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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.08.2002 50.2001.23

22 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,423 parole·~7 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 50.2001.00023  

Lugano 22 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  12 novembre 2001 dello

__________,  rappr. da: __________  

Contro  

la decisione 29 ottobre 2001 (no. 70/01-223) del Tribunale di espropriazione, che ha accordato a __________ e __________ un'indennità residua per occupazione temporanea e inconvenienti in relazione alla procedura di esproprio del mapp. __________ di __________, interessato dai lavori di ricostruzione del ponte sul fiume __________;

viste le risposte:

-    27 novembre 2001 del Tribunale di espropriazione;

-    7 dicembre 2001 dei __________ e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che __________ e __________, titolari del Garage __________, sono conduttori del mapp. __________ di __________, un fondo inedificato di 1'401 mq che utilizzano per il posteggio, il deposito e l'esposizione di auto d'occasione;

                                         che nel contesto della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla ricostruzione del ponte sul fiume __________ avviata nel marzo del 1998, lo Stato del Canton Ticino ha sollecitato l'occupazione temporanea di 380 mq del mapp. __________ per la durata di un anno (dal 1.4.1999 al 31.3.2000), offrendo un'indennità di fr. 0.50/mq/anno;

                                         che il 12 maggio 1998 i locatari del terreno hanno sollecitato una modifica dei piani e insinuato una pretesa risarcitoria di fr. 6.50/mq/anno per l'occupazione temporanea, oltre a fr. 20'000.- per titolo di inconvenienti;

                                         che all'udienza di conciliazione del 14 luglio 1998 le parti hanno accettato una proposta transattiva del Tribunale, ai sensi della quale lo Stato avrebbe corrisposto ai fratelli __________ fr. 10'000.- a corpo per l'occupazione temporanea ed eventuali inconvenienti;

                                         che il 23 luglio 1998 il Tribunale di espropriazione ha dichiarato chiuso il procedimento (inc. 14/98) per intervenuta transazione;

                                         che in realtà lo Stato ha invaso il mapp. __________ dal 6 novembre 1998 al 30 aprile 2001 (905 giorni) senza pagare alcun indennizzo;

                                         che dopo aver invano cercato di trovare una soluzione bonale con i rappresentanti del cantone, mediante istanza 8 agosto 2001 i locatari del fondo hanno adito il Tribunale di espropriazione sollecitando il versamento di un indennizzo di fr. 28'591.80; questa somma è stata calcolata riportando su 905 giorni l'indennità di fr. 10'000.- convenuta a suo tempo: in concreto fr. 24'794.50 (fr. 10'000.- : 365 x 905) per occupazione ed inconvenienti, oltre a fr. 3'797.30 per interessi di mora dal 4 agosto 1998;

                                         che nel frattempo lo Stato aveva invece riconosciuto e versato agli espropriati fr. 21'697.-, cifra stabilita partendo in sostanza dal presupposto che l'indennità di fr. 10'000.- concordata nel 1998 era composta da fr. 2'470.- (fr. 6.50/mq/anno) per occupazione e, di riflesso, da fr. 7'530.- (fr. 20.91/die) per inconvenienti; in relazione a quest'ultima posta di danno l'ente espropriante si è quindi professato debitore di soli fr. 13'198.-, ricordando che dal 23 novembre 1998 al 16 agosto 1999 il cantiere era rimasto fermo e non aveva quindi potuto provocare i disagi lamentati dagli espropriati;

                                         che dopo aver sentito le parti, con sentenza 25 ottobre 2001 il Tribunale di espropriazione ha accordato agli espropriati un'indennità residua di fr. 7'111.35; in pratica, il primo giudice ha accolto pienamente le richieste dei conduttori della part. __________, accreditando pure le modalità di calcolo del risarcimento da loro applicate;

                                         che mediante ricorso 9 novembre 2001 lo Stato ha impugnato questa pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in sostanza le tesi sottoposte all'istanza inferiore; a suo parere, gli espropriati hanno diritto ad un'indennità per titolo di inconvenienti calcolata sulla scorta dei 7'530.- fr. annui convenuti nel 1998 solo durante il periodo di effettiva attività del cantiere (639 giorni), oltre interessi al 5% su fr. 10'000.- a partire dal 14 agosto 1998 (trascorsi cioè 20 giorni dal decreto di stralcio della procedura) e al tasso usuale sul resto a contare dal 6 novembre 1998 (giorno dell'effettiva immissione in possesso, anticipata rispetto alla data prevista del 1° aprile 1999);

                                         che il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute; ad identica conclusione sono pervenuti __________ e __________, i quali hanno avversato le tesi del ricorrente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse in appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr;

                                         che il gravame è pertanto ricevibile in ordine e considerata la natura della contestazione posta a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che la vertenza ruota attorno all'indennità per inconvenienti reclamata dai fratelli __________ in relazione all'occupazione del mapp. __________, durata 905 giorni invece dell'anno previsto nelle tabelle d'espropriazione pubblicate nel 1998; controverse sono pure le modalità di calcolo degli interessi dovuti agli espropriati sul complesso dell'indennità espropriativa;

                                         che all'udienza di conciliazione del 14 luglio 1998 le parti hanno convenuto su proposta del Tribunale un'indennità a corpo di fr. 10'000.- per "occupazione temporanea e eventuali inconvenienti", senza specificare i singoli elementi dell'indennizzo, né prevedere alcunché in caso di sopravvenienza di un maggior danno;

                                         che l'accordo bonale stipulato per regolare problemi di risarcimento dopo l'inizio della procedura d'espropriazione formale costituisce un contratto espropriativo di diritto amministrativo retto dal diritto pubblico (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 1 ad art. 54, N. 1 e 3 ad art. 53; Thalmann, Der Vertrag im Enteignungsverfahren, p. 112 ss.; Grisel, Traité de droit administratif, p. 762/763; DTF 102 Ia 559, 101 Ib 286) ed ha forza di decisione (art. 44 cpv. 2 Lespr; Hess-Weibel, op. cit., N. 10 ad art. 53; DTF 99 Ib 273);

                                         che siglando l'accordo del 14 luglio 1998 le parti hanno liquidato con una cifra omnicomprensiva le conseguenze pecuniarie dell'espropriazione del mapp. __________, ovvero - secondo le tabelle pubblicate all'epoca - dell'occupazione di 380 mq del fondo per la durata di un anno; la portata ed i contenuti del compromesso possono essere riferiti unicamente a quel ben preciso evento espropriativo;

                                         che a torto entrambi i contendenti ed il Tribunale di espropriazione pretendono dunque di far capo a quel contratto secondo criteri di convenienza per definire l'indennità dovuta agli espropriati a seguito della sottrazione di un diritto non contemplato negli atti di espropriazione;

                                         che chiamato a pronunciarsi sulle pretese di indennità tardive presentate dagli espropriati in difetto di un ulteriore accordo tra le parti, il Tribunale di espropriazione non poteva dare per scontata la sussistenza del danno rivendicato e risarcirlo in esito ad una calcolazione approntata su basi estrapolate artificiosamente dalla cifra omnicomprensiva concordata in via transattiva anni addietro;

                                         che il primo giudice avrebbe dovuto per contro accertare quali pregiudizi aveva concretamente cagionato dal 7 novembre 1999 l'occupazione posta in essere dallo Stato e stimare accuratamente - per ogni singola posta di danno - l'indennità di spettanza degli espropriati;

                                         che simile approccio si imponeva anche per la quantificazione dell'indennità rapportata all'occupazione temporanea vera e propria (cfr. art. 49 Lespr), atteso che negli incarti non v'è traccia di documenti dai quali si possa dedurre che il canone di locazione del terreno ammontava effettivamente a fr. 6.50 il mq all'anno;

                                         che poste queste premesse questo Tribunale non può che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm);

                                         che nell'ambito della sua pronunzia il Tribunale di espropriazione dovrà computare gli interessi a norma degli art. 54 e 52 Lespr;

                                         che sulla somma di fr. 10'000.- stipulata il 14 luglio 1998 con forza di decisione gli espropriati avranno quindi diritto a interessi di mora del 5% a contare dal 4 agosto 1998 (art. 54 cpv. 1 Lespr); sul restante - ovvero sull'indennità che il Tribunale di espropriazione avrà modo di fissare nuovamente - decorrerà invece un interesse al tasso usuale CFS a partire dal 6 novembre 1998 (art. 52 cpv. 3 Lespr);

                                         che sulla scorta di quanto precede il ricorso è accolto; date le circostanze e l'esito del contenzioso si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

visti gli art. 9, 11, 32, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43, 46 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § Di conseguenza:

                                            1.1.                              a decisione 29 ottobre 2001 (no. 70/01-223) del Tribunale di espropriazione è annullata;

                                            1.2.   gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio.

                                   2.   Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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