza a pregiudicare il corretto trattamento di pezzi che esigono una precisione di lavorazione tra 0.01 e 0.022 mm (su quest'ultimo dato cfr. doc. DD e la relazione 17 gennaio 2002 del perito __________, p. 6).

A mente del ricorrente, la prima istanza avrebbe dovuto accertare puntualmente che gli apparecchi di rettifica erano integri prima dell'inizio dei lavori e che erano stati danneggiati ad opera delle immissioni provocate dal cantiere stradale. In realtà, una simile verifica non era affatto necessaria, poiché ai fini del giudizio quo alla sussistenza di un pregiudizio ex art. 679 CC bastava avere certezza del fatto che le vibrazioni erano in grado di scuotere le macchine e di metterle "fuori bolla", rendendole inutilizzabili dal profilo di un'ordinata esecuzione degli interventi di rettifica ai pezzi di motore svolti in officina fino al mese di giugno del 2000. Risultato che il complesso delle tavole processuali consente di ritenere come purtroppo raggiunto (vedi anche le spiegazioni a p. 6 del rapporto 17 gennaio 2002 del perito __________).

5.7. Il nesso di causalità tra la violazione delle regole del diritto di vicinato imputabile al Cantone e il pregiudizio denunciato dal resistente appare senz'altro dato. Gli atti comprovano infatti con sufficiente affidabilità il legame causale esistente tra le immissione eccessive provocate dall'esercizio del cantiere e gli scompensi subiti dai macchinari dell'officina.

Sono quindi realizzate tutte le premesse per considerare ricevibili le pretese per titolo di espropriazione di diritti di vicinato notificate da CO 1.

                                   6.   Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm, per il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70 Lespr). L'esito del gravame impone l'assegnazione di congrue ripetibili al resistente (art. 31 PAmm), rendendo priva di oggetto - secondo la prassi di questo Tribunale - la domanda di assistenza giudiziaria presentata pedissequamente alla risposta.

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost.; 5 LFespr; 679, 684 CC; 1, 20 ss., 32, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dello Stato.

                                   3.   Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al resistente CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  ;    

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

50.2003.12 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.07.2005 50.2003.12 — Swissrulings