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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.06.2012 91.2011.202

6 giugno 2012·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·345 parole·~2 min·2

Riassunto

Infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

Testo integrale

Incarto n. 91.2011.202 35628/207

Bellinzona 6 giugno 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 IM 1  , difeso da:   DI 1    

visto                                  il decreto d’accusa n. 35628/207 del 9 dicembre 2011;

preso atto                          che AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

                                        per avere, il 9 agosto 2011 a __________, alla guida della vettura BE __________, eseguito una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motociclista sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso. In seguito si allontanava omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di incidente;

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 400.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 90 cifra 1 e 92 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 34 cpv. 3, 51 cpv. 1 e 3 LCStr, 13 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 35628/207 del 9 dicembre 2011.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 360.- (trecentosessanta) sono a carico dello Stato.

                                        Non si assegnano indennità.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

                                        -    per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

IM 1

                                    fr.                           230.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            130.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            360.-          totale

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