Incarto n. 91.2014.52 40096/390
Bellinzona 29 aprile 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ada Franciolli in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 40096/390 del 13 dicembre 2013;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per non avere, il 3 agosto 2013 a __________, alla guida del veicolo TI (recte ZH) __________, osservato il segnale “zona pedonale”;
e propone la condanna alla multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1 LCStr, 22c cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 40096/390 del 13 dicembre 2013.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 240.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 180.- tassa di giustizia
fr. 60.- spese giudiziarie
fr. 240.- totale