Incarto n. 81.2013.53 DA 120/2013
Bellinzona 21 gennaio 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Samantha Dieng in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 __________
visto il decreto d’accusa n. 120/2013 del 14 gennaio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 70.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 700.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS). 2. Alla multa di CHF 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00. 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che l’imputato chiede di essere prosciolto avendo agito in stato di necessità, credendo di essere seguito da colui che l’aveva ripetutamente minacciato di morte;
richiamati gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 v.LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 110 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
2. IM 1 è mandato esente da pena.
3. La tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta sono poste a carico di IM 1.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (82843).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale