Incarto n. 50.2002.00019
Lugano 30 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2002 del
contro
la decisione 11 marzo 2002 (no. 23/94-50) del Tribunale di espropriazione, che ha respinto la domanda formulata dall'insorgente volta ad ottenere lo stralcio per prescrizione e/o perenzione processuale della causa di risarcimento ex art. 7 Lespr promossa nei suoi confronti dai comproprietari del mapp. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
- 3 aprile 2002 del Tribunale di espropriazione;
- 2 maggio 2002 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ e __________ sono comproprietari del mapp. __________ RFD di __________, un fondo di complessivi mq 1628 che nel 1988 è stato oggetto di una procedura di esproprio parziale ad opera del comune di __________;
che dopo vicissitudini sulle quali non occorre soffermarsi, con scritto 31 gennaio 1994 indirizzato a questo Tribunale l'ente espropriante ha dichiarato formalmente di rinunciare all'espropriazione e di ritirare la relativa procedura;
che il 29 luglio 1994 gli espropriati hanno quindi convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione, postulando in base all'art. 7 Lespr un risarcimento danni di fr. 176'195.- oltre interessi; di rimando, l'ente pubblico ha contestato la domanda, proponendone l'accoglimento limitatamente a fr. 8'000.- in via principale e a fr. 9'671.25 in forma subordinata;
che esperita una prima fase istruttoria, la causa è rimasta ferma dal 30 gennaio 1996 (giorno dell'audizione di alcuni testi) al 30 gennaio 2002 (data del decreto di nomina del nuovo collegio giudicante, con contestuale convocazione di un dibattimento per l'audizione di ulteriori testi); a fronte di questo ampio periodo di inattività, nel corso del quale il Tribunale di espropriazione ha comunque indirizzato due lettere al patrocinatore degli attori, il 14 febbraio 2002 il comune di __________ ha chiesto lo stralcio della procedura per intervenuta prescrizione, rispettivamente per mancanza di interesse giuridico (perenzione processuale);
che raccolte le osservazioni della controparte, con sentenza 11 marzo 2002 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato unicamente sulla perenzione processuale invocata dal convenuto, negando in sostanza che tale istituto proprio del processo civile potesse trovare applicazione in ambito amministrativo e, di riflesso, in cause fondate sul diritto delle espropriazioni come quella avviata dai comproprietari del mapp. __________ di __________;
che mediante ricorso 28 marzo 2002 il comune di __________ ha impugnato questa pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento; abbandonata la tesi della perenzione processuale, il ricorrente ha nondimeno reiterato la propria domanda di stralcio della causa per intervenuta prescrizione, con argomentazioni essenzialmente identiche a quelle che l'istanza inferiore aveva indicato di voler esaminare unicamente in seno al giudizio di merito;
che il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione è pervenuta la famiglia __________, la quale ha avversato brevemente le tesi del ricorrente con argomenti che verranno ripresi - ove occorresse - in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;
che dal profilo dei predetti presupposti processuali il gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che il ricorso all'esame verte su un'eccezione processuale, quella dell'intervenuta prescrizione delle pretese fatte valere dagli attori, che il Tribunale di espropriazione ha volutamente omesso di vagliare nella decisione impugnata rinviandone l'esame al giudizio di merito; scelta discutibile, ma legittima nella misura in cui nessuna norma della Lespr o della PAmm impone al giudice delle espropriazioni di evadere in via pregiudiziale le eccezioni sollevate dalle parti (cfr. d'altronde, per quanto attiene alla procedura civile cantonale, il tenore potestativo che contraddistingue l'art. 99 cpv. 1 CPC);
che nelle procedure di espropriazione formale esulano da questo principio solo le opposizioni all'esproprio e le mere domande di modifica dei piani, che per legge devono essere necessariamente risolte in via definitiva prima dell'emanazione del giudizio sulle indennità (cfr. art. 45 cpv. 3 e 51 ss. Lespr; STA 27 febbraio 1997 in re Boni e llcc);
che la sentenza prolata dal Tribunale di espropriazione si configura alla stregua di una decisione incidentale, impugnabile a titolo indipendente solamente se provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1 ss.);
che il giudizio in discussione non cagiona al comune alcun pregiudizio irreparabile; in tema di prescrizione la prima istanza ha infatti chiaramente indicato che la questione sarebbe stata esaminata con il merito;
che sta di fatto che sul fondamento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal comune, che attiene al diritto materiale e non procedurale, il primo giudice non si è ancora espresso, cosicché neppure questo Tribunale - al quale non possono essere in ogni modo sottoposte nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm) - può pronunciarsi a riguardo;
che in seno alle procedure di ricorso l'oggetto del litigio deve infatti corrispondere all'oggetto della decisione impugnata; quest'ultima delimita il quadro materiale entro il quale l'insorgente può muoversi in via ricorsuale, tant'è che la contestazione non può esulare dall'oggetto del giudizio querelato, ovvero dalle questioni sulle quali l'autorità inferiore si è pronunciata o avrebbe dovuto obbligatoriamente pronunciarsi (cfr., in tema, Bovay, Procédure administrative, p. 390);
che le autorità di ricorso non possono dunque statuire in merito a domande ed eccezioni sulle quali non si è espressa l'istanza inferiore; facendolo, verrebbero meno ai loro compiti di controllo, violerebbero la competenza funzionale dell'istanza subordinata, disattenderebbero il principio dell'esaurimento progressivo dei rimedi di diritto e priverebbero le parti di un grado di giurisdizione (sull'argomento vedi Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 403 ss.; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, N. 901);
che stante quanto precede il ricorso si avvera inammissibile in difetto di decisione impugnabile;
che all'occorrenza l'insorgente potrà evidentemente riproporre le sue censure non appena il Tribunale di espropriazione avrà risolto l'eccezione di prescrizione presentata il 14 febbraio 2002;
che spese e ripetibili seguono la soccombenza del comune ricorrente (art. 28 e 31 PAmm);
visti gli art. 37, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43, 44 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere alla controparte identico importo per titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario