Incarto n. 81.2013.245 DA 1915/2013
Bellinzona 25 febbraio 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1 (difensore: DI 1 __________)
visto il decreto d’accusa n. 1915/2013 del 21 maggio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alla LF sugli stranieri (attività lucrativa senza autorizzazione)
per avere, ad __________, in via __________, nei giorni __________ e __________,
svolto attività lucrativa in qualità di manovale/operaio su di un cantiere edile di proprietà dei suoi famigliari, per complessive 7 ore, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata da parte dell’autorità competente;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 300.- (trecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 115 cpv. 1 lett. c) e cpv. 3 LStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole, per negligenza, di attività lucrativa senza autorizzazione per avere ad __________, in via __________, nei giorni __________ e __________, svolto attività lucrativa in qualità di manovale/operaio su di un cantiere edile di proprietà dei suoi famigliari, per complessive 7 ore, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata da parte dell’autorità competente.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 500.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 700.- totale