Incarto n. 81.2013.264 DA 2346/2013
Bellinzona 12 marzo 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 2346/2013 del 17 giugno 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per aver omesso, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (__________) e __________ (__________), e per essi all'ACPR 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti stabiliti con sentenza di divorzio 10 agosto 2009, così da essere in arretrato per complessivi fr. 43'539.- (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo 01.08.2010 – 31.05.2013;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 350.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 31'500.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
che l’accusatore privato postula la conferma del decreto d'accusa;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 217 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2346/2013 del 17 giugno 2013.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale