Incarto n. 91.2012.18 334/807
Bellinzona 14 settembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 334/807 del 13 gennaio 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 9 settembre 2011 in territorio di __________, alla guida del trattore agricolo TI __________, circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione, per cui investiva un pedone addetto alla manutenzione strade che si trovava sul lato destro della carreggiata. Inoltre era in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg,
e propone la condanna alla multa di fr. 600.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 90.-;
rilevato che il difensore non contesta la circolazione in stato di ebrietà, ma chiede il proscioglimento dall’imputazione di perdita della padronanza di guida e conseguentemente una riduzione della multa;
richiamati gli art. 90 cifra 1 e 91 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 55 cpv. 6 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 9 settembre 2011 in territorio di __________, alla guida del trattore agricolo TI __________, circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione, per cui investiva un pedone addetto alla manutenzione strade che si trovava sul lato destro della carreggiata. Inoltre era in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 600.- (seicento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
MLaw
- per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 600.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 1'000.- totale