Incarto n. 91.2012.22 1614/807
Bellinzona 19 settembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 1614/807 del 13 gennaio 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
uso illecito di un fondo a scopo di posteggio
per avere, il 29 ottobre 2011 a __________, illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace;
e propone la condanna alla multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-.
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 375bis CPC-TI; 258 CPC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 1614/807 della Sezione della circolazione.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 240.- (duecentoquaranta) sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 180.- tassa di giustizia
fr. 60.- spese giudiziarie
fr. 240.- totale