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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.05.2012 91.2011.199

7 maggio 2012·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,977 parole·~15 min·3

Riassunto

Permettere, quale gerente di un locale notturno, l'accesso a tre persone di età inferiore ai 18 anni e avere permesso che siano state servite bevande alcoliche a tre persone di età inferiore ai 18 anni

Testo integrale

Incarto n. 91.2011.199 166/790

Bellinzona 7 maggio 2012  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 IM 1          difesa da:   DI 1    

visto                                  il decreto d’accusa n. 166/790 del 20 dicembre 2011;

preso atto                          che l’AINQ 1  ritiene l’imputata autrice colpevole di

                                        contravvenzione alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

                                        per avere il 20 febbraio 2011 permesso, quale gerente del “Locale notturno __________” a __________, l’accesso a tre persone di età inferiore ai 18 anni e avere permesso che siano state servite bevande alcoliche a tre persone di età inferiore ai 18 anni;

                                        e propone la condanna alla multa di fr. 2'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 350.- e alle spese di fr. 60.-;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

considerato                        in fatto e in diritto

                                 1.     L’ufficio del commercio e dei passaporti rimprovera alla gerente del “Locale notturno __________” a __________ di aver permesso, il 20 febbraio 2011, l’accesso a tre persone di età inferiore ai 18 anni e avere permesso che siano state servite bevande alcoliche a tre persone di età inferiore ai 18 anni.

                                 2.     La risoluzione è stata resa in applicazione dell’art. 44 Lear in relazione con gli art. 14 cpv. 2 , 21, 23 cpv. 1 lett. a, 29 Lear, 73 cpv. 1 e 74 lett. e RLear.

                                        Occorre nondimeno rilevare che all’epoca dei fatti, ovvero febbraio 2011, la Lear non era ancora in vigore, ciò che è avvenuto il 1° aprile 2011.

                                        Al presente caso torna pertanto applicabile la Les pubb e il relativo regolamento.

                                 3.     Giusta l’art. 53 cpv. 1 Les pubb il gerente è responsabile dell’igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze. Egli assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento dell’esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela e, come detto, l’ordine, la quiete, l’igiene e la pulizia (art. 81 RLes pubb) ed è la persona fisica responsabile verso l’Ufficio dei permessi e il gestore del rispetto delle legge e del regolamento (art. 80 RLes pubb).

                                        L’art. 47 Les pubb sancisce che l’accesso ai locali notturni è vietato alle persone di età inferiore agli anni diciotto.

                                        L’art. 50 lett. b Les pubb prescrive inoltre al gerente di non fornire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai diciotto anni. In caso di dubbi circa l’età del cliente egli deve esigere la presentazione di un documento di identità (art. 53a Les pubb).

                                        Le infrazioni alla Les pubb e al RLes pubb, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 Les pubb). Il minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 50 Les pubb è fissato a fr. 200.-. Sono punibili: il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb).

                                 4.     Il difensore ha chiesto il proscioglimento dell’imputata, mettendo innanzitutto in discussione la sua punibilità, nella misura in cui sarebbe il marito che avrebbe funto da rappresentante della gerente per l’intera vicenda. Contesta inoltre la sua posizione di garante, asserendo che ella si è adoperata per affidare a una ditta specializzata il compito di verificare se minorenni tentino di violare il divieto che impone loro di non entrare in discoteca, per un costo mensile di fr. 6'000.-, ditta che si sarebbe del resto assunta la propria responsabilità per l’accaduto. Sottolinea inoltre che la violazione intenzionale del divieto di accesso al locale notturno da parte dei minorenni medesimi, sgraverebbe la sua posizione. In definitiva l’agire illegale e intenzionale di terzi (minorenni e i loro rappresentanti), l’assunzione di una ditta specializzata e le misure prese dalla gerente con le direttive interne, a mente del difensore, risultano più che sufficienti per scagionare la gerente dalla propria posizione di garante.

                                        A mente della difesa, il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico il 5 ottobre 2011 nei confronti della gerente, escluderebbe l’applicazione dell’art. 50 Les pubb, nella misura in cui l’accusa non ha ravvisato alcuna violazione della Legge sull’alcool, neppure per negligenza.

                                        Abbondanzialmente, soggiunge che non è provato che la gerente possa avere avuto dubbi specifici sull’età degli avventori e che il divieto di accesso non concerne il gerente essendo imposto ai clienti.

                                 5.     In concreto, i fatti si inseriscono nel contesto di un controllo della Polizia cantonale, intervenuta all’esterno della discoteca a seguito di un alterco che ha visto come protagonista una dei tre minorenni interrogati, la quale si trovava in evidente stato di ebbrezza (1.22 pro mille). Dal rapporto d’inchiesta emerge altresì che uno dei ragazzi aveva 13 anni e che alla prova etanografica autorizzata telefonicamente dal Magistrato dei minorenni è risultato positivo nella misura dello 0.74 pro mille. Pacifico insomma che la sera in esame vi erano dei minorenni che hanno trascorso la serata nel locale notturno.

                                 6.     Dalle testimonianze unanimi dei minorenni sentiti dapprima in polizia e quindi in sede di istruzione dibattimentale, della cui attendibilità non vi è a priori motivo di dubitare, risulta che i minorenni hanno pure consumato bevande alcoliche all’interno dell’esercizio. In particolare:

                              6.1.     __________, giunto nel locale notturno verso le 00:30:

                                        “D3: Ha sorbito bevande alcoliche, se sì cosa ed in che quantità?

                                        R3: Sì, ho bevuto circa un paio di cocktail o meglio caipiroska alla fragola, le bevande le ho comandate io dal cameriere giunto al tavolo. Se non mi sbaglio i bicchieri erano da 3 dl.

                                        D4: All’entrata del locale e prima di servirle bevande alcoliche, le è stata chiesta l’età e la presentazione di un documento? In caso affermativo, chi lo ha chiesto?

                                        R4: All’entrata vi erano due agenti della sicurezza, ma nessuno dei due mi ha chiesto un documento.

                                        D5: Le bevande alcoliche da chi sono state servite?

                                        R5: Da un cameriere giovane sulla trentina di cui però non conosco il nome e non so fornire altre indicazioni.

                                        D6: Sa dirmi se all’interno del locale vi erano altri minorenni e se agli stessi sono state servite bevande alcoliche?

                                        R6: Vi erano di sicuro altre persone minorenni che però conosco solo di vista e non ne conosco il nome, al di fuori di me e __________”.

                                         Durante l’istruttoria dibattimentale il teste ha riferito che la prima ordinazione era stata fatta da un amico maggiorenne e di non averne fatte personalmente, salvo poi dichiarare, dopo essere stato reso edotto dal giudice sulla risposta data in polizia, che:

                                        “Devo dire che è passato ormai diverso tempo e che non ricordo più tutti i dettagli. Se tuttavia a suo tempo, quando la memoria era ancora fresca, avevo detto così è sicuramente corretto come avevo dichiarato allora”.

                              6.2.     Alle medesime domande della polizia, __________, all’epoca dei fatti appena tredicenne, giunta in discoteca in compagnia di __________, ha dal canto suo dichiarato che:

                                        “R3: La prima bevanda l’ha ordinata uno del tavolo che era seduto con noi, ma non ricordo chi sia, in quanto non lo conosco e si trattava di una caipiroska alla fragola da 3 dl, in quanto brindavamo per il compleanno. La seconda e la terza bevanda l’ho ordinata io con __________ ed era sempre caipiroska alla fragola. Per un totale di tre bevande. Eravamo sempre seduti all’interno del locale __________, nelle immediate vicinanze del deejai.

                                        R4: Assolutamente nessuno ci ha chiesto nulla. Unicamente all’entrata c’erano due della sicurezza, i quali non ci hanno chiesto nulla pure loro” (cfr. verbale 27 febbraio 2011, pag. 2/3). Ella ha pure soggiunto che a servire le bevande alcoliche era “un cameriere maschio di circa 30-35 anni” (ibidem).

                              6.3.     L’altra adolescente sentita in polizia, __________, protagonista del battibecco scoppiato all’esterno dell’esercizio pubblico, ha asserito che:

                                        “(…) All’entrata del locale vi erano due addetti alla sicurezza, ma gli stessi non mi hanno chiesto nessun tipo di documento di legittimazione per verificare la mia età. Preciso che al tavolo, oltre a me, vi erano altri due minorenni che io sappia, __________ e __________, gli altri erano tutti maggiorenni” (cfr. verbale 10 marzo 2011, pag. 2/3).

                                        In sede di dibattimento ella ha dichiarato quanto segue:

                                        “(…) Siamo giunti in automobile e dopo avere parcheggiato siamo entrati nel locale passando dalla porta dove passano tutti. Salvo errore ho dovuto pagare un’entrata. Non ne sono più sicura perché ero anche in possesso di una tessera fedeltà che mi aveva dato una mia amica partita per l’estero, che permetteva di accedere gratuitamente.

                                        In ogni caso ho potuto accedere al locale senza particolari controlli, benché all’entrata fosse presente qualcuno che guardava la gente che entrava.

                                        Non era la prima volta che mi recavo all’__________, vi andavo abbastanza di frequente.

                                        Quella sera partecipavo a una festa di compleanno e ho bevuto quello che veniva offerto. Non ho ordinato nulla. Nelle altre volte in cui mi ero recata in precedenza avevo personalmente ordinato da bere a volte una birra o anche della Caipiroska alla fragola (…)”.

                                 7.     L’imputata, gerente del locale notturno a far tempo dal 6 maggio 2003 e presente la sera dei fatti, ha dal canto suo dichiarato che:

                                        “Il venerdì arriva 1 addetto alla sicurezza, mentre il sabato di regola 2 o a dipendenza degli eventi, è possibile anche 3. La sera in questione ve ne erano 2. Ci affidiamo pure ad un nostro dipendente all’entrata nella vendita dei biglietti d’entrata ed al controllo, che comunque quella sera era assente per malattia” (cfr. R3, di cui al verbale d'interrogatorio 29 marzo 2011, pag. 2/5).

                                        Ella ha quindi concluso asserendo che: “di minorenni quella sera non ne ho visti, anche perché quella sera ci saranno state all’incirca 100 persone, che per il locale risultano poche, dunque anche il controllo all’entrata sarebbe dovuto essere più accurato. Non posso prendermi le responsabilità di tutti. Io le disposizioni ai miei collaboratori le ho date. Da parte mia reputo di essere stata corretta e di aver fatto tutto il possibile per essere a norma di legge” (cfr. R10, di cui al predetto verbale, pag. 3/5).

                                 8.     Ora, che all’interno del locale notturno vi fosse un numero imprecisato di minorenni, oltre a quelli interrogati, emerge non solo dalle dichiarazioni di questi ultimi, ma pure da quanto asserito dall’agente di sicurezza __________, il quale, senza sapersi spiegare per quale motivo all’interno dell’esercizio pubblico vi fossero minorenni, ha asserito che due dei tre accompagnati all’uscita non sono quelli fermati in seguito dalla pattuglia della polizia. Ha inoltre soggiunto che gli è capitato diverse volte di dover accompagnare all’esterno ragazzi minorenni, senza sapersi spiegare come facciano ad entrare, accennando peraltro a episodi di presunti favoritismi per agevolare l’entrata a taluni minorenni (cfr. ibidem, pag. 3/5). Anche la minorenne __________ ha affermato di recarsi indisturbata in discoteca con una certa regolarità. L’imputata medesima ha del resto affermato quanto segue:

                                        “(..) Siccome già in passato ho avuto problemi di presenza di minorenni all’interno del locale, ho deciso di affidare il controllo dell’entrata principale e della sala da ballo alla ditta __________ SA di __________” (cfr. R3, di cui al verbale d'interrogatorio 29 marzo 2011, pag. 2/5). Ma tant’è.

                                        Dal fascicolo processuale, emerge in modo lampante come vi sia un problema all’entrata, ritenuto che se il sistema di controllo fosse efficace, all’interno non dovrebbero più esserci minorenni; ne segue anche che trascurando i dovuti controlli all’entrata, si corre giocoforza il rischio di servire bevande alcoliche ai minorenni presenti. In proposito, si rileva che l’eventuale consumo di bevande provenienti da altra parte all’esterno dell’esercizio pubblico, seppur non contestato e anzi fenomeno noto, è irrilevante ai fini del giudizio. Pure irrilevante è la questione di sapere quanto essi abbiano eventualmente consumato altrove prima di recarsi in discoteca; determinante è il fatto che all’interno del locale notturno siano state servite bevande alcoliche direttamente dai camerieri.

                              8.1.     È ben vero che l’agente di sicurezza __________ ha dichiarato di avere disposizioni precise da parte dei responsabili della discoteca quando prestano servizio all’entrata del locale, ovvero “non fare entrare gente ubriaca e minorenni”, effettuando “controlli dei documenti di legittimazione, questo nel 90% dei casi o in caso di dubbio” (cfr. verbale d'interrogatorio 11 marzo 2011 pag. 3/4). Anche l’altro agente di sicurezza, __________ ha asserito che oltre all’osservanza delle normative vigenti, vi sono delle disposizioni emanate dai proprietari del locale, ossia: “non vogliono minorenni, gente sotto l’effetto di bevande alcoliche come pure persone in uno stato psicofisico alterato”; egli ha poi soggiunto che a titolo di controllo “ci assicuriamo che gli avventori paghino l’entrata, controlliamo i documenti di identità in caso di dubbio fino ad una perquisizione sommaria di sicurezza allo scopo di trovare oggetti contundenti” (cfr. cfr. verbale d'interrogatorio 29 marzo 2011 __________, pag. 2/5).

                              8.2.     Nondimeno, al di là delle direttive impartite ai collaboratori, la facilità con la quale si poteva entrare dimostra che il controllo dell’applicazione delle direttive era nettamente insufficiente. La gerente, forte della sua esperienza e consapevole della problematica, avrebbe dovuto dare prova di particolare rigore nel controllare, a sua volta, che le direttive impartite fossero seguite con severità, ciò che in concreto difetta (basti pensare che una delle minorenni ha addirittura asserito di essere entrata nel locale con una tessera fedeltà di un’amica).

                                        Il gerente non può infatti limitarsi a istruire il personale delegandogli ogni responsabilità e in questo modo discolparsi da un’eventuale violazione delle norme vigenti ma, in virtù del predetto obbligo legale, egli è tenuto a controllare che le sue istruzioni vengano eseguite correttamente e, se del caso, a prendere provvedimenti nei confronti dei collaboratori inadempienti o superficiali (con riferimento al concetto della cosiddetta “cura in custodiendo”).

                                        A non averne dubbio neppure la dichiarazione scritta 26 aprile 2012 della __________ SA a cui fa capo la discoteca, è suscettibile di sminuire la responsabilità della gerente. Invero dalle dichiarazioni degli agenti di sicurezza sembrerebbe comunque che a occuparsi del controllo all’entrata, come pure della cassa, sia una sola persona impiegata del locale notturno, ritenuto per contro che gli agenti eseguono la ronda all’interno.

                                        Per quanto attiene all’argomento sollevato in conclusione secondo cui l’art. 53a Les pubb prescriverebbe l’obbligo di richiedere un documento di legittimazione solo in caso di dubbio circa l’età dell’avventore, lo stesso non è liberatorio. L’imputata, infatti, non accenna né adduce elementi più precisi riguardo al fatto che qualcuno tra gli avventori minorenni possa aver dato adito a pensare di essere maggiorenne, e dagli atti non emerge nulla in tal senso. Il divieto di servire bevande alcoliche, che presuppone un obbligo di verifica scrupoloso e rigido, vale a prescindere. Se il gerente o chi per esso non si pone, a torto, alcun dubbio circa l’età degli avventori, anziché controllare sistematicamente, egli accetta il rischio che l’infrazione possa consumarsi.

                                 9.     Di nessun ausilio per la tesi difensiva risulta essere il decreto di non luogo a procedere, il quale si limita a escludere la fattispecie riferita all’art. 136 CP, ovvero la somministrazione di alcool in modo tale da mettere in pericolo la salute dei minorenni, e a trasmettere gli atti all’Ufficio del commercio e dei permessi per l’accertamento di eventuali infrazioni alla Lear in virtù del rinvio di cui all’art. 57 cpv. 3 Legge sull’alcool, che demanda ai Cantoni il procedimento e il giudizio per le violazioni nel commercio al minuto dei divieti di commercio di bevande distillate previsti dall’art. 41 Legge alcool.

                               10.     In conclusione, quanto precede consta una chiara violazione da parte della gerente dei propri obblighi, per il fatto di non aver sufficientemente garantito il rispetto del divieto di accesso da parte di minorenni (uno dei quali, come detto, tredicenne, per cui non poteva non essere notato), come pure il divieto di fornire bevande alcoliche a persone di età inferiore ai diciotto anni; quest’ultimo addebito riguarda invero due minorenni su tre, avendo una delle ragazze consumato quanto le veniva offerto da un avventore maggiorenne.

                               11.     Quo alla commisurazione della pena, questo giudice ritiene che la multa proposta di fr. 2'000.- sia confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. La stessa appare in ogni caso adeguata a dissuadere l’imputata dal commettere ulteriori infrazioni in futuro. Il fatto che l’infrazione relativa all’alcool riguardi due minorenni anziché tre non ha di principio rilevanza sulla gravità dell’infrazione e non è per sé solo suscettibile di influire sull’ammontare della multa.

richiamati                          gli art. 66 Les pubb in relazione con gli art. 28, 47, 50 lett. b, 53, 53a Les pubb; 80 e 81 RLes pubb; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è autrice colpevole di contravvenzione alla Legge sugli esercizi pubblici per avere il 20 febbraio 2011 permesso, quale gerente del “Locale notturno __________” a __________, l’accesso a tre persone di età inferiore ai 18 anni e avere permesso che siano state servite bevande alcoliche a due persone di età inferiore ai 18 anni.

                                 2.     Di conseguenza  IM 1 è condannata:

                                         2.1. alla multa di fr. 2'000.- (duemila);

                                               2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'390.- (milletrecentonovanta) e di fr. 890.- (ottocentonovanta) senza motivazione scritta.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico di  IM 1

                                    fr.                         2'000.-          multa

                                    fr.                        1'100.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            150.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            140.-          testi                             

                                    fr.                         3'390.-          totale

91.2011.199 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.05.2012 91.2011.199 — Swissrulings