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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.08.2002 50.2002.24

22 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,204 parole·~6 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 50.2002.00024  

Lugano 22 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza di ricusa 25 giugno 2002 di

nei confronti dell'avv. __________ __________ __________ __________ Presidente del Tribunale di espropriazione, autorità innanzi alla quale è pendente un procedimento espropriativo, promosso dal Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei Comuni della __________ e __________, volto ad acquisire la proprietà dei mapp. __________ e __________ RF di __________;

viste le risposte:

-    3 luglio 2002 del Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei Comuni della __________ e __________;

-    5 luglio 2002 della Presidente del Tribunale di espropriazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che nel giugno 2001 il Consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari dei Comuni della __________ e __________ ha dato avvio alla procedura di espropriazione formale dei mapp. __________ e __________ di __________ __________, fondi gravati da un vincolo AP-EP di proprietà di __________ __________ per la cui acquisizione l'espropriante ha offerto un'indennità di 20.-, rispettivamente 30.- fr. il mq;

che con notifica 20 luglio 2001 il proprietario si è opposto principalmente all'esproprio, insinuando in via subordinata una pretesa d'indennizzo di fr. 550.- il mq;

che una prima udienza di discussione indetta per il 28 novembre 2001 è stata rinviata a domanda dell'espropriato, che in precedenza aveva chiesto ed ottenuto copia dell'incarto, costituito a quel momento dagli atti pubblicati, dalla sua opposizione e dalla citazione all'udienza;

che il 23 maggio 2002 il Tribunale di espropriazione ha convocato una seconda udienza per il 25 giugno seguente;

che il 20 giugno 2002 l'espropriato ha sollecitato un rinvio del dibattimento, ottenendo immediata risposta negativa da parte della Presidente del Tribunale;

che all'udienza del 25 giugno 2002 si è presentato __________ __________ in rappresentanza del padre __________, chiedendo di poter consegnare una lettera nella quale denunciava una violazione del diritto di essere sentito e una menomazione dei diritti della difesa per non aver potuto consultare tutta la documentazione concernente la pratica; invitato a presenziare al dibattimento e ad esprimere in quella sede le proprie censure, __________ __________ si è rifiutato di partecipare alla seduta;

che il giorno stesso __________ __________ ha indirizzato una missiva raccomandata alla Presidente del Tribunale di espropriazione ricusando il magistrato per averlo "già giudicato colpevole";

che l'istanza di ricusa è stata trasmessa per competenza al Tribunale cantonale amministrativo;

che il consorzio espropriante ha rinunciato ad esprimersi in merito, limitandosi a sottolineare il carattere d'urgenza della causa; la Presidente del Tribunale di espropriazione ha prodotto invece un resoconto cronologico dei fatti;

che il 27 luglio 2002 __________ __________ ha introdotto un'ulteriore memoria scritta, replicando in pratica alle osservazioni presentate dall'ente espropriante e dal magistrato ricusato;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'istanza sono date dall'art. 4 cpv. 2 e 3 del Regolamento d'esecuzione della legge di espropriazione;

che la domanda è pertanto ricevibile in ordine e può esser decisa sulla scorta degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che in virtù del duplice rinvio dato dagli art. 4 cpv. 1 Regolamento d'esecuzione della legge di espropriazione e 32 cpv. 1 PAmm, per il Presidente del Tribunale di espropriazione valgono i motivi di ricusa e astensione previsti dal Codice di procedura civile;

che per quanto può interessare la presente contestazione, l'art. 27 lett. b CPC permette di ricusare un giudice allorquando esistono ragioni gravi;

che secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 126 I 68 consid. 3a, 125 I 119 consid. 3a e rinvii), la garanzia di essere giudicati da un tribunale indipendente ed imparziale ancorata all'art. 6 n. 1 CEDU, al pari della protezione sancita dall'art. 30 Cost., permette alle parti in causa d'esigere la ricusa di un giudice la cui situazione od il cui comportamento è suscettibile di far nascere un dubbio circa la sua imparzialità;

che tale garanzia mira in particolare ad evitare che circostanze estranee alla causa possano influire sul giudizio a favore o a scapito di una parte; essa impone la ricusa non soltanto quando una prevenzione effettiva del magistrato è stata accertata, ma anche quando sussiste un sospetto di parzialità confortato da elementi concreti constatati oggettivamente e nasce dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi equanimemente della vertenza processuale (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b);

che una parte è segnatamente legittimata a denunciare una parvenza di parzialità idonea a giustificare una ricusa allorquando il giudice, mediante dichiarazioni rilasciate prima o durante il procedimento, manifesta un'opinione già acquisita circa l'esito del litigio (DTF 115 Ia 180 consid. 3); la prassi del Tribunale federale nega invece ai provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del giudice che li ha adottati (DTF 116 Ia 14 consid. 5b);

che in concreto __________ __________, in rappresentanza del padre __________, ha ricusato la Presidente del Tribunale di espropriazione a seguito di un alterco nato in relazione ad una presunta limitazione del diritto di accedere agli atti ed al mancato differimento di un'udienza già rinviata in passato, udienza alla quale il mandatario dell'espropriato si era presentato unicamente con l'intenzione di consegnare brevi manu una lettera di accorate doglianze;

che dal profilo del rispetto delle norme procedurali, il comportamento del giudice ricusato non presta il fianco a critiche di sorta;

che dalle tavole processuali risulta infatti che __________ e __________ __________ hanno avuto modo di accedere a tutti gli atti contenuti nell'incarto in possesso del Tribunale di espropriazione; se desideravano compulsare altri documenti, l'espropriato od il suo rappresentante dovevano richiamarli in occasione del dibattimento al quale hanno maldestramente rifiutato di partecipare dopo aver ottenuto l'aggiornamento della prima udienza di conciliazione cui erano stati citati mesi addietro;

che la mancata presa in consegna della missiva che __________ __________ intendeva rimettere al Tribunale di espropriazione in luogo di presenziare all'udienza non configura di certo ragione grave suscettibile di giustificare la ricusa della giudice interessata; nell'accaduto è men che meno ravvisabile un atteggiamento di imparzialità o prevenzione;

che eventuali comportamenti gravemente incompatibili con la dignità della carica tenuti dalla Presidente del Tribunale di espropriazione andavano semmai segnalati al Consiglio della magistratura, organo deputato per legge ad esercitare il potere disciplinare e di sorveglianza su tutte le persone che svolgono funzioni giudiziarie nel cantone (cfr. art. 77 ss. LOG);

che ai fini del presente giudizio il diverbio sorto tra l'istante e la giudice non assurge invece ad evento di portata decisiva; nulla lascia invero supporre che in capo alla Presidente del Tribunale di espropriazione sia venuta meno quell'irrinunciabile esigenza di imparzialità e di indipendenza che è insita nell'istituzione stessa del giudice;

che in simili evenienze l'istanza di ricusa si appalesa infondata;

che la tassa di giudizio segue la soccombenza dell'istante (art. 28 PAmm), al quale viene peraltro risparmiato il pagamento di ripetibili stante la posizione di garbata indifferenza assunta dall'ente espropriante;

visti gli art. 6 CEDU, 30 Cost.; 4 Regolamento d'esecuzione della legge di espropriazione; 27 CPC; 28 e 32 PAmm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 300.- è posta a carico dell'istante.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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