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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.05.2014 91.2014.22

8 maggio 2014·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·338 parole·~2 min·3

Riassunto

Manovra di sorpasso in luogo con scarsa visuale, con conseguente collisione con un veicolo che stava regolarmente svoltando a sinistra

Testo integrale

Incarto n. 91.2014.22 40076/307

Bellinzona 8 maggio 2014  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ada Franciolli in qualità di segretaria per giudicare

 IM 1     

visto                                  il decreto d’accusa n. 40076/307 del 13 dicembre 2013;

preso atto                          che la AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, il 16 ottobre 2013 a __________, alla guida del motoveicolo TI __________, circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione, per cui, dopo aver eseguito una manovra di sorpasso in luogo con scarsa visuale rientrava sulla corsia di marcia collidendo con la parte posteriore destra di una vettura che, proveniente in senso contrario, dopo aver eseguito una regolare preselezione stava svoltando alla sua sinistra;

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 70.-;

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 35 cpv. 2 e 4 LCStr, 3 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa numero 40076/307 del 13 dicembre 2013.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 350.- sono a carico dello Stato.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

                                        -    per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

                                    fr.                           230.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            120.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            350.-          totale

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